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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-298/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 luglio 2024. — Banco BPN/BIC Português, SA e a. contro Autoridade da Concorrência. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Lesione della concorrenza – Divieto delle intese – Articolo 101 TFUE – Accordi fra imprese – Restrizione della concorrenza per oggetto – Scambi di informazioni tra enti di credito – Informazioni sulle condizioni commerciali e sui valori di produzione – Informazioni strategiche. — Causa C-298/22

Giurisprudenza europea62022CJ0298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che un sistema di scambio informale, regolare e riservato di informazioni strategiche tra banche concorrenti può costituire una restrizione della concorrenza per oggetto. Nel caso concreto, lo scambio riguardava spread futuri, variabili di rischio e volumi di produzione in mercati bancari concentrati e con barriere all’ingresso. La presenza di eventuali obblighi di trasparenza o l’assenza di prova di effetti concreti non escludono la qualificazione anticoncorrenziale, se le informazioni sono idonee a ridurre l’incertezza strategica tra concorrenti.

Scambio di informazioni tra enti di credito concorrenti e qualificazione come restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE

La questione giuridica

Se un ampio scambio regolare e reciproco di informazioni tra banche concorrenti, avente ad oggetto condizioni commerciali future e correnti (in particolare spread e variabili di rischio) nonché volumi di produzione individualizzati, in mercati fortemente concentrati e con barriere all’ingresso, costituisca una restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE; e, in subordine, se tale qualificazione sia esclusa quando non siano state accertate efficienze o effetti proconcorrenziali.

Principio di diritto

Uno scambio di informazioni tra concorrenti può integrare una restrizione della concorrenza per oggetto anche autonomamente, senza bisogno di accertarne gli effetti, quando verte su dati riservati e strategici idonei a ridurre l’incertezza sul comportamento futuro dei concorrenti; in particolare, un ampio scambio mensile e riservato tra banche su spread futuri, variabili di rischio e volumi individualizzati, in mercati concentrati e con barriere all’ingresso, deve essere qualificato come restrizione per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, almeno nella misura in cui gli spread riguardino condizioni che gli enti intendono applicare in futuro. Non occorre quindi esaminare la seconda questione sulle efficienze o sugli effetti proconcorrenziali.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1/2003, articolo 3
  • Articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Scambio di informazioni tra enti di credito e restrizione della concorrenza per oggetto

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portogallo) in una controversia tra numerosi enti creditizi e l’Autoridade da Concorrência. Il giudice nazionale chiedeva chiarimenti sull’articolo 101, paragrafo 1, TFUE in relazione a uno scambio di informazioni tra banche concorrenti relativo al credito immobiliare, al credito al consumo e al credito alle imprese.

Fatti e procedimento principale

L’Autoridade da Concorrência aveva sanzionato gli enti creditizi per aver partecipato a uno scambio di informazioni definito "autonomo", non accessorio ad altre intese. Lo scambio verteva sulle condizioni applicabili alle operazioni di credito, in particolare sugli spread e sulle variabili di rischio, attuali e future, nonché sulle cifre di produzione individualizzate dei partecipanti.

Il giudice del rinvio ha descritto uno scambio regolare, riservato e reciproco, avvenuto tra il 2002 e il 2013, mediante contatti bilaterali e multilaterali, telefonate ed e-mail. Le informazioni riguardavano dati non pubblici, strategici e disaggregati, tali da ridurre l’incertezza sui comportamenti futuri dei concorrenti.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se uno scambio ampio, regolare e reciproco di informazioni tra banche concorrenti, su spread, variabili di rischio e volumi individualizzati, in mercati concentrati e con barriere all’ingresso, possa essere qualificato come restrizione della concorrenza per oggetto;
  • in caso positivo, se tale qualificazione sia esclusa quando non risultino accertate efficienze o effetti favorevoli alla concorrenza.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 101 TFUE;
  • l’articolo 267 TFUE;
  • l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2003, sul rapporto tra diritto dell’Unione e diritto nazionale della concorrenza;
  • l’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, evocato solo in relazione alla richiesta di procedimento accelerato.

Ragionamento della Corte sulla nozione di restrizione per oggetto

La Corte ricorda che la nozione di restrizione per oggetto va interpretata restrittivamente e richiede di esaminare:

  • il contenuto dell’accordo o della pratica;
  • il contesto economico e giuridico;
  • gli obiettivi perseguiti.

Nel caso degli scambi di informazioni, la Corte ribadisce che non è necessario dimostrare effetti concreti sul mercato se lo scambio, per sua natura, è idoneo a eliminare l’incertezza strategica tra concorrenti. È sufficiente che riguardi informazioni riservate e strategiche, cioè dati non pubblici capaci di rivelare la strategia futura dei partecipanti in relazione a parametri concorrenziali rilevanti.

La Corte sottolinea che un mercato funziona normalmente se gli operatori determinano autonomamente la propria politica commerciale e restano incerti sul comportamento futuro dei concorrenti. In un mercato fortemente concentrato e con barriere all’ingresso, tale esigenza è ancora più rilevante.

Applicazione al caso concreto

La Corte considera decisive le caratteristiche dello scambio descritto dal giudice nazionale:

  • le informazioni sugli spread non erano di dominio pubblico e riguardavano, in sostanza, intenzioni future di modifica delle condizioni di credito;
  • gli spread costituiscono uno dei parametri concorrenziali nei mercati interessati, perché determinano l’offerta di prezzo ai clienti;
  • le informazioni sulle variabili di rischio, combinate con quelle sugli spread, consentono di ricostruire con maggiore precisione le strategie di pricing dei concorrenti;
  • i dati sui volumi di produzione, pur essendo in linea di principio meno idonei da soli a rivelare le intenzioni future, possono rafforzare l’effetto anticoncorrenziale se combinati con le altre informazioni scambiate.

La Corte respinge gli argomenti difensivi delle banche relativi:

  • agli obblighi di trasparenza o pubblicità imposti dal diritto nazionale, rilevando che ciò non vale per informazioni che vanno oltre quanto dovuto o che sono scambiate prima della pubblicazione obbligatoria;
  • alla frequenza non elevatissima degli scambi, ricordando che anche un solo contatto può bastare a eliminare l’incertezza strategica;
  • alla possibile utilità del benchmarking, osservando che ciò non giustifica lo scambio di informazioni riservate sulle intenzioni future;
  • al fatto che gli spread sarebbero solo una componente del prezzo, ricordando che anche la divulgazione di un solo parametro concorrenziale può bastare;
  • alla mancata prova di effetti concreti, che non è richiesta per una restrizione per oggetto.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un ampio scambio di informazioni reciproche e mensili tra enti creditizi concorrenti, in mercati concentrati e con barriere all’ingresso, relativo a condizioni applicabili alle operazioni, in particolare spread e variabili di rischio attuali e future nonché volumi di produzione individualizzati, costituisce una restrizione della concorrenza per oggetto, almeno nella misura in cui gli spread scambiati siano quelli che gli enti intendono applicare in futuro.

Di conseguenza, non occorre rispondere alla seconda questione sulle efficienze o sugli effetti favorevoli alla concorrenza.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintese e pratiche concordatesettore bancarioscambio di informazionicredito al consumo e credito immobiliare

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