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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-174/24

Order of the President of the General Court of 31 July 2024. — Djchem Chemicals Poland S.A. v European Commission. — Interim relief – Environment and protection of human health – Regulation (EC) No 1272/2008 – Classification, labelling and packaging of certain substances and mixtures – Classification of 1,4-Benzenediamine, N,N’-mixed Ph and tolyl derivs. – Application for suspension of operation of a measure – Lack of any urgency. — Case T-174/24 R

Giurisprudenza europea62024TO0174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta da Djchem Chemicals Poland S.A. contro il regolamento delegato che classifica DAPD come tossico per la riproduzione categoria 1B. La società sosteneva che tale classificazione avrebbe paralizzato le vendite ai produttori di pneumatici e causato gravi perdite economiche, ma il Tribunale ha ritenuto che il danno fosse solo ipotetico e dipendente da un futuro e incerto intervento regolatorio ulteriore. Ha inoltre valorizzato il fatto che la misura contestata sarebbe divenuta applicabile solo dal 1° settembre 2025, con un periodo transitorio.

Domanda di sospensione cautelare della classificazione armonizzata di DAPD come tossico per la riproduzione categoria 1B, respinta per difetto di urgenza

La questione giuridica

Se sussistessero i presupposti per sospendere in via cautelare l’operatività del regolamento delegato che classifica DAPD come tossico per la riproduzione categoria 1B, e in particolare se il richiedente avesse dimostrato un danno grave e irreparabile e l’urgenza della misura.

Principio di diritto

La sospensione cautelare di un atto dell’Unione può essere concessa solo se il richiedente dimostra cumulativamente fumus boni iuris e urgenza; nel caso di specie l’urgenza difettava perché il danno allegato non derivava direttamente dalla classificazione contestata, ma da un evento futuro e incerto, cioè un’eventuale successiva inclusione di DAPD nelle restrizioni dell’Annex XVII del regolamento REACH. Inoltre, la classificazione produceva effetti solo dal 1° settembre 2025, con un periodo transitorio che escludeva la necessità di una sospensione immediata. Pertanto la domanda è stata respinta senza esaminare il fumus né il bilanciamento degli interessi.

Norme richiamate

  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 1272/2008
  • Regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Regolamento delegato (UE) 2024/197
  • Annex XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006

Sospensione cautelare della classificazione armonizzata di DAPD come tossico per la riproduzione categoria 1B

Il Presidente del Tribunale è intervenuto in un procedimento cautelare ex articoli 278 e 279 TFUE promosso da Djchem Chemicals Poland S.A. contro un regolamento delegato della Commissione relativo alla classificazione armonizzata di una sostanza chimica. La controversia riguarda gli effetti della classificazione di DAPD sulla possibilità di commercializzazione della sostanza nel settore della produzione di pneumatici.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente è un’impresa che produce DAPD e lo vende a fabbricanti di pneumatici, utilizzandosi tale sostanza come componente nella miscela impiegata per la produzione di pneumatici destinati ai consumatori. Con il regolamento delegato (UE) 2024/197, la Commissione ha inserito DAPD nella tabella 3 della parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificandolo nella classe di pericolo "tossico per la riproduzione" categoria 1B.

Parallelamente al ricorso principale di annullamento proposto il 27 marzo 2024, la società ha chiesto la sospensione parziale dell’atto, sostenendo che la classificazione avrebbe comportato un sostanziale blocco delle vendite e quindi gravi perdite economiche.

Domanda cautelare e argomenti della ricorrente

La ricorrente ha chiesto, anche inaudita altera parte ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la sospensione dell’operatività del regolamento nella parte in cui classifica DAPD come tossico per la riproduzione categoria 1B.

A sostegno dell’urgenza, ha dedotto:

  • perdita di circa il 70% del fatturato e della quota di mercato;
  • impossibilità di coprire i costi operativi dello stabilimento di Wołomin, nonché di rimborsare i prestiti in essere;
  • rischio di licenziamenti;
  • danno non patrimoniale derivante dalla perdita della clientela e del valore dell’avviamento;
  • impossibilità di recuperare le perdite per ostacoli strutturali e giuridici, tra cui l’impossibilità di riconvertire lo stabilimento in tempi ragionevoli, la necessità di autorizzazioni amministrative e di registrazioni REACH, nonché l’asserita insostenibilità dei costi di riconversione.

Quadro normativo richiamato dal Tribunale

Il Tribunale richiama la disciplina generale delle misure provvisorie ricavata dagli articoli 278, 279 e 256, paragrafo 1, TFUE e dagli articoli 156, 157, paragrafo 2, e 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura.

Sul piano sostanziale, rilevano il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, e il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), in particolare l’allegato XVII, richiamato dalla ricorrente per sostenere che la classificazione avrebbe avuto effetti limitativi immediati sulla commercializzazione della sostanza.

Ragionamento del Tribunale sull’urgenza

Il Presidente del Tribunale ricorda che le misure provvisorie possono essere concesse solo in presenza cumulativa di fumus boni iuris e urgenza, essendo l’urgenza legata alla necessità di evitare un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito.

Esaminando prioritariamente l’urgenza, il Tribunale osserva che la tesi della ricorrente si fonda sull’assunto che la classificazione di DAPD come tossico per la riproduzione categoria 1B renderebbe impossibile la vendita della sostanza ai produttori di pneumatici. Tuttavia, tale premessa è giudicata errata: le restrizioni richiamate dall’allegato XVII del regolamento REACH riguardano la messa a disposizione del pubblico di sostanze, miscele o componenti, ma non gli articoli contenenti tali sostanze. Poiché i pneumatici sono qualificabili come "articolo" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento REACH, la vendita di DAPD ai fabbricanti di pneumatici non è, di per sé, dimostrata come vietata dalla sola classificazione.

Il Tribunale aggiunge che il danno lamentato non deriverebbe direttamente dal regolamento contestato, bensì da un futuro e incerto atto ulteriore della Commissione che inserisse DAPD nell’appendice 6 dell’allegato XVII REACH. Un danno fondato su eventi futuri e incerti è puramente ipotetico e non giustifica la sospensione.

Infine, il Tribunale rileva che il regolamento contestato si applica solo dal 1° settembre 2025 e che il considerando 8 evidenzia la necessità di un periodo transitorio per consentire agli operatori di adattare etichettatura, imballaggio e scorte esistenti. Ciò esclude, secondo il Tribunale, che la ricorrente si trovi di fronte a un pregiudizio immediato e irreparabile.

Decisione e dispositivo

Non essendo stata dimostrata l’urgenza, la domanda cautelare è stata respinta senza esaminare il fumus boni iuris né procedere al bilanciamento degli interessi. Le spese sono state riservate.

Principio affermato

La sola classificazione armonizzata di una sostanza come tossica per la riproduzione categoria 1B non basta, di per sé, a provare un danno grave e irreparabile ai fini delle misure provvisorie quando gli effetti pregiudizievoli allegati dipendono da un successivo e incerto provvedimento di restrizione e quando l’atto contestato prevede un termine di applicazione differito.

Come è indicizzato

Materiemisure provvisorieclassificazione ed ეტichettatura delle sostanze chimicheregolamentazione reachsalute umana e ambientediritto processuale unionale

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