Corte di giustizia, Sentenza C-112/22
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2024. — Procedimento penale a carico di CU e ND. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale di Napoli. — Rinvio pregiudiziale – Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 11, paragrafo 1, lettera d) – Parità di trattamento – Misure riguardanti le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale – Requisito relativo alla residenza per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo – Discriminazione indiretta. — Cause riunite C-112/22 e C-223/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha esaminato due rinvii del Tribunale di Napoli relativi al reddito di cittadinanza e al requisito della residenza decennale imposto ai richiedenti. Ha ritenuto applicabile l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE ai soggiornanti di lungo periodo e ha escluso la rilevanza delle altre norme UE invocate dalle questioni, salvo l’articolo 34 della Carta. Ha quindi dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione il requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi, e ha esteso l’incompatibilità alla sanzione penale prevista per le false dichiarazioni su tale requisito.
Parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo: illegittimo il requisito italiano di residenza decennale, con ultimi due anni continuativi, per accedere al reddito di cittadinanza.
La questione giuridica
Se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE, letto alla luce dell’articolo 34 della Carta, osti a una normativa nazionale che, per accedere a una prestazione qualificabile come prestazione sociale/assistenza sociale/protezione sociale, impone anche ai soggiornanti di lungo periodo un requisito di residenza in Italia di almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi, e prevede sanzioni penali per le false dichiarazioni su tale requisito; e, in via più ampia, se siano rilevanti gli articoli 18 e 45 TFUE, il regolamento n. 492/2011, la direttiva 2011/95/UE e la Carta sociale europea.
Principio di diritto
L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE, letto alla luce dell’articolo 34 della Carta, osta a una normativa nazionale che subordina l’accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una prestazione rientrante nelle prestazioni sociali, nell’assistenza sociale o nella protezione sociale a un requisito di residenza decennale, con gli ultimi due anni continuativi, anche se tale requisito vale formalmente per tutti i richiedenti. Un simile requisito determina una discriminazione indiretta nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo, poiché protrae unilateralmente il periodo di residenza che il diritto dell’Unione considera già sufficiente per il diritto alla parità di trattamento; di conseguenza, è incompatibile anche la sanzione penale collegata alla falsa dichiarazione su un requisito illegittimo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/109/CE
- Articolo 11, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2003/109/CE
- Articolo 11, paragrafo 2, direttiva 2003/109/CE
- Articolo 11, paragrafo 4, direttiva 2003/109/CE
- Articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) n. 492/2011
- Articolo 7, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 492/2011
- Direttiva 2011/95/UE
- Articolo 29 della direttiva 2011/95/UE
- Articoli 18 e 45 TFUE
Requisito di residenza decennale per il reddito di cittadinanza e soggiornanti di lungo periodo
La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali del Tribunale di Napoli, inseriti in procedimenti penali contro due cittadine di paesi terzi titolari dello status di soggiornante di lungo periodo in Italia. La questione centrale è la compatibilità con il diritto dell’Unione del requisito di residenza in Italia per almeno dieci anni, con gli ultimi due in modo continuativo, richiesto per accedere al reddito di cittadinanza, nonché della sanzione penale per le dichiarazioni false rese su tale requisito.
Fatti e procedimento principale
CU e ND, cittadine di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, erano imputate ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 per aver presentato domande di reddito di cittadinanza attestando falsamente di soddisfare i requisiti di accesso, incluso quello della residenza decennale. Il giudice del rinvio ha osservato che la misura nazionale costituisce una prestazione di assistenza sociale volta a garantire un livello minimo di sussistenza e ha dubitato della compatibilità del requisito di residenza con la direttiva 2003/109/CE.
Normativa UE rilevante
La Corte ha concentrato il proprio esame sull’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE, letto alla luce dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali. Sono stati richiamati anche gli articoli 18 e 45 TFUE, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, l’articolo 29 della direttiva 2011/95/UE e gli articoli 30 e 31 della Carta sociale europea, ma tali riferimenti sono stati ritenuti non pertinenti o comunque non esaminabili nel merito per le controversie principali. La Corte ha inoltre richiamato l’articolo 11, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2003/109/CE e l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.
Ammissibilità e delimitazione delle questioni
La Corte ha respinto l’eccezione di incompetenza sollevata dal governo italiano, affermando che la domanda concerne l’interpretazione del diritto dell’Unione, materia che rientra nella sua competenza. Ha però escluso l’esame della Carta sociale europea, non essendo la Corte competente a interpretarla. Ha inoltre precisato che, poiché le persone coinvolte erano soggiornanti di lungo periodo, le disposizioni invocate su libera circolazione dei lavoratori e protezione internazionale non erano rilevanti.
Ragionamento della Corte sull’articolo 11 della direttiva 2003/109/CE
La Corte ha ricordato che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), garantisce ai soggiornanti di lungo periodo la stessa tutela riconosciuta ai cittadini nazionali quanto alle prestazioni sociali, all’assistenza sociale e alla protezione sociale ai sensi del diritto nazionale. Il rinvio al diritto nazionale non consente agli Stati membri di compromettere l’effetto utile della direttiva né di sottrarsi all’obbligo di parità di trattamento.
La Corte ha inoltre ribadito che l’articolo 34 della Carta, applicabile agli Stati membri quando attuano il diritto dell’Unione, impone il rispetto del diritto all’assistenza sociale volto a garantire un’esistenza dignitosa a chi non disponga di risorse sufficienti. Spetta al giudice nazionale verificare se la prestazione di cui trattasi rientri tra quelle contemplate dalla direttiva; tuttavia, nel caso di specie, il giudice del rinvio aveva già qualificato il reddito di cittadinanza come misura di assistenza sociale rientrante nell’ambito dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d).
Discriminazione indiretta e impossibilità di giustificazione
Pur essendo il requisito di residenza formalmente applicabile anche ai cittadini italiani, la Corte ha ritenuto che esso incida principalmente sui cittadini stranieri, in particolare sui cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, e costituisca quindi una discriminazione indiretta. La circostanza che la misura possa sfavorire anche alcuni cittadini nazionali non esclude tale qualificazione.
La Corte ha poi escluso che la disparità potesse essere giustificata. L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE prevede in modo tassativo le sole deroghe ammesse sul piano della residenza; al di fuori di tali ipotesi, una differenza di trattamento viola la direttiva. Inoltre, non è accettabile invocare la diversa intensità dei legami con lo Stato membro, perché ciò contrasterebbe con il principio di parità di trattamento che la direttiva impone proprio nei settori delle prestazioni sociali, dell’assistenza sociale e della protezione sociale.
La Corte ha sottolineato che il legislatore dell’Unione ha già considerato sufficiente, ai fini dell’integrazione, un soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo. Uno Stato membro non può quindi imporre unilateralmente un requisito ulteriore di dieci anni per accedere alla parità di trattamento garantita dall’articolo 11.
Sanzione penale per false dichiarazioni
Quanto alla sanzione penale prevista dal decreto-legge n. 4/2019 per le false dichiarazioni sul requisito di residenza, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui un sistema sanzionatorio nazionale non è compatibile con il diritto dell’Unione se serve a far rispettare un obbligo nazionale che, a sua volta, è contrario a tale diritto. Di conseguenza, anche la previsione sanzionatoria è stata ritenuta incompatibile nella misura in cui è collegata a un requisito di accesso illegittimo.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE, letto alla luce dell’articolo 34 della Carta, osta a una normativa nazionale che subordina l’accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una prestazione di assistenza sociale, prestazioni sociali o protezione sociale al requisito della residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi, e che punisce con sanzione penale ogni falsa dichiarazione relativa a tale requisito.
Principio di diritto ricavabile
La direttiva 2003/109/CE impone la parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo con i cittadini nazionali per le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale; pertanto, uno Stato membro non può differire unilateralmente il momento in cui tale parità opera imponendo un requisito di residenza più gravoso di quello, pari a cinque anni, già previsto per l’acquisizione dello status. Un requisito del genere integra una discriminazione indiretta vietata e rende incompatibile anche la sanzione penale che ne presidi il rispetto.
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