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direttiva

Direttiva 2006/113

Direttiva 2006/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (versione codificata)

Normativa europea32006L0113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica la disciplina UE sui requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, sostituendo la direttiva 79/923/CEE. Impone agli Stati membri di designare le acque interessate, fissare valori per i parametri di qualità dell'allegato I e adottare programmi per raggiungere la conformità entro sei anni dalla designazione. Prevede controlli, campionamenti periodici, possibilità di ridurre o sopprimere i prelievi in taluni casi, nonché deroghe per circostanze eccezionali. La direttiva lascia agli Stati margini di discrezionalità nella designazione delle acque, nell'individuazione dei punti di prelievo e nell'adozione di valori più rigorosi o di parametri aggiuntivi.

Requisiti di qualità delle acque costiere e salmastre destinate alla molluschicoltura, con obiettivi di qualità, monitoraggio e recepimento nazionale.

Ambito di applicazione

Si applica alle acque costiere e alle acque salmastre designate dagli Stati membri come richiedenti protezione o miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi (molluschi bivalvi e gasteropodi) e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo. La direttiva opera sulle acque designate dagli Stati membri; questi possono effettuare designazioni supplementari o rivedere quelle esistenti. Restano rilevanti le esclusioni/attenuazioni derivanti da eventi di catastrofe, da condizioni meteorologiche o geografiche eccezionali e dalle situazioni in cui la qualità è già sensibilmente superiore o non vi sono rischi di deterioramento.

Requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura

La direttiva 2006/113/CE codifica la precedente disciplina sui requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, con finalità di tutela ambientale e di protezione delle popolazioni di molluschi da effetti nocivi dell'inquinamento. Il testo mira inoltre a evitare disparità tra Stati membri che potrebbero incidere sul mercato interno.

Obiettivi e finalità

La direttiva si fonda sull'esigenza di preservare e migliorare la qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, assicurando condizioni idonee alla vita e allo sviluppo dei molluschi e, per riflesso, alla qualità dei prodotti destinati al consumo umano. I considerando evidenziano che gli Stati membri devono adottare misure concrete contro l'inquinamento e che gli obiettivi di qualità comuni sono funzionali anche al sesto programma comunitario d'azione in materia di ambiente.

Ambito di applicazione

L'articolo 1 delimita l'ambito alle acque costiere e salmastre designate dagli Stati membri come richiedenti protezione o miglioramento. La disciplina riguarda i molluschi bivalvi e gasteropodi e si applica soltanto alle acque formalmente designate. Gli Stati membri mantengono un margine di discrezionalità sia nella scelta delle acque da designare sia nella successiva revisione o estensione delle designazioni.

Parametri di qualità e valori nazionali

L'articolo 2 rinvia all'allegato I per l'elenco dei parametri da controllare. L'articolo 3 impone agli Stati membri di fissare, per le acque designate, valori per i parametri per i quali l'allegato prevede valori nelle colonne G o I. Non possono essere fissati standard meno rigorosi di quelli della colonna I; i valori della colonna G restano obiettivi da perseguire. Per le sostanze organo-alogenate e i metalli, le norme di emissione adottate ai sensi della direttiva 2006/11/CE operano insieme agli obiettivi di qualità e agli obblighi di campionamento.

Designazione, revisione e programmi di risanamento

L'articolo 4 impone agli Stati membri di designare le acque destinate alla molluschicoltura e consente designazioni ulteriori in seguito. La stessa disposizione ammette la revisione della designazione di talune acque, soprattutto quando emergano elementi imprevisti. In base all'articolo 5, gli Stati devono anche adottare programmi di riduzione dell'inquinamento per conseguire la conformità entro sei anni dalla designazione, rispetto ai valori fissati e alle condizioni delle colonne G e I dell'allegato I.

Conformità, campionamenti e valutazione dei risultati

L'articolo 6 stabilisce il criterio di conformità su un periodo di dodici mesi e nello stesso punto di prelievo: 100% dei campioni per sostanze organo-alogenate e metalli, 95% per salinità e ossigeno disciolto, 75% per gli altri parametri. Se la frequenza dei campionamenti è stata ridotta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, i valori devono essere rispettati in tutti i campioni. Le inosservanze dovute a catastrofe non incidono sul calcolo delle percentuali.

L'articolo 7 disciplina il sistema dei controlli: le autorità competenti effettuano i campionamenti con la frequenza minima indicata nell'allegato I, possono ridurla quando la qualità dell'acqua è sensibilmente superiore agli standard o persino sopprimerla in assenza di inquinamento o di rischio di deterioramento, e devono accertare la causa delle eventuali non conformità. Spetta inoltre alle autorità competenti determinare il punto esatto di prelievo, la distanza dagli scarichi e la profondità dei campioni in funzione delle condizioni locali. I metodi analitici di riferimento sono quelli dell'allegato I, ma sono ammessi metodi alternativi equivalenti o comparabili.

Principio di non aggravamento e facoltà nazionali più rigorose

L'articolo 8 introduce un limite trasversale: le misure di applicazione non devono mai aggravare l'inquinamento delle acque costiere e salmastre, né direttamente né indirettamente. Al tempo stesso, l'articolo 9 riconosce agli Stati membri la facoltà di introdurre valori più rigorosi e di regolare parametri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva, consentendo quindi una tutela rafforzata a livello nazionale.

Coordinamento transfrontaliero e deroghe

L'articolo 10 disciplina il caso di acque vicine alla frontiera di un altro Stato membro, imponendo consultazioni per definire la ripartizione di applicazione della direttiva e le conseguenze degli obiettivi di qualità comuni; la Commissione può partecipare. L'articolo 11 consente deroghe in presenza di condizioni meteorologiche o geografiche eccezionali, ma tali casi devono essere comunicati immediatamente alla Commissione con indicazione dei motivi e della durata.

Adeguamento tecnico-scientifico

L'articolo 12 prevede che gli adattamenti al progresso tecnico e scientifico dei valori G e dei metodi di analisi dell'allegato I siano adottati mediante la procedura del comitato richiamato dalla direttiva 2006/44/CE. La direttiva, quindi, mantiene il nucleo degli obblighi ma consente aggiornamenti rapidi delle componenti tecnico-scientifiche.

Informazione, reportistica e controllo dell'attuazione

L'articolo 13 impone obblighi informativi alla Commissione sulle acque designate, sulle revisioni delle designazioni e sui parametri aggiuntivi eventualmente introdotti. Su richiesta motivata, gli Stati membri devono inoltre fornire ogni informazione necessaria all'applicazione della direttiva. L'articolo 14 prevede un sistema di relazioni triennali sull'applicazione, con prima relazione relativa al periodo 1993-1995, da inviare entro nove mesi dalla fine del periodo di riferimento; la Commissione pubblica poi una relazione comunitaria entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni nazionali. L'articolo 15 impone la comunicazione del testo delle disposizioni nazionali essenziali.

Abrogazione della direttiva precedente e applicazione nel tempo

L'articolo 16 abroga la direttiva 79/923/CEE, preservando però gli obblighi relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferimenti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell'allegato III. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; gli Stati membri ne sono i destinatari.

Allegato I: parametri principali di controllo

L'allegato I contiene i requisiti di qualità e la frequenza minima dei campionamenti. I parametri comprendono, tra gli altri, pH, temperatura, colorazione, materie in sospensione, salinità, ossigeno disciolto, idrocarburi di origine petrolifera, sostanze organo-alogenate, metalli, coliformi fecali, sostanze che influiscono sul sapore dei molluschi e sassitossina. Per ciascun parametro sono indicati, a seconda dei casi, valori indicativi o vincolanti, metodi di analisi di riferimento e frequenza di controllo, con monitoraggio trimestrale, mensile o semestrale a seconda della sostanza o del parametro.

Termine di recepimento e rilievo operativo per i professionisti

Il testo fornito non contiene un articolo autonomo con il termine di recepimento della direttiva 2006/113/CE; richiama invece, all'articolo 16 e all'allegato II, parte B, i termini di attuazione della direttiva codificata 79/923/CEE e della modifica 91/692/CEE. Per la pratica professionale, la direttiva impone agli Stati membri obblighi di risultato su designazione delle acque, fissazione dei valori, programmi di risanamento, campionamento e reporting, lasciando discrezionalità sulla forma degli strumenti interni e su eventuali standard più severi.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito materiale

L'articolo 1 definisce l'oggetto della direttiva: la qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, applicabile alle acque costiere e salmastre designate dagli Stati membri per la protezione o il miglioramento necessari alla vita e allo sviluppo dei molluschi e alla qualità dei prodotti commestibili. L'articolo 2 rinvia all'allegato I per i parametri applicabili.

Valori obiettivo e standard di qualità

L'articolo 3 impone agli Stati membri di stabilire, per le acque designate, valori per i parametri dell'allegato I quando nelle colonne G o I siano indicati valori. Non possono essere fissati valori meno rigorosi di quelli della colonna I; gli Stati devono sforzarsi di rispettare i valori della colonna G. Per le sostanze organo-alogenate e i metalli, le norme di emissione adottate ai sensi della direttiva 2006/11/CE si applicano insieme agli obiettivi di qualità e agli obblighi di campionamento.

Designazione e revisione delle acque

L'articolo 4 prevede che gli Stati membri designino le acque destinate alla molluschicoltura e possano successivamente designare altre aree. È inoltre possibile rivedere la designazione di talune acque, specie in presenza di elementi imprevisti, tenendo conto del principio di cui all'articolo 8.

Programmi di riduzione dell'inquinamento e termine di conformità

L'articolo 5 obbliga gli Stati membri a stabilire programmi per ridurre l'inquinamento e assicurare che le acque designate siano conformi, entro sei anni dalla designazione ai sensi dell'articolo 4, ai valori fissati in base all'articolo 3 e alle osservazioni delle colonne G e I dell'allegato I.

Conformità, campionamenti e deroghe per eventi eccezionali

L'articolo 6 stabilisce i criteri di conformità sulla base dei campioni prelevati nello stesso punto per dodici mesi: 100% dei campioni per sostanze organo-alogenate e metalli, 95% per salinità e ossigeno disciolto, 75% per gli altri parametri. Se la frequenza di campionamento è ridotta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, i valori devono essere rispettati per tutti i campioni. Le inosservanze dovute a catastrofe non si computano. L'articolo 7 disciplina la frequenza minima dei campionamenti, la riduzione o soppressione degli stessi in caso di qualità sensibilmente superiore o assenza di inquinamento/rischio, l'accertamento delle cause dell'inosservanza e la definizione locale del punto di prelievo. L'articolo 7, paragrafo 5, richiede che i metodi di analisi di riferimento siano quelli dell'allegato I, ammettendo metodi equivalenti o comparabili.

Principio di non aggravamento dell'inquinamento

L'articolo 8 stabilisce che le misure di applicazione non devono in alcun caso aggravare, direttamente o indirettamente, l'inquinamento delle acque costiere e salmastre.

Margini nazionali di tutela rafforzata e parametri aggiuntivi

L'articolo 9 consente agli Stati membri di fissare in qualsiasi momento valori più rigorosi di quelli della direttiva e di adottare disposizioni per parametri diversi da quelli contemplati.

Coordinamento transfrontaliero

L'articolo 10 prevede consultazioni tra Stati membri quando una designazione riguarda acque vicine alla frontiera di un altro Stato membro, per stabilire la parte di acque cui applicare la direttiva e le conseguenze degli obiettivi di qualità comuni; la Commissione può partecipare alle deliberazioni.

Deroghe per circostanze eccezionali

L'articolo 11 consente deroghe in caso di condizioni meteorologiche o geografiche eccezionali. In tali casi lo Stato membro deve informare immediatamente la Commissione indicando motivi e limiti di tempo (articolo 13, paragrafo 2).

Aggiornamento tecnico-scientifico

L'articolo 12 rinvia alla procedura del comitato istituito dalla direttiva 2006/44/CE per adeguare al progresso tecnico e scientifico i valori G dei parametri e i metodi di analisi dell'allegato I.

Obblighi informativi e reporting

L'articolo 13 impone agli Stati membri di informare la Commissione sulle acque designate, sulle revisioni delle designazioni e sulle disposizioni adottate per parametri ulteriori. Su richiesta motivata della Commissione devono essere fornite le informazioni necessarie all'applicazione della direttiva. L'articolo 14 prevede una relazione triennale sull'applicazione, con prima relazione per il periodo 1993-1995, trasmessa entro nove mesi dalla fine del periodo; la Commissione pubblica a sua volta una relazione comunitaria entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni nazionali. L'articolo 15 impone la comunicazione del testo delle disposizioni interne essenziali.

Abrogazione, entrata in vigore e destinatari

L'articolo 16 abroga la direttiva 79/923/CEE, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione dell'allegato II, parte B; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell'allegato III. L'articolo 17 stabilisce l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 18 indica gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

Materieambienteacquepesca e molluschicolturasalute alimentaremercato interno

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