Direttiva 2006/94
Direttiva 2006/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica la normativa UE sulle norme comuni per alcuni trasporti internazionali di merci su strada, sostituendo la prima direttiva del 1962 e le sue modifiche. Essa mira a favorire il buon funzionamento del mercato interno dei trasporti, garantendo al contempo un regime di esenzione da licenze e autorizzazioni per talune categorie di trasporti considerate particolari. La disciplina lascia impregiudicate le condizioni nazionali di accesso all'attività di trasporto per i cittadini degli Stati membri.
Liberalizzazione di taluni trasporti internazionali di merci su strada ed esenzione dalla licenza comunitaria e da altre autorizzazioni di trasporto
Ambito di applicazione
Si applica ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi e per conto proprio, in partenza dal territorio di uno Stato membro, a destinazione di esso o in transito sul suo territorio, limitatamente alle categorie elencate nell'allegato I. Riguarda gli Stati membri dell'UE, che devono liberalizzare tali trasporti alle condizioni fissate dalla direttiva. Sono espressamente esclusi dall'obbligo di licenza comunitaria e di qualsiasi altra autorizzazione i trasporti e gli spostamenti a vuoto relativi alle categorie elencate. La direttiva non incide sulle condizioni nazionali per autorizzare i cittadini degli Stati membri a svolgere le attività contemplate.
Liberalizzazione di taluni trasporti internazionali di merci su strada
La direttiva 2006/94/CE è una direttiva di codificazione che riordina la disciplina UE sulle norme comuni applicabili a taluni trasporti internazionali di merci su strada. Essa si inserisce nella politica comune dei trasporti e mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, assicurando al contempo una progressiva espansione dei trasporti internazionali di merci.
Finalità e contesto
Dai considerando emerge che il legislatore UE intende razionalizzare una normativa già più volte modificata, sostituendo la prima direttiva del 1962. La direttiva riconosce inoltre che alcuni trasporti, per il loro carattere particolare, devono restare fuori dal regime ordinario di contingentamento e autorizzazione, mantenendo l'esenzione dalla licenza comunitaria e da altre autorizzazioni di trasporto.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi e per conto proprio che:
- sono effettuati verso il territorio di uno Stato membro;
- sono effettuati in partenza da tale territorio;
- attraversano in transito il territorio di uno o più Stati membri.
L'applicazione è limitata alle categorie di trasporti elencate nell'allegato I. La direttiva lascia impregiudicate le condizioni nazionali con cui ciascuno Stato membro autorizza i propri cittadini a svolgere le attività contemplate.
Obbligo principale per gli Stati membri
L'articolo 1 impone agli Stati membri un obbligo di risultato: liberalizzare i trasporti rientranti nell'allegato I alle condizioni fissate dalla direttiva. In concreto, i trasporti e gli spostamenti a vuoto relativi a tali attività non devono essere soggetti né a licenza comunitaria né ad altre autorizzazioni di trasporto.
Categorie di trasporti esentati
L'allegato I individua le principali ipotesi di esenzione:
- trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio pubblico;
- trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;
- trasporti di merci con autoveicoli che non superino 6 tonnellate di peso totale a carico autorizzato, compresi i rimorchi, oppure 3,5 tonnellate di carico utile autorizzato, compresi i rimorchi;
- trasporti di merci con autoveicoli quando ricorrano cumulativamente le condizioni indicate dalla direttiva: merci di proprietà dell'impresa o da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate; trasporto funzionale all'afflusso o alla spedizione delle merci o al loro spostamento interno o esterno per esigenze aziendali; guida da parte del personale dell'impresa; veicoli di proprietà dell'impresa, acquistati a credito o noleggiati, con il richiamo alla direttiva 2006/1/CE per i veicoli noleggiati senza conducente; esclusione del veicolo sostitutivo durante un guasto di breve durata; attività di trasporto soltanto accessoria rispetto all'insieme delle attività dell'impresa;
- trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari in caso di cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali.
Rapporti con il diritto nazionale
La direttiva non armonizza le condizioni di accesso all'attività di trasporto in capo ai cittadini degli Stati membri: tali condizioni restano disciplinate dalle norme nazionali. Pertanto, l'effetto della direttiva è circoscritto alla liberalizzazione e all'esenzione dal regime autorizzatorio per le categorie indicate, senza incidere sul quadro interno di abilitazione professionale o amministrativa.
Abrogazione e coordinamento normativo
Con l'articolo 3 viene abrogata la prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, ma sono fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di recepimento e di applicazione delle direttive elencate nell'allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono essere letti come riferiti alla presente direttiva, secondo la tavola di concordanza dell'allegato III.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Rilievi operativi per professionisti
Per avvocati e commercialisti, il punto centrale è verificare se un determinato trasporto internazionale di merci su strada rientri in una delle categorie esentate dall'allegato I. In caso positivo, non sono richieste licenza comunitaria né altre autorizzazioni di trasporto; resta però necessario verificare l'eventuale applicazione di condizioni nazionali sull'esercizio dell'attività e, per i trasporti aziendali interni, la ricorrenza di tutte le condizioni cumulative previste.
Disposizioni principali
Liberalizzazione dei trasporti internazionali di merci su strada
L'articolo 1, paragrafo 1, impone agli Stati membri di liberalizzare, alle condizioni del paragrafo 2, i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi e per conto proprio indicati nell'allegato I, quando sono effettuati verso il territorio dello Stato membro, in partenza da esso o in transito sul suo territorio.
Esenzione da licenza comunitaria e altre autorizzazioni
L'articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che i trasporti e gli spostamenti a vuoto relativi alle attività elencate nell'allegato I sono esentati dalla licenza comunitaria e da qualsiasi autorizzazione di trasporto.
Salvezza delle regole nazionali di accesso all'attività
L'articolo 2 precisa che la direttiva non modifica le condizioni alle quali ciascuno Stato membro subordina l'autorizzazione dei propri cittadini a svolgere le attività contemplate.
Abrogazione e continuità normativa
L'articolo 3 abroga la prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 in materia di trasporti internazionali di merci su strada, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione delle direttive elencate nell'allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell'allegato III.
Entrata in vigore
L'articolo 4 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Destinatari
L'articolo 5 indica gli Stati membri quali destinatari della direttiva.
Categorie di trasporti esentati
L'allegato I elenca le tipologie esentate da ogni licenza comunitaria e da qualsiasi autorizzazione di trasporto: trasporti postali in regime di servizio pubblico; trasporti di veicoli danneggiati o da riparare; trasporti con autoveicoli entro determinate soglie di massa totale a carico autorizzato (massimo 6 tonnellate, compresi i rimorchi) o di carico utile autorizzato (massimo 3,5 tonnellate, compresi i rimorchi); trasporti effettuati con veicoli e merci dell'impresa secondo condizioni cumulative specifiche; trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche e altri articoli necessari in caso di cure mediche urgenti, in particolare dopo calamità naturali.
Come è indicizzato
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