Corte di giustizia, Sentenza C-184/22
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 luglio 2024. — IK e CM contro KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 157 TFUE – Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e articolo 4, primo comma – Divieto di discriminazione indiretta fondata sul sesso – Lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Divieto di trattare i lavoratori a tempo parziale in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili – Pagamento di una maggiorazione della retribuzione per le sole ore di lavoro straordinario effettuate dai lavoratori a tempo parziale oltre l’orario di lavoro normale fissato per i lavoratori a tempo pieno». — Cause riunite C-184/22 e C-185/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, riunite le cause C‑184/22 e C‑185/22, ha esaminato un regime contrattuale tedesco che riconosce la maggiorazione per straordinario ai lavoratori a tempo parziale solo oltre la soglia di 38,5 ore settimanali prevista per il tempo pieno. Ha ritenuto tale regime contrario alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, perché meno favorevole ai part-time e non giustificato dalle finalità invocate. Inoltre, ha chiarito che la stessa disciplina può integrare una discriminazione indiretta fondata sul sesso se colpisce in misura significativamente maggiore le donne, senza che sia necessario dimostrare che tra i lavoratori a tempo pieno vi siano più uomini che donne.
Maggiorazione per il lavoro straordinario dei lavoratori a tempo parziale: compatibilità con il divieto di discriminazione indiretta fondata sul sesso e con il principio di non discriminazione tra tempo parziale e tempo pieno
La questione giuridica
Se una clausola di contratto collettivo che riconosce la maggiorazione per straordinario ai lavoratori a tempo parziale solo oltre l’orario normale del tempo pieno integri una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo pieno; se tale disparità configuri discriminazione indiretta fondata sul sesso ai sensi dell’articolo 157 TFUE e della direttiva 2006/54/CE; e se possa essere giustificata dagli obiettivi di dissuadere il ricorso allo straordinario e di evitare un pregiudizio per i lavoratori a tempo pieno.
Principio di diritto
La Corte afferma che una disciplina collettiva che subordina la maggiorazione per straordinario dei lavoratori a tempo parziale al superamento dell’orario normale del tempo pieno comparabile costituisce un trattamento meno favorevole vietato dalla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, e non può essere giustificata né dall’obiettivo di dissuadere il datore di lavoro dal ricorso allo straordinario né da quello di evitare un presunto svantaggio per i lavoratori a tempo pieno. La stessa disciplina può costituire una discriminazione indiretta fondata sul sesso se, in concreto, svantaggia in proporzione significativamente maggiore le donne rispetto agli uomini; per accertarla non è necessario che il gruppo dei lavoratori non svantaggiati sia composto in maggioranza da uomini.
Norme richiamate
- Articolo 157 TFUE
- Direttiva 2006/54/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/54/CE
- Articolo 4, primo comma, direttiva 2006/54/CE
- Direttiva 97/81/CE
- Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, clausola 4, punti 1 e 2
- Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, clausola 1, lettera a)
- Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, clausola 3
- Articolo 267 TFUE
Maggiorazione per il lavoro straordinario dei lavoratori a tempo parziale
La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali proposti dal Bundesarbeitsgericht in una controversia di lavoro sul regime di maggiorazione per le ore straordinarie previsto da un contratto collettivo tedesco. Le ricorrenti, lavoratrici a tempo parziale impiegate presso un centro per dialisi, contestavano il fatto che la maggiorazione fosse dovuta solo oltre l’orario normale del tempo pieno comparabile e chiedevano anche il risarcimento per discriminazione.
Fatti e procedimento principale
Le ricorrenti erano assunte con orari pari rispettivamente al 40% e all’80% dell’orario normale di 38,5 ore settimanali previsto dall’MTV. Il contratto collettivo riconosceva una maggiorazione del 30% per il lavoro straordinario, ma solo per le ore eccedenti l’orario mensile del lavoratore a tempo pieno. I giudici tedeschi di merito avevano accolto solo in parte le domande, e la questione era giunta in cassazione davanti al Bundesarbeitsgericht.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:
- se la regola contrattuale crei una disparità di trattamento tra part-time e full-time;
- se tale disparità possa costituire discriminazione indiretta fondata sul sesso, anche senza che il gruppo dei full-time sia composto in maggioranza da uomini;
- se la disparità possa essere giustificata dagli obiettivi di dissuadere il ricorso allo straordinario e di evitare un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo pieno.
Normativa rilevante
La Corte ha interpretato:
- l’articolo 157 TFUE, sulla parità di retribuzione tra uomini e donne;
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 4, primo comma, della direttiva 2006/54/CE;
- la clausola 4, punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81/CE.
Ragionamento della Corte sulla clausola 4 dell’accordo quadro
La Corte ha ricordato che l’accordo quadro mira sia a promuovere il lavoro a tempo parziale sia a eliminare le discriminazioni tra part-time e full-time. La nozione di "condizioni di impiego" include anche la retribuzione, quindi la maggiorazione per straordinario rientra nel campo di applicazione della clausola 4.
La disciplina contestata è stata ritenuta meno favorevole per i lavoratori a tempo parziale, perché questi ottengono la maggiorazione solo dopo aver superato l’orario del tempo pieno, mentre i lavoratori a tempo pieno la ottengono già dalla prima ora oltre il proprio orario normale. Il principio del pro rata temporis non salva la regola, poiché la soglia uniforme non è ridotta in proporzione per i part-time.
Quanto alle giustificazioni, la Corte ha escluso che siano “ragioni obiettive”:
- l’obiettivo di dissuadere il datore di lavoro dal richiedere straordinari, perché per i part-time la disciplina ha l’effetto opposto, rendendo meno oneroso l’impiego di ore extra senza maggiorazione;
- l’obiettivo di evitare un pregiudizio per i lavoratori a tempo pieno, perché il presupposto di un loro svantaggio è errato.
Ragionamento sulla discriminazione indiretta fondata sul sesso
La Corte ha escluso anzitutto una discriminazione diretta, poiché la norma si applica indistintamente a uomini e donne. Ha poi chiarito che, per accertare una discriminazione indiretta, il giudice nazionale deve verificare se una disposizione apparentemente neutra svantaggi in proporzione significativamente maggiore le donne rispetto agli uomini; i dati statistici sono uno strumento utile, ma non l’unico, e il giudice deve valutare l’insieme dei lavoratori interessati.
Nel caso concreto, la Corte ha precisato che non è necessario, per riconoscere la discriminazione indiretta, che tra i lavoratori full-time vi siano significativamente più uomini che donne. È sufficiente che la misura produca, in pratica, un particolare svantaggio per le donne rispetto agli uomini. La sentenza richiamata dal giudice del rinvio in materia di disabilità è stata ritenuta non pertinente, perché riguardava una discriminazione all’interno dello stesso gruppo protetto.
Decisione/dispositivo
La Corte ha quindi dichiarato che:
- la clausola 4 dell’accordo quadro osta a una disciplina che subordina la maggiorazione per straordinario dei part-time al superamento dell’orario del full-time comparabile, e tale disciplina non è giustificata dagli obiettivi invocati;
- l’articolo 157 TFUE e la direttiva 2006/54/CE ostano a una simile disciplina se essa svantaggia in proporzione significativamente maggiore le donne, senza bisogno di provare che il gruppo non svantaggiato sia composto prevalentemente da uomini.
Principi affermati
La pronuncia consolida due principi pratici di rilievo:
- nel lavoro a tempo parziale, la soglia per l’accesso alla maggiorazione per straordinario non può essere fissata in modo tale da penalizzare sistematicamente i part-time rispetto ai full-time comparabili;
- in materia di parità di genere, la discriminazione indiretta si accerta tramite l’effetto concreto della misura e non richiede una particolare composizione del gruppo avvantaggiato o non svantaggiato in termini di prevalenza maschile o femminile.
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