Direttiva 2006/123
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativa ai servizi nel mercato interno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un quadro generale per rimuovere gli ostacoli all’accesso e all’esercizio delle attività di servizi nel mercato interno, con particolare attenzione alle PMI, alla semplificazione amministrativa e alla cooperazione tra autorità nazionali. Essa vieta numerosi requisiti discriminatori o sproporzionati, disciplina i regimi di autorizzazione e rafforza i diritti dei destinatari dei servizi. Restano tuttavia salvi importanti settori esclusi e la normativa settoriale dell’Unione già esistente, oltre ai margini di discrezionalità degli Stati membri nell’organizzazione di servizi d’interesse economico generale e nella definizione di requisiti giustificati da motivi imperativi di interesse generale.
Disciplina generale per facilitare la libertà di stabilimento dei prestatori e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, assicurando al contempo un elevato livello di qualità dei servizi.
Ambito di applicazione
Si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro, cioè a prestazioni economiche non salariate offerte o fornite nell’Unione. Copre in particolare le attività di servizi elencate nei considerando e le situazioni di stabilimento o di prestazione transfrontaliera temporanea; prevede inoltre diritti e tutele per i destinatari dei servizi. Sono espressamente esclusi, tra gli altri, i servizi non economici d’interesse generale, i servizi finanziari, i servizi e le reti di comunicazione elettronica disciplinati dalla normativa settoriale, i trasporti, le agenzie di lavoro interinale, i servizi sanitari, i servizi audiovisivi e radiofonici, le attività di gioco d’azzardo, le attività connesse all’esercizio di pubblici poteri, i servizi sociali individuati all’articolo 2, i servizi privati di sicurezza, i servizi notarili e degli ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale, nonché il settore fiscale. Sono inoltre esclusi o fatti salvi specifici ambiti disciplinati da altri atti UE, in particolare diritto del lavoro, sicurezza sociale, protezione dei dati, qualifiche professionali, avvocati e revisione legale dei conti.
Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
La direttiva istituisce un quadro orizzontale volto a rimuovere gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori e alla libera prestazione dei servizi nell’Unione, in attuazione degli articoli del trattato relativi al mercato interno. Il testo si fonda sull’idea che la frammentazione normativa penalizzi soprattutto le PMI, la concorrenza, la scelta dei consumatori e la crescita economica, pur salvaguardando servizi pubblici, diritti sociali e altri interessi generali.
Finalità e principi generali
La direttiva persegue un obiettivo duplice: facilitare l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi nel mercato interno e garantire un elevato livello di qualità dei servizi. Non impone agli Stati membri di liberalizzare i servizi d’interesse economico generale riservati, di privatizzare enti pubblici o di sopprimere i monopoli, e lascia impregiudicata la facoltà di definire, organizzare e finanziare i servizi d’interesse economico generale nel rispetto delle regole UE sugli aiuti di Stato.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 2 limita l’applicazione ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro. La nozione di servizio è ampia, ma la direttiva esclude numerosi settori, tra cui servizi finanziari, comunicazioni elettroniche, trasporti, lavoro interinale, sanità, audiovisivo e radiofonia, gioco d’azzardo, attività connesse all’esercizio di pubblici poteri, taluni servizi sociali, sicurezza privata, notai e ufficiali giudiziari, nonché il settore fiscale. Rimane inoltre salvo il primato di varie discipline settoriali dell’Unione, tra cui direttiva 96/71/CE, regolamento CEE n. 1408/71 e direttiva 2005/36/CE.
Definizioni rilevanti
Le definizioni dell’articolo 4 sono centrali per l’applicazione della disciplina. In particolare:
- il "prestatore" può essere una persona fisica cittadina di uno Stato membro o una persona giuridica stabilita in uno Stato membro;
- il "destinatario" comprende persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato membro che fruiscono o intendono fruire di un servizio;
- lo "stabilimento" richiede un esercizio effettivo e stabile di un’attività economica;
- il "regime di autorizzazione" comprende ogni procedura che richieda una decisione formale o implicita dell’autorità competente;
- i "motivi imperativi d’interesse generale" includono, tra gli altri, ordine pubblico, sanità pubblica, tutela dei consumatori, lavoratori, ambiente, creditori, patrimonio storico-artistico e obiettivi di politica sociale e culturale.
Semplificazione amministrativa e sportelli unici
Gli articoli 5-8 impongono agli Stati membri di rivedere le procedure e formalità relative all’accesso e all’esercizio delle attività di servizi, semplificandole se non sufficientemente semplici. Gli Stati membri devono accettare documenti equivalenti rilasciati da altri Stati membri, senza richiedere in via generale originali, copie conformi o traduzioni autenticate, salvo eccezioni giustificate.
La direttiva richiede inoltre l’istituzione di sportelli unici, attraverso i quali i prestatori possano svolgere tutte le procedure necessarie, incluse dichiarazioni, notifiche, domande e iscrizioni a registri o ordini. Gli sportelli unici devono anche fornire un accesso agevole alle informazioni essenziali per prestatori e destinatari, in forma chiara, aggiornata e, per quanto possibile, per via elettronica. Le procedure e formalità devono poter essere espletate a distanza ed elettronicamente, salvo quelle che, per natura, non sono suscettibili di trattamento remoto.
Regimi di autorizzazione
Gli articoli 9-13 fissano condizioni rigorose per i regimi autorizzatori. Essi sono ammessi solo se non discriminatori, giustificati da un motivo imperativo di interesse generale e non sostituibili da misure meno restrittive. I criteri di rilascio devono essere chiari, oggettivi, trasparenti, pubblici e non arbitrari. L’autorizzazione deve essere rilasciata non appena verificate le condizioni richieste e, di regola, deve valere su tutto il territorio nazionale.
La direttiva impone inoltre termini ragionevoli per la decisione, con decorrenza solo dalla presentazione della documentazione completa; il silenzio dell’amministrazione comporta in linea generale il rilascio dell’autorizzazione, salvo deroghe motivate da motivi imperativi di interesse generale o interessi legittimi di terzi. Se le autorizzazioni sono numericamente limitate per scarsità di risorse naturali o capacità tecniche, occorre una procedura di selezione imparziale e trasparente, con durata limitata e senza rinnovo automatico o vantaggi per il prestatore uscente.
Requisiti vietati e requisiti da valutare
L’articolo 14 vieta in modo tassativo una serie di requisiti ritenuti incompatibili con il mercato interno, tra cui:
- requisiti di cittadinanza o residenza;
- divieto di avere stabilimenti in più Stati membri;
- limitazioni alla scelta tra stabilimento principale, secondario, succursale o filiale;
- condizioni di reciprocità;
- verifiche economiche basate su bisogno o domanda di mercato;
- coinvolgimento di concorrenti nel rilascio di autorizzazioni;
- obbligo di assicurazione o garanzia presso soggetti stabiliti nello Stato membro interessato;
- pregressa iscrizione o pregresso esercizio per un certo periodo.
L’articolo 15 impone invece una verifica dei requisiti non discriminatori elencati, quali restrizioni quantitative o territoriali, requisiti di forma giuridica, obblighi di capitale, riserve di attività, divieto di stabilimenti multipli, numero minimo di dipendenti, tariffe obbligatorie minime o massime e obbligo di offrire servizi congiunti. Tali requisiti sono mantenibili solo se non discriminatori, giustificati da un motivo imperativo di interesse generale e proporzionati. Dal 28 dicembre 2006 nuovi requisiti di questo tipo possono essere introdotti solo se conformi a tali condizioni e devono essere notificati in fase di progetto alla Commissione.
Libera prestazione di servizi e deroghe
L’articolo 16 tutela il diritto del prestatore di offrire servizi in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento. Lo Stato membro di destinazione non può imporre requisiti come stabilimento locale, autorizzazione o iscrizione locale, infrastrutture obbligatorie, regimi contrattuali che limitino l’autonomia, documenti di identità specifici o restrizioni sull’uso di attrezzature e materiali, salvo le eccezioni previste. Restano possibili requisiti giustificati da ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica e tutela dell’ambiente, purché non discriminatori e proporzionati.
L’articolo 17 elenca numerose deroghe alla libera prestazione di servizi, tra cui servizi d’interesse economico generale in settori specifici, materie di distacco dei lavoratori, protezione dei dati personali, servizi legali degli avvocati, recupero giudiziario dei crediti, qualifiche professionali, previdenza sociale, formalità di circolazione e residenza dei cittadini UE, alcune situazioni relative a cittadini di paesi terzi, spedizioni di rifiuti, diritti di proprietà intellettuale, atti notarili, revisione legale dei conti, immatricolazione di veicoli presi in leasing e obbligazioni contrattuali e extracontrattuali.
L’articolo 18 consente, in via eccezionale, misure caso per caso contro un prestatore stabilito in un altro Stato membro per motivi di sicurezza dei servizi, ma solo nel rispetto di una procedura di mutua assistenza, in assenza di armonizzazione specifica, in presenza di insufficienza delle misure dello Stato di stabilimento e con misure proporzionate.
Diritti dei destinatari dei servizi
Gli articoli 19-21 rafforzano la posizione del destinatario. Gli Stati membri non possono imporre al destinatario autorizzazioni o dichiarazioni per utilizzare servizi forniti da prestatori stabiliti in altri Stati membri, né restrizioni discriminatorie nell’accesso ad aiuti finanziari. Devono inoltre evitare discriminazioni basate su nazionalità o residenza, anche nelle condizioni generali di accesso ai servizi offerti al pubblico, salvo differenze oggettivamente giustificate.
Gli Stati membri devono mettere a disposizione dei destinatari informazioni generali sui requisiti applicabili in altri Stati membri, sui mezzi di ricorso e sugli organismi di assistenza, anche tramite sportelli unici o altri organismi designati. È prevista una cooperazione tra organismi nazionali e l’adozione di modalità pratiche di scambio informativo.
Qualità dei servizi, informazione e responsabilità professionale
Gli articoli 22 e 23 impongono ai prestatori obblighi informativi dettagliati: dati identificativi, registri o autorità competenti, partita IVA, iscrizione a ordini o albi, condizioni generali, clausole contrattuali rilevanti, garanzie post-vendita, prezzo del servizio, caratteristiche principali, e copertura assicurativa o garanzie professionali. Ulteriori informazioni devono essere fornite su richiesta del destinatario, incluse quelle sui costi, sulle regole professionali, sulle attività multidisciplinari, sui codici di condotta e sui meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.
Per i servizi che presentano rischi diretti e particolari, gli Stati membri possono imporre un’assicurazione di responsabilità professionale o garanzie equivalenti. Se il prestatore è già coperto in un altro Stato membro da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, non può essere imposto un doppio onere, salvo eventuale copertura complementare per la parte non coperta. La Commissione può individuare i servizi interessati e precisare criteri comuni per la valutazione dell’adeguatezza delle coperture.
Comunicazioni commerciali e attività multidisciplinari
La direttiva sopprime i divieti totali di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate, consentendo solo regole professionali non discriminatorie, giustificate e proporzionate che tutelino indipendenza, dignità, integrità e segreto professionale. Inoltre, gli Stati membri non devono imporre in via generale il divieto di esercizio congiunto o multidisciplinare di attività diverse, salvo restrizioni giustificate per le professioni regolamentate o per i servizi di certificazione, collaudo e attività analoghe, al fine di preservare indipendenza, imparzialità e prevenire conflitti di interesse.
Misure di qualità e reclami
La direttiva promuove misure volontarie per il miglioramento della qualità dei servizi, tra cui certificazione da organismi indipendenti, carte di qualità, informazione sui marchi di qualità, collaborazione tra ordini professionali, camere di commercio e associazioni dei consumatori, nonché sviluppo di norme europee volontarie. Gli Stati membri devono anche predisporre meccanismi per la gestione dei reclami, l’indicazione dei recapiti per presentare lamentele e la trasparenza sui meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.
Cooperazione amministrativa e meccanismo di allerta
Il capo VI istituisce una mutua assistenza obbligatoria tra Stati membri. Ogni Stato membro designa punti di contatto e deve cooperare effettivamente nei controlli, nelle verifiche e nelle indagini; le informazioni devono essere fornite rapidamente e per via elettronica. Gli Stati membri devono inoltre rendere consultabili agli altri Stati i registri pertinenti e segnalare alla Commissione casi di inadempimento agli obblighi di assistenza.
È previsto un meccanismo di allerta per circostanze gravi che possano provocare danni alla salute, alla sicurezza o all’ambiente. La Commissione partecipa alla creazione di una rete europea delle autorità competenti e ne disciplina il funzionamento tecnico. Nei casi di deroghe individuali ai sensi dell’articolo 18, è prevista una procedura rigorosa con richiesta allo Stato membro di stabilimento, notifica alla Commissione e termine di quindici giorni lavorativi prima dell’adozione delle misure, salvo urgenza.
Programma di convergenza, valutazione reciproca e riesame
Gli articoli 37-41 disciplinano un programma di convergenza basato su codici di condotta a livello comunitario, che gli Stati membri devono incoraggiare, anche con accesso elettronico. La Commissione deve inoltre esaminare la possibilità di ulteriori misure di armonizzazione entro il 28 dicembre 2010 per il recupero giudiziario dei crediti e per i servizi privati di sicurezza e trasporto di denaro contante e valori.
La valutazione reciproca richiede relazioni degli Stati membri entro il 28 dicembre 2009 sui regimi autorizzatori, sui requisiti da valutare e sulle attività multidisciplinari; la Commissione deve poi presentare una relazione di sintesi entro il 28 dicembre 2010. È prevista anche una relazione sui requisiti nazionali potenzialmente rilevanti ai fini della libera prestazione di servizi. La Commissione deve infine presentare una relazione generale sull’applicazione della direttiva entro il 28 dicembre 2011 e successivamente ogni tre anni.
Protezione dei dati e recepimento
L’articolo 43 precisa che l’attuazione e l’applicazione della direttiva, in particolare per quanto riguarda il controllo, devono rispettare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE in materia di protezione dei dati personali.
L’articolo 44 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 28 dicembre 2009, con obbligo di comunicazione immediata alla Commissione delle misure nazionali adottate e di riferimento espresso alla direttiva negli atti di recepimento. La direttiva è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce disposizioni generali per agevolare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, garantendo un elevato livello di qualità. La direttiva non mira alla liberalizzazione dei servizi d’interesse economico generale riservati, né alla privatizzazione di enti pubblici, né all’abolizione dei monopoli, e lascia agli Stati membri la definizione, l’organizzazione e il finanziamento dei SIEG nel rispetto del diritto UE.
Campo di applicazione ed esclusioni
L’articolo 2 delimita l’ambito ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro e contiene un ampio elenco di esclusioni: servizi finanziari, comunicazioni elettroniche, trasporti, lavoro interinale, servizi sanitari, audiovisivi e radiofonici, gioco d’azzardo, pubblici poteri, taluni servizi sociali, sicurezza privata, notai e ufficiali giudiziari, oltre al settore fiscale. L’articolo 3 afferma la prevalenza di atti UE settoriali in caso di conflitto e salva le norme di diritto internazionale privato.
Definizioni fondamentali
L’articolo 4 definisce i concetti chiave: servizio, prestatore, destinatario, Stato membro di stabilimento, stabilimento, regime di autorizzazione, requisito, motivi imperativi d’interesse generale, autorità competente, Stato membro in cui è prestato il servizio, professione regolamentata e comunicazione commerciale. Le definizioni sono essenziali per delimitare gli obblighi e i divieti della direttiva.
Semplificazione amministrativa
Gli articoli 5-8 impongono agli Stati membri di esaminare e semplificare le procedure e formalità, accettare documenti equivalenti rilasciati da altri Stati membri, istituire sportelli unici per l’espletamento di procedure e domande di autorizzazione, garantire un diritto all’informazione chiaro e accessibile anche per via elettronica e consentire l’espletamento a distanza ed elettronicamente delle procedure, salvo eccezioni giustificate dalla natura dell’adempimento.
Regimi di autorizzazione
Gli articoli 9-13 ammettono i regimi autorizzatori solo se non discriminatori, giustificati da un motivo imperativo di interesse generale e proporzionati. Essi devono fondarsi su criteri chiari, oggettivi, pubblici e trasparenti; evitare doppioni di controlli equivalenti già assolti altrove; avere, di regola, efficacia su tutto il territorio nazionale; essere rilasciati entro termini ragionevoli, con principio di tacita autorizzazione salvo deroghe; e, se il numero di autorizzazioni è limitato per scarsità di risorse naturali o capacità tecniche, prevedere una selezione imparziale e trasparente con autorizzazioni di durata limitata.
Requisiti vietati e requisiti soggetti a valutazione
L’articolo 14 vieta espressamente requisiti discriminatori e altre restrizioni, tra cui cittadinanza o residenza, divieto di stabilimenti multipli, vincoli sulla forma di stabilimento, reciprocità, verifiche economiche, partecipazione di concorrenti al rilascio, obbligo di assicurazione/garanzia presso soggetti nazionali e pregressa iscrizione o attività per un determinato periodo. L’articolo 15 impone la verifica dei requisiti non discriminatori elencati e la loro conformità a non discriminazione, necessità e proporzionalità; per i nuovi requisiti dal 28 dicembre 2006 è prevista la notifica alla Commissione.
Libera prestazione di servizi e deroghe
L’articolo 16 tutela il diritto di prestare servizi in altri Stati membri e vieta allo Stato membro di destinazione requisiti quali stabilimento, autorizzazione locale, infrastrutture obbligatorie, regimi contrattuali limitativi o documenti di identità specifici, salvo limitate eccezioni. L’articolo 17 prevede numerose deroghe settoriali o tematiche; l’articolo 18 consente misure eccezionali sul singolo prestatore per ragioni di sicurezza dei servizi, nel rispetto di procedura di mutua assistenza e condizioni rigorose.
Diritti dei destinatari
Gli articoli 19-21 vietano requisiti che ostacolino l’uso di servizi transfrontalieri, in particolare autorizzazioni o dichiarazioni preventive e limitazioni discriminatorie agli aiuti finanziari, e impongono non discriminazione per nazionalità o residenza. Gli Stati membri devono inoltre garantire ai destinatari informazioni e assistenza sui requisiti applicabili, sui mezzi di ricorso e sugli organismi di supporto.
Qualità dei servizi
Gli articoli 22-27 impongono obblighi informativi ai prestatori, prevedono assicurazione di responsabilità professionale o garanzie per servizi a rischio, sopprimono i divieti totali di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate, limitano i divieti alle attività multidisciplinari solo se giustificati e promuovono misure volontarie per la qualità, i codici di condotta, la gestione dei reclami e i meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.
Cooperazione amministrativa
Gli articoli 28-36 istituiscono una rete di mutua assistenza tra Stati membri, con punti di contatto, obblighi di fornitura di informazioni, verifiche e ispezioni, meccanismo di allerta per rischi gravi per salute, sicurezza o ambiente, scambio di informazioni sull’onorabilità dei prestatori e cooperazione nei casi di deroghe individuali. È prevista anche una piattaforma elettronica di scambio dati e la formazione dei funzionari.
Programma di convergenza e riesame
Gli articoli 37-41 prevedono codici di condotta a livello comunitario, un possibile esame di misure di armonizzazione complementare per recupero crediti e taluni servizi privati di sicurezza, la valutazione reciproca dei regimi nazionali e una relazione periodica della Commissione. Il riesame generale è previsto entro il 28 dicembre 2011 e successivamente ogni tre anni.
Protezione dei dati e recepimento
L’articolo 43 richiama l’applicazione delle norme UE sulla protezione dei dati personali. L’articolo 44 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 28 dicembre 2009 e di comunicare alla Commissione le misure nazionali adottate; la direttiva è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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