Cassazione Civile, Ordinanza n. 28147/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguardava il diniego dell'Agenzia delle entrate al rimborso di un credito IVA relativo all'anno 2007, indicato nel modello Unico 2008 da una società poi cancellata dal registro delle imprese il 14 gennaio 2008. In primo grado il ricorso era stato proposto da una persona fisica in qualità di liquidatore della società estinta. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Amministrazione finanziaria. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 75 c.p.c., degli artt. 2495 c.c. e 28, comma 2, d.lgs. n. 175/2014, sostenendo l'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo per difetto assoluto di legittimazione attiva e di capacità processuale della società estinta, nonché del suo ex liquidatore a rappresentarla. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente formulava ulteriori censure, rimaste assorbite.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: poiché la società era stata cancellata dal registro delle imprese prima della proposizione del giudizio, il ricorso introduttivo era stato proposto da soggetto privo di legittimazione e la controversia era affetta da vizio originario insanabile. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la resistente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma richiamata come parametro del vizio processuale dedotto in cassazione.
art. 75 c.p.c.
richiamato per affermare che la parte estinta non aveva capacità processuale e che mancava la legittimazione a stare in giudizio.
art. 2495 c.c.
utilizzato per affermare che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione con conseguente cessazione della capacità processuale.
art. 28, comma 2, d.lgs. n. 175/2014
richiamato a sostegno della tesi dell'Amministrazione sul difetto di legittimazione della società cancellata e dell'ex liquidatore.
art. 382 c.p.c.
applicato per cassare senza rinvio la sentenza, poiché la causa non poteva essere proposta.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese, quando interviene prima della notifica dell'atto impositivo e prima dell'instaurazione del giudizio, comporta il difetto originario di capacità processuale della società estinta e la carenza di legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarla.
- Un vizio originario e insanabile della capacità processuale, rilevabile anche d'ufficio in cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando risulta che la causa non poteva essere proposta sin dall'origine.
- L'accoglimento di un motivo fondato sul difetto originario di legittimazione o capacità processuale assorbe gli ulteriori motivi di ricorso che attengano al merito della pretesa tributaria.
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