Direttiva 2006/87
2006/87/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva sostituisce il precedente regime del 1982 con un sistema unico di requisiti tecnici per la navigazione interna, allineato in larga parte agli standard del Reno e finalizzato a garantire un elevato livello di sicurezza e il riconoscimento reciproco dei certificati. Essa disciplina classificazione delle vie navigabili, ambito oggettivo e soggettivo, rilascio e validità dei certificati, ispezioni, deroghe, requisiti tecnici di costruzione ed equipaggiamento, nonché norme speciali per navi passeggeri, unità veloci e altre categorie. Gli Stati membri devono recepirla entro il 30 dicembre 2008 e applicare il nuovo regime dal medesimo giorno, con abrogazione della direttiva 82/714/CEE dal 30 dicembre 2008.
Fissa i requisiti tecnici armonizzati per le navi della navigazione interna, il sistema di certificazione comunitario e le regole di sicurezza connesse, abrogando la direttiva 82/714/CEE.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi e agli altri galleggianti che navigano sulle vie navigabili interne della Comunità/Unione, con classificazione delle vie in zone 1, 2, 3, 4 e zona R. Copre, in particolare, navi di lunghezza pari o superiore a 20 m, navi con volume L×B×T pari o superiore a 100 m3, rimorchiatori, spintori, navi da passeggeri per più di 12 passeggeri oltre l’equipaggio e galleggianti; disciplina anche merci pericolose, navi passeggeri, unità veloci, navi cantiere, galleggianti speciali, chiatte per canali, imbarcazioni da diporto e imbarcazioni di paesi terzi, con esclusioni per navi traghetto, navi da guerra e determinate navi marittime temporaneamente in acque interne se munite di certificazioni marittime equivalenti. Gli Stati membri con vie navigabili interne sono destinatari e possono, previa consultazione/approvazione della Commissione, introdurre requisiti complementari o ridotti entro i limiti indicati dagli allegati III e IV, nonché classificare le proprie vie navigabili con un margine di discrezionalità procedurale.
Requisiti tecnici per le navi della navigazione interna
La direttiva istituisce un quadro armonizzato e dettagliato per la sicurezza tecnica delle navi della navigazione interna, costruito in larga misura sul modello regolatorio del Reno. La finalità è assicurare un livello elevato e uniforme di sicurezza, favorire il riconoscimento reciproco dei certificati e superare l’eterogeneità dei regimi nazionali e internazionali preesistenti.
Finalità e ratio dell’intervento
La direttiva nasce per sostituire la disciplina del 1982, ritenuta in parte superata e non più adeguata ai progressi tecnici. I considerando evidenziano tre obiettivi centrali:
- armonizzazione dei requisiti tecnici sull’intera rete navigabile interna comunitaria;
- sicurezza della navigazione e del trasporto passeggeri;
- concorrenza leale e riconoscimento reciproco dei certificati, evitando ulteriori ispezioni delle navi straniere.
Classificazione delle vie navigabili e campo di applicazione
L’articolo 1 classifica le vie navigabili interne in zone 1, 2, 3, 4 e zona R. La zona R comprende le vie navigabili per le quali deve essere rilasciato un certificato conforme all’articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno.
L’articolo 2 delimita l’ambito oggettivo della direttiva, che si applica in particolare:
- alle navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri;
- alle navi per le quali L×B×T è pari o superiore a 100 m3;
- ai rimorchiatori e spintori;
- alle navi da passeggeri che trasportano più di 12 passeggeri oltre l’equipaggio;
- ai galleggianti.
Sono invece escluse, tra le altre:
- navi traghetto;
- navi da guerra;
- navi della navigazione marittima in determinate condizioni, purché munite di certificazioni SOLAS, linea di massimo carico, MARPOL o equivalenti, oppure di certificazioni specifiche per passeggeri o da diporto.
Sistema di certificazione
La direttiva introduce il certificato comunitario per la navigazione interna come titolo principale di idoneità tecnica. Per la zona R, accanto al certificato comunitario, resta necessario il certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione riveduta per il Reno, con piena equivalenza tecnica dei requisiti.
È previsto anche un certificato supplementare comunitario, rilevante per le navi già munite di certificato Reno e per i casi in cui siano applicati requisiti complementari nazionali o riduzioni dei requisiti in specifiche zone.
I modelli sono contenuti nell’allegato V:
- parte I: certificato comunitario per la navigazione interna;
- parte II: certificato supplementare comunitario;
- parte III: certificato comunitario provvisorio.
Rilascio, validità e rinnovo dei certificati
Gli articoli 8, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 disciplinano il sistema di rilascio, rinnovo, proroga, sostituzione e ritiro dei certificati.
Punti rilevanti:
- il certificato è rilasciato dopo visita tecnica per le navi di nuova costruzione o per le navi che rientrano nel campo di applicazione in seguito alle modifiche introdotte dalla direttiva;
- per le navi di nuova costruzione la validità massima è di 5 anni per le navi passeggeri e di 10 anni per le altre navi;
- sono previste ispezioni periodiche prima della scadenza;
- in casi eccezionali l’autorità può prorogare la validità del certificato senza visita tecnica;
- il rifiuto di rilascio o rinnovo deve essere motivato e notificato con indicazione dei rimedi;
- il certificato può essere revocato se la nave non è più conforme ai requisiti tecnici indicati.
Le navi già in servizio al momento dell’entrata a regime del nuovo sistema beneficiano di un ampio regime transitorio, con scadenze differenziate in funzione della data di costruzione o del primo certificato.
Autorità competenti, ispezioni e controlli
Gli Stati membri devono istituire:
- commissioni di ispezione composte da presidente ed esperti;
- autorità competenti per il rilascio dei certificati;
- autorità competenti per le visite tecniche.
Le autorità nazionali devono comunicare alla Commissione gli elenchi delle autorità competenti. La direttiva consente inoltre controlli supplementari in qualsiasi momento, anche sulla validità del certificato e sull’assenza di pericolo manifesto per persone, ambiente o navigazione.
L’allegato VIII contiene regole procedurali puntuali per i casi di non conformità o pericolo:
- obbligo di intervento del proprietario;
- divieto di proseguire il viaggio nei casi gravi;
- informazione all’autorità che ha rilasciato il certificato entro 7 giorni;
- obbligo di motivazione e informazione sui ricorsi.
Requisiti tecnici generali dell’allegato II
L’allegato II rappresenta il cuore tecnico della direttiva. Esso contiene prescrizioni su:
- costruzione navale;
- robustezza dello scafo;
- paratie e compartimentazione;
- bordo libero e distanza di sicurezza;
- manovrabilità e apparati di governo;
- timoneria;
- impianto macchina;
- impianti elettrici;
- dotazioni di bordo;
- sicurezza del posto di lavoro;
- alloggi;
- impianti di riscaldamento e cucina;
- impianti a gas liquefatti;
- impianti antincendio;
- mezzi di salvataggio.
Il testo impone requisiti sia di risultato sia tecnici di dettaglio, spesso con formule matematiche, soglie, dimensioni minime, controlli periodici e riferimenti a norme europee o IEC. La logica è quella di fissare standard minimi comuni, lasciando agli Stati membri margini limitati soprattutto per requisiti complementari o ridotti in specifiche zone, e per alcuni aspetti procedurali di rilascio e ispezione.
Classi di navi e regimi speciali
La direttiva contiene capi autonomi per categorie particolari:
- navi da passeggeri (capo 15);
- navi da passeggeri a vela (capo 15 bis);
- convogli spinti, rimorchiati o in formazione a coppia (capo 16);
- galleggianti speciali (capo 17);
- navi cantiere (capo 18);
- imbarcazioni da diporto (capo 21);
- navi che trasportano container (capo 22);
- imbarcazioni di lunghezza superiore a 110 m (capo 22 bis);
- unità veloci (capo 22 ter).
Queste sezioni introducono adattamenti rispetto al regime generale, con obblighi ulteriori o deroghe mirate.
Navi da passeggeri: requisiti rafforzati
Le disposizioni sulle navi da passeggeri sono particolarmente articolate. Esse riguardano:
- stabilità a nave integra e in avaria;
- compartimentazione e tenuta stagna;
- distanza di sicurezza e bordo libero;
- numero massimo di passeggeri;
- locali e zone passeggeri;
- uscite, vie di evacuazione e zone di raccolta;
- sistemi di allarme e comunicazione;
- impianto di emergenza elettrica;
- impianti antincendio fissi e portatili;
- mezzi di salvataggio individuali e collettivi;
- impianti di raccolta delle acque reflue;
- requisiti specifici per persone a mobilità ridotta.
La direttiva dedica inoltre attenzione alle navi cabinata, alle navi per escursioni giornaliere e alle navi più piccole, prevedendo deroghe e termini transitori differenziati.
Persone a mobilità ridotta
Il capo 15 introduce un nucleo di requisiti specifici per l’accessibilità e la sicurezza delle persone a mobilità ridotta, definendole espressamente nell’allegato II. Le prescrizioni riguardano, tra l’altro:
- uscite di dimensioni maggiorate;
- porte e corridoi più ampi;
- scale, ascensori e impianti di sollevamento;
- passaggi, zone di circolazione e corrimano;
- posti destinati all’imbarco e allo sbarco;
- gabinetti accessibili;
- aree dedicate a bordo.
La commissione di ispezione può concedere deroghe se l’applicazione pratica è difficoltosa o i costi sono irragionevoli, purché il livello di sicurezza sia garantito in altro modo.
Navi da passeggeri a vela
Il capo 15 bis disciplina in modo specifico le navi da passeggeri a vela. Le norme toccano:
- stabilità con vele ammainate;
- effetti del vento;
- bordo libero e distanza di sicurezza residua;
- manovre, alberi, pennoni, boma, picchi, bompressi;
- manovre fisse e correnti;
- equipaggiamento del bompresso;
- controlli periodici.
Sono previsti parametri dimensionali e di resistenza molto dettagliati, con possibilità di riduzioni o adattamenti in alcuni casi e con controlli biennali da parte della commissione di ispezione.
Unità veloci
Il capo 22 ter introduce requisiti specifici per le unità veloci. Tra i principali:
- divieto di configurazione come navi cabinate;
- divieto di determinati impianti a combustibile o gas;
- validità massima del certificato di 5 anni;
- presenza di doppio sistema di governo, bordo libero pari almeno a 500 mm;
- requisiti specifici di stabilità in navigazione dislocante, dinamica e in transizione;
- timoneria concepita per il lavoro simultaneo di timoniere e secondo membro dell’equipaggio;
- equipaggiamento individuale di salvataggio per tutti i passeggeri.
Stabilità delle navi container
Il capo 22 stabilisce regole specifiche per la stabilità delle navi che trasportano container, distinguendo tra container non fissi e fissi. Le formule e i coefficienti fissano valori minimi dell’altezza metacentrica, limiti agli angoli di sbandamento e criteri di calcolo che tengono conto di:
- forza centrifuga da accostata;
- pressione del vento;
- superfici libere dei liquidi;
- dislocamento e immersione;
- eventuale assetto e compartimentazione del carico.
Requisiti per navi di lunghezza superiore a 110 metri
Il capo 22 bis introduce obblighi aggiuntivi per le imbarcazioni oltre 110 m, fra cui:
- notifica preventiva alla commissione prima della costruzione o dell’allungamento;
- controllo in fase di costruzione, salvo attestazione di un organismo di classificazione;
- prova documentale della robustezza dello scafo;
- requisiti specifici di galleggiabilità e stabilità in avaria;
- doppio fondo o doppio scafo in certi casi;
- impianti di propulsione ridondanti e elica di prua;
- ancore di poppa comandate direttamente dalla timoneria per le navi passeggeri.
Merci pericolose e norme di trasporto
L’articolo 6 rinvia al regolamento ADNR per il trasporto di merci pericolose sul Reno, consentendo il riconoscimento reciproco delle relative certificazioni. Gli Stati membri possono tuttavia imporre requisiti aggiuntivi alle navi prive di tale certificato, con notifica alla Commissione.
Fonti normative e comitologia
Gli articoli 19 e 20 assegnano alla Commissione, assistita da un comitato, il potere di adattare rapidamente gli allegati al progresso tecnico e agli sviluppi internazionali, soprattutto quelli della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR). Ciò serve a mantenere l’equivalenza di sicurezza fra il certificato comunitario e quello previsto dalla Convenzione del Reno.
Recepimento, entrata in vigore e abrogazione
Gli Stati membri con vie navigabili interne devono mettere in vigore le disposizioni nazionali necessarie con effetto dal 30 dicembre 2008 e informare immediatamente la Commissione. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La direttiva 82/714/CEE è abrogata dal 30 dicembre 2008.
Sanzioni
L’articolo 24 impone agli Stati membri di prevedere un sistema sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva. Le sanzioni devono essere:
- effettive;
- proporzionate;
- dissuasive.
Profili operativi di interesse per professionisti italiani
Per i professionisti, il testo è rilevante soprattutto per:
- verifica dell’idoneità tecnica e documentale delle navi operanti in acque interne;
- gestione del ciclo di certificazione e rinnovo;
- valutazione delle deroghe e dei regimi transitori;
- conformità di impianti di bordo, dispositivi di sicurezza e apparati di navigazione;
- interpretazione delle scadenze di adeguamento, spesso diverse a seconda della data di costruzione o del tipo di nave;
- coordinamento tra diritto UE, recepimento nazionale e norme tecniche di riferimento (norme EN, IEC, ADNR, CCNR).
Disposizioni principali
Classificazione delle vie navigabili
L’articolo 1 suddivide le vie navigabili interne in zone 1, 2, 3, 4 e zona R. Gli Stati membri possono modificare la classificazione delle proprie vie navigabili previa consultazione della Commissione, comunicando le modifiche almeno sei mesi prima dell’entrata in vigore.
Ambito di applicazione e esclusioni
L’articolo 2 si applica alle navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri o con prodotto L×B×T almeno pari a 100 m3, nonché a rimorchiatori, spintori, navi passeggeri con più di 12 passeggeri oltre l’equipaggio e galleggianti. Sono escluse, tra l’altro, navi traghetto, navi da guerra e navi marittime che navigano temporaneamente in acque interne se munite di certificazioni SOLAS, Load Line, MARPOL o equivalenti, ovvero certificati previsti dalla direttiva 98/18/CE o dello Stato di bandiera.
Obbligo di certificato e modelli
L’articolo 3 richiede un certificato comunitario per la navigazione interna; sulle vie della zona R è necessario anche il certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione riveduta per il Reno. I certificati devono essere redatti secondo i modelli dell’allegato V.
Certificato supplementare comunitario
L’articolo 4 disciplina il certificato supplementare per le imbarcazioni munite di certificato Reno, necessario in taluni casi per beneficiare di riduzioni dei requisiti tecnici o per navigare su vie con requisiti complementari nazionali. Il certificato è rilasciato dalle autorità competenti secondo il modello dell’allegato V, parte II.
Requisiti tecnici complementari o ridotti
L’articolo 5 consente requisiti complementari per le zone 1 e 2 e requisiti ridotti per le zone 3 e 4, nei limiti degli allegati III e IV. Le comunicazioni alla Commissione devono avvenire almeno sei mesi prima dell’entrata in vigore. È prevista anche una clausola di salvaguardia per navi passeggeri su vie non collegate ad altri Stati membri, qualora l’applicazione transitoria riduca gli standard di sicurezza nazionali: in tali casi lo Stato può richiedere la piena conformità ai requisiti dell’allegato II dal 30 dicembre 2008.
Merci pericolose
L’articolo 6 consente il trasporto in tutta la Comunità delle merci pericolose alle condizioni del certificato ADNR; gli Stati membri possono imporre requisiti complementari alle navi prive di tale certificato, notificandoli alla Commissione.
Deroghe
L’articolo 7 consente deroghe totali o parziali per navi che operano su vie non collegate alla rete di altri Stati membri e per determinate navi di piccola portata o anteriori al 1º gennaio 1950. Sono possibili deroghe anche per percorsi limitati o zone portuali, con obbligo di annotazione nel certificato e notifica alla Commissione.
Rilascio, validità e rinnovo dei certificati
Gli articoli 8, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 disciplinano visite tecniche, validità, proroghe, sostituzioni, rinnovi, nuovi certificati dopo modifiche importanti e ritiro dei certificati. Per navi di nuova costruzione il certificato vale fino a 5 anni per le navi passeggeri e fino a 10 anni per le altre navi; sono previste visite periodiche, certificati provvisori e obblighi di motivazione e ricorso in caso di diniego o revoca.
Autorità competenti, ispezioni e controlli
Gli articoli 9, 10, 17 e l’allegato VIII stabiliscono che gli Stati membri designano e comunicano alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati e per le visite tecniche, oltre alle commissioni di ispezione. Sono previste ispezioni supplementari in qualsiasi momento, con misure cautelari in caso di non validità del certificato o pericolo manifesto, nonché obbligo di informazione tra Stati membri entro 7 giorni.
Adeguamento tecnico e procedure di comitato
Gli articoli 19 e 20 attribuiscono alla Commissione, assistita da un comitato, il potere di adottare le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico e agli sviluppi internazionali, in particolare quelli della CCNR, garantendo equivalenza di sicurezza fra certificato comunitario e certificato Reno.
Requisiti tecnici minimi dell’allegato II
L’allegato II contiene i requisiti minimi su costruzione navale, robustezza e stabilità, compartimentazione, bordo libero, manovrabilità, apparati di governo, timoneria, macchine, impianti elettrici, dotazioni, sicurezza sul lavoro, alloggi, impianti a combustibile, impianti a gas liquefatti, mezzi antincendio e di salvataggio, stabilità di navi container, navi oltre 110 m, unità veloci e disposizioni transitorie dettagliate per navi già in servizio. Include inoltre definizioni tecniche e istruzioni amministrative vincolanti.
Navi passeggeri
Gli articoli 15.01-15.15 e le relative disposizioni transitorie introducono requisiti rafforzati per navi da passeggeri: esclusioni di taluni impianti, stabilità in stato integro e in avaria, compartimentazione, numero massimo di passeggeri, uscite, vie di evacuazione, zone di raccolta, impianti antincendio, allarmi, sentina, mezzi di salvataggio, impianto elettrico di emergenza, evacuazione delle acque reflue e requisiti specifici per persone a mobilità ridotta. Sono previste deroghe per navi più piccole e per specifiche configurazioni operative.
Unità veloci, navi cantiere, galleggianti speciali e imbarcazioni da diporto
I capi 17, 18, 21 e 22 ter prevedono regimi speciali per galleggianti speciali, navi cantiere, imbarcazioni da diporto, unità veloci e imbarcazioni di lunghezza superiore a 110 m, con requisiti adattati di stabilità, bordo libero, equipaggiamento, mezzi di salvataggio, sistemi di propulsione e prevenzione incendi, oltre a deroghe e scadenze transitorie specifiche.
Disposizioni transitorie
Il capo 24 distingue tra navi già in servizio al 30 dicembre 2008 e navi non contemplate da tale regime, prevedendo numerosi termini di adeguamento differenziati, spesso collegati al rinnovo del certificato comunitario e talvolta estesi fino al 2045 o 2049. Sono previste ulteriori deroghe per navi impostate il 1º aprile 1976 o anteriormente, nonché per imbarcazioni con certificati rilasciati tra il 1995 e il 2008, e una disciplina specifica per navi che non navigano sulla zona R.
Recepimento, entrata in vigore, abrogazione e sanzioni
L’articolo 23 impone agli Stati membri con vie navigabili interne di recepire la direttiva entro il 30 dicembre 2008, con applicazione dal medesimo giorno, e di notificare alla Commissione le disposizioni nazionali adottate. L’articolo 24 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. L’articolo 25 abroga la direttiva 82/714/CEE dal 30 dicembre 2008; l’articolo 26 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
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