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direttiva

Direttiva 2006/93

Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica e sostituisce la precedente disciplina comunitaria sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione non conformi agli standard ICAO di rumore del capitolo 3. Impone agli Stati membri un obbligo di risultato: consentire negli aeroporti del loro territorio solo l'uso di aerei conformi, salvo deroghe specifiche e limitate. La direttiva lascia agli Stati la scelta delle modalità di attuazione, ma richiede sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive e la comunicazione alla Commissione delle misure adottate.

Disciplina l'utilizzazione negli aeroporti dell'UE degli aerei subsonici civili a reazione che devono rispettare gli standard di rumore del capitolo 3 dell'allegato 16 ICAO, con deroghe limitate e regime sanzionatorio nazionale.

Ambito di applicazione

Si applica agli aerei subsonici civili a reazione definiti all'articolo 1, paragrafo 1, e in particolare agli aerei con massa massima al decollo pari o superiore a 34.000 kg oppure con allestimento interno massimo certificato superiore a 19 posti passeggeri, esclusi i sedili dell'equipaggio. Gli Stati membri devono garantire che tali aerei operanti negli aeroporti situati sul loro territorio siano conformi alle norme di rumorosità dell'allegato 16 ICAO, volume I, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988). Il territorio rilevante non comprende i dipartimenti d'oltremare di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

Direttiva 2006/93/CE sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei conformi al capitolo 3 ICAO

La direttiva costituisce una codificazione della precedente disciplina comunitaria in materia di limitazione dell'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione sotto il profilo acustico. Il contesto richiamato nei considerando è quello della crescente congestione aeroportuale, della necessità di un approccio armonizzato nell'Unione e dell'esigenza di ridurre il rumore tenendo conto di fattori ambientali, possibilità tecniche e conseguenze economiche.

Obiettivi e logica normativa

La finalità principale è assicurare che negli aeroporti situati nel territorio degli Stati membri siano utilizzati soltanto aerei subsonici civili a reazione conformi agli standard di rumore previsti dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume I, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988). La direttiva si inserisce nel completamento della precedente disciplina sulla non iscrizione nei registri degli aeromobili non conformi, estendendo il controllo alla loro utilizzazione effettiva.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda gli aerei subsonici civili a reazione definiti all'articolo 1, paragrafo 1. In concreto, essa si applica agli aeromobili:

  • con massa massima al decollo pari o superiore a 34.000 kg;
  • oppure con allestimento interno massimo certificato superiore a 19 posti passeggeri, esclusi i sedili riservati all'equipaggio.

L'articolo 2 limita l'obbligo ai voli operati negli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri; restano esclusi i dipartimenti d'oltremare di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

Obbligo sostanziale per gli Stati membri

L'articolo 2 configura un obbligo di risultato: gli Stati membri devono provvedere affinché tutti gli aerei rientranti nel campo di applicazione e operanti nei loro aeroporti siano conformi al capitolo 3 ICAO. La direttiva lascia agli ordinamenti nazionali la scelta delle misure di attuazione, ma non il contenuto essenziale dell'obbligo, che è l'ammissibilità all'uso negli aeroporti solo per gli aeromobili conformi.

Deroghe consentite

L'articolo 3 introduce deroghe tassative e limitate.

Gli Stati membri possono concedere deroghe per:

  • aerei di interesse storico;
  • casi singoli di uso temporaneo in aeroporti situati nel loro territorio.

Le deroghe temporanee sono ammesse solo quando:

  • l'utilizzazione dell'aereo ha un carattere tanto eccezionale da rendere ingiustificato il rifiuto della deroga;
  • oppure l'aereo effettua voli non commerciali a scopo di modifica, riparazione o manutenzione.

Quando uno Stato membro concede una deroga, deve informarne le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione, indicando i motivi della decisione. Inoltre, gli altri Stati membri devono riconoscere le deroghe concesse per un aeromobile iscritto nel registro dello Stato che ha accordato la deroga.

Attuazione nazionale, notifiche e sanzioni

L'articolo 4 impone la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

L'articolo 5 richiede agli Stati membri di:

  • stabilire le sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento;
  • adottare i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione;
  • assicurare che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive;
  • notificare alla Commissione le relative disposizioni e ogni successiva modifica.

Abrogazione della disciplina precedente e coordinamento

L'articolo 6 abroga la direttiva 92/14/CEE, con salvezza degli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive elencate nell'allegato I, parte B. La direttiva contiene inoltre una tavola di concordanza nell'allegato II, che serve a collegare le disposizioni della direttiva abrogata con quelle della nuova versione codificata.

Entrata in vigore e profili temporali

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nel testo fornito non compare un autonomo termine di recepimento per la direttiva codificata; sono invece richiamati, nell'allegato I, parte B, i termini di recepimento delle direttive precedentemente vigenti e modificate, tra cui:

  • 92/14/CEE: 1° luglio 1992;
  • 98/20/CE: 1° marzo 1999;
  • 1999/28/CE: 1° settembre 1999.

Indicazioni pratiche per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto per la verifica della conformità operativa degli aeromobili nei contesti aeroportuali dell'Unione, della legittimità delle deroghe e del regime sanzionatorio nazionale. Il testo conferma un modello tipico della direttiva UE: obiettivo vincolante a livello di risultato, attuazione rimessa agli Stati membri e obblighi di notifica verso la Commissione.

Disposizioni principali

Oggetto e campo di applicazione

L'articolo 1 definisce l'obiettivo della direttiva: disciplinare l'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione. La disciplina riguarda gli aeromobili con massa massima al decollo pari o superiore a 34.000 kg oppure con configurazione interna certificata superiore a 19 posti passeggeri, esclusi i posti equipaggio.

Obbligo di conformità agli standard di rumore ICAO

L'articolo 2 impone agli Stati membri di assicurare che tutti gli aerei subsonici civili a reazione operanti negli aeroporti situati sul loro territorio rispettino le norme dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume I, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988). È escluso dall'ambito territoriale il riferimento ai dipartimenti d'oltremare di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

Deroghe per aerei di interesse storico e casi temporanei

L'articolo 3 consente deroghe per gli aerei di interesse storico. Gli Stati membri che le concedono devono informarne le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione, indicando i motivi. Le deroghe concesse da uno Stato membro devono essere riconosciute dagli altri Stati membri per gli aerei iscritti nel relativo registro. È inoltre ammesso, in singoli casi, l'uso temporaneo di aerei non conformi: solo se l'utilizzazione ha carattere eccezionale tale da giustificare la deroga, oppure per voli non commerciali di modifica, riparazione o manutenzione.

Comunicazione delle misure nazionali e recepimento

L'articolo 4 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Il testo fornito non contiene un termine autonomo di recepimento; la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, mentre l'allegato I richiama i termini di recepimento delle direttive abrogate e modificate.

Sanzioni

L'articolo 5 richiede agli Stati membri di stabilire le sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva e di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; le relative disposizioni e le successive modifiche devono essere notificate alla Commissione.

Abrogazione della direttiva 92/14/CEE e coordinamento

L'articolo 6 abroga la direttiva 92/14/CEE, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive elencate nell'allegato I, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell'allegato II.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 8 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

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