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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-624/22

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 luglio 2024. — Société BP France contro Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Direttiva 2009/28/CE – Articoli 17 e 18 – Direttiva 2018/2001/CE – Articoli 25, 29 e 30 – Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra – Verifica della conformità a tali criteri – Biocarburanti utilizzati per il trasporto – Produzione di carburanti con il processo di cotrattamento – Prove di conformità a detti criteri di sostenibilità – Metodo dell’equilibrio di massa – Metodi di valutazione del tenore di oli vegetali idrotrattati (HVO) nei carburanti prodotti con tale processo – Normativa di uno Stato membro che richiede un’analisi fisica con il metodo del radiocarbonio (14 C) – Articolo 34 TFUE – Libera circolazione delle merci. — Causa C-624/22

Giurisprudenza europea62022CJ0624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la disciplina UE sui biocarburanti regola la sostenibilità e la certificazione, non la quantificazione della componente rinnovabile nei carburanti da cotrattamento. Perciò uno Stato membro può richiedere una verifica fisica del contenuto HVO ai fini fiscali nazionali, senza violare quelle direttive. Tuttavia, nel caso francese esaminato, l’obbligo di analisi con radiocarbonio applicato alle importazioni è stato ritenuto contrario all’articolo 34 TFUE perché idoneo a ostacolare gli scambi e non coerente con il trattamento riservato ai prodotti nazionali.

Biocarburanti HVO ottenuti da cotrattamento: legittimità dell’obbligo francese di analisi fisica con metodo del radiocarbonio (14 C) ai fini di una tassa di incentivazione e compatibilità con la libera circolazione delle merci

La questione giuridica

Se gli articoli 17 e 18 della direttiva 2009/28/CE e gli articoli 29 e 30 della direttiva 2018/2001 debbano essere interpretati nel senso che il sistema di equilibrio di massa e i sistemi volontari di certificazione disciplinano anche la determinazione della quota di energia rinnovabile contenuta nei carburanti prodotti mediante cotrattamento; in subordine, se tali disposizioni ostino a un obbligo nazionale di analisi fisica con metodo del radiocarbonio (14 C) per quantificare gli HVO ai fini di una tassa nazionale; e se, in ogni caso, tale obbligo costituisca una misura di effetto equivalente vietata dall’articolo 34 TFUE.

Principio di diritto

Gli articoli 17 e 18 della direttiva 2009/28/CE e gli articoli 29 e 30 della direttiva 2018/2001 armonizzano solo i criteri di sostenibilità dei biocarburanti e i relativi meccanismi di verifica tramite equilibrio di massa e sistemi volontari, ma non disciplinano la misurazione della quota di energia rinnovabile contenuta nei carburanti prodotti con il processo di cotrattamento; di conseguenza non ostano a un controllo nazionale fondato sull’analisi con radiocarbonio (14 C). Tuttavia, l’articolo 34 TFUE osta a una normativa nazionale che imponga tale analisi per le importazioni da altri Stati membri ai fini di una tassa d’incentivazione, se il controllo non è applicato in modo coerente e sistematico anche ai prodotti nazionali analoghi, perché ciò costituisce una restrizione all’importazione non giustificata alla prova della proporzionalità nel caso concreto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 34 TFUE
  • Direttiva 2009/28/CE
  • Articoli 17 e 18 della direttiva 2009/28/CE
  • Direttiva (UE) 2018/2001
  • Articoli 25, 29 e 30 della direttiva (UE) 2018/2001
  • Articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001
  • Regolamento delegato (UE) 2023/1640
  • Articolo 194, paragrafo 1, TFUE

Biocarburanti HVO ottenuti da cotrattamento: obbligo di analisi con radiocarbonio e diritto UE

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese in una controversia tra BP France SAS e il ministro francese competente in materia economico-finanziaria. Il nodo è la compatibilità con il diritto dell’Unione della circolare francese che impone, ai fini della TIRIB, un’analisi fisica con metodo del radiocarbonio (14 C) per determinare il tenore effettivo di HVO nei carburanti ottenuti mediante cotrattamento.

Fatti e procedimento principale

BP France importa in Francia carburanti contenenti HVO prodotti in Spagna con il processo di cotrattamento, cioè la lavorazione congiunta di oli vegetali e materia fossile in raffineria. In Francia tali carburanti sono registrati in un deposito fiscale di stoccaggio prima dell’immissione in consumo.

La TIRIB è una tassa di incentivazione dell’incorporazione di biocarburanti: l’importo si riduce in funzione della quota di energia rinnovabile contenuta nei carburanti immessi in consumo. La normativa nazionale richiede che la presenza di biocarburanti sia dimostrata mediante documenti di tracciabilità e registri; la circolare del 18 agosto 2020 ha aggiunto, per i carburanti da cotrattamento, l’obbligo di un’analisi fisica con radiocarbonio (14 C) al primo ingresso nel deposito fiscale, per accertare il tenore effettivo di biocarburante.

Quadro normativo dell’Unione

La Corte richiama la direttiva 2009/28/CE e la direttiva (UE) 2018/2001. Le disposizioni centrali sono:

  • l’articolo 17 della direttiva 2009/28/CE e l’articolo 29 della direttiva 2018/2001, sui criteri di sostenibilità dei biocarburanti;
  • l’articolo 18 della direttiva 2009/28/CE e l’articolo 30 della direttiva 2018/2001, sulla verifica della conformità tramite sistema di equilibrio di massa e sistemi volontari di certificazione;
  • l’articolo 25 della direttiva 2018/2001, sulla quota minima di energia rinnovabile nel trasporto;
  • l’articolo 34 TFUE, sulla libera circolazione delle merci.

La Corte menziona anche il regolamento delegato (UE) 2023/1640, adottato sulla base dell’articolo 28, paragrafo 5, della direttiva 2018/2001, che disciplina la metodologia per determinare la quota di biocarburanti derivanti da biomassa trattata assieme a combustibili fossili in un processo comune.

Questioni pregiudiziali

Il giudice francese chiedeva, in sostanza:

  • se il sistema di equilibrio di massa e i sistemi volontari previsti dalle direttive servano solo a certificare la sostenibilità delle materie prime e delle miscele, oppure anche a determinare la quota di energia rinnovabile contenuta nei carburanti da cotrattamento;
  • se tali disposizioni ostino a un obbligo nazionale di analisi con radiocarbonio per quantificare gli HVO ai fini fiscali, anche quando il produttore usa un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione;
  • se l’obbligo sia incompatibile con l’articolo 34 TFUE per il suo effetto discriminatorio o restrittivo sugli scambi.

Ragionamento della Corte: portata delle direttive su sostenibilità e verifica

La Corte osserva che le direttive del 2009 e del 2018 perseguono un’armonizzazione specifica e sostanzialmente esaustiva, ma limitata, dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti. Tali criteri riguardano la provenienza delle materie prime e le condizioni di produzione, e incidono sulla possibilità di contabilizzare l’energia prodotta da biocarburanti per tre soli fini:

  • verifica degli obiettivi nazionali e dell’obiettivo dell’Unione;
  • verifica degli obblighi in materia di energia rinnovabile;
  • eventuale accesso a sostegni finanziari.

Secondo la Corte, gli articoli 17 e 29 non disciplinano la misurazione della quota di energia rinnovabile contenuta nei carburanti prodotti mediante cotrattamento. Allo stesso modo, gli articoli 18 e 30 si limitano a imporre agli operatori la prova della sostenibilità tramite sistema di equilibrio di massa, nonché, in alternativa o in aggiunta, tramite sistemi volontari di certificazione riconosciuti. Questi strumenti servono a verificare la sostenibilità dei biocarburanti e delle loro miscele, non a quantificare in modo armonizzato il contenuto biogenico finale del carburante da cotrattamento.

La Corte valorizza anche il fatto che l’articolo 28, paragrafo 5, della direttiva 2018/2001 ha delegato alla Commissione il compito di precisare la metodologia per determinare la quota di biocarburanti derivanti da biomassa trattata con combustibili fossili in un processo comune. L’adozione del regolamento delegato 2023/1640 conferma che tale aspetto non era già coperto dal solo sistema di equilibrio di massa previsto per la verifica della sostenibilità.

Prima questione: nessun divieto UE dell’analisi fisica nazionale

Da tale ricostruzione la Corte trae la conclusione che le direttive non ostano a una normativa nazionale che imponga, per i carburanti da cotrattamento, un’analisi fisica con metodo del radiocarbonio (14 C) al momento dell’ingresso nel primo deposito fiscale, anche se il prodotto proviene da un impianto che utilizza un sistema volontario riconosciuto come completo dalla Commissione.

Terza questione: restrizione alla libera circolazione delle merci

La Corte esamina poi l’articolo 34 TFUE, rilevando anzitutto che le direttive non hanno armonizzato esaustivamente i metodi di controllo del contenuto HVO nei carburanti da cotrattamento; di conseguenza, resta applicabile il diritto primario sulla libera circolazione.

L’obbligo di analisi con radiocarbonio può ostacolare le importazioni in Francia perché si applica alle importazioni e agli acquisti intracomunitari, ma non ai carburanti da cotrattamento prodotti in Francia e immessi direttamente in consumo senza passare per il deposito fiscale. Inoltre, il sistema francese accetta per altri casi una valutazione basata su medie mensili di incorporazione, il che indebolisce la coerenza complessiva del meccanismo.

La Corte riconosce che la misura persegue obiettivi legittimi: tutela dell’ambiente, promozione delle energie rinnovabili e prevenzione delle frodi fiscali. Riconosce anche che, in astratto, il radiocarbonio (14 C) è idoneo a misurare il tenore effettivo di biocarburante nei carburanti da cotrattamento. Tuttavia, una misura restrittiva deve essere coerente e sistematica per superare il vaglio di proporzionalità. Nel caso descritto dal giudice del rinvio, l’assenza di analogo controllo per i prodotti nazionali immessi direttamente in consumo e la diversa modalità di calcolo ammessa in altri casi mostrano che il sistema non soddisfa tale requisito.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • le direttive 2009/28 e 2018/2001 vanno interpretate nel senso che il sistema di equilibrio di massa e i sistemi volontari servono a verificare la sostenibilità dei biocarburanti e delle loro miscele, non a disciplinare la quantificazione della quota di energia rinnovabile nei carburanti da cotrattamento;
  • l’articolo 34 TFUE osta a una normativa nazionale che imponga l’analisi con radiocarbonio (14 C) ai fini del calcolo di una tassa di incentivazione, quando tale onere grava sulle importazioni ma non sui prodotti nazionali analoghi in condizioni equivalenti di commercializzazione.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del settore energetico e fiscale, la pronuncia distingue chiaramente tra:

  • certificazione della sostenibilità del biocarburante, che resta nel perimetro delle direttive UE e dei sistemi volontari riconosciuti;
  • misurazione fisica del contenuto biogenico ai fini tributari nazionali, che può essere richiesta, ma deve rispettare la libera circolazione delle merci e il principio di proporzionalità.

La sentenza è quindi rilevante per raffinerie, importatori, depositi fiscali e consulenti fiscali che si occupano di carburanti rinnovabili, TIRIB o altri meccanismi nazionali di incentivazione dell’incorporazione di biocarburanti.

Come è indicizzato

Materieenergia rinnovabilebiocarburantilibera circolazione delle mercifiscalità energetica nazionalecertificazione e tracciabilità

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