Direttiva 2006/114
Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica e sostituisce la precedente disciplina europea sulla pubblicità ingannevole e comparativa, con l'obiettivo di armonizzare regole minime comuni nel mercato interno. Definisce quando una pubblicità è ingannevole e quando la pubblicità comparativa è lecita, imponendo agli Stati membri di predisporre mezzi adeguati ed efficaci di tutela. La disciplina lascia margini di discrezionalità agli Stati nella scelta delle forme processuali e amministrative, ma richiede rimedi effettivi, inclusa la possibilità di sospensione o divieto della pubblicità illecita e di esigere prove a supporto delle affermazioni fattuali.
Tutela contro la pubblicità ingannevole e disciplina della pubblicità comparativa tra professionisti nel mercato interno.
Ambito di applicazione
Si applica a qualsiasi forma di pubblicità diffusa nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, finalizzata a promuovere beni o servizi, compresi beni immobili, diritti e obblighi. Riguarda i professionisti, i concorrenti e, per quanto attiene ai rimedi, le persone o organizzazioni che secondo il diritto nazionale abbiano un legittimo interesse a contrastare la pubblicità ingannevole o la pubblicità comparativa illecita. La direttiva opera nel quadro del mercato interno e lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie specifiche per taluni prodotti o servizi e le restrizioni sui contenuti pubblicitari di particolari mezzi di comunicazione; consente inoltre agli Stati membri di mantenere divieti o limitazioni più ampi in materia di pubblicità ingannevole e, in certi casi, di pubblicità comparativa per beni, servizi o servizi professionali.
Pubblicità ingannevole e comparativa
La direttiva 2006/114/CE codifica la disciplina europea in materia di pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa, sostituendo la direttiva 84/450/CEE. Il legislatore UE evidenzia, nei considerando, la presenza di divergenze tra le discipline nazionali, il rischio di distorsioni della concorrenza e l'esigenza di regole armonizzate nel mercato interno, pur lasciando agli Stati membri la scelta degli strumenti attuativi.
Obiettivi e logica armonizzatrice
L'articolo 1 enuncia una duplice finalità: tutelare i professionisti dagli effetti sleali della pubblicità ingannevole e fissare le condizioni di liceità della pubblicità comparativa. La direttiva mira dunque a garantire un livello minimo uniforme di tutela e di leale concorrenza, senza imporre un sistema nazionale uniforme quanto a forme processuali o amministrative.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina riguarda qualsiasi forma di messaggio diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, finalizzato a promuovere beni o servizi, inclusi beni immobili, diritti e obblighi. Ai fini applicativi assumono rilievo le definizioni di cui all'articolo 2:
- la "pubblicità", intesa in senso ampio;
- la "pubblicità ingannevole", che induce o può indurre in errore e pregiudicare il comportamento economico del destinatario o ledere un concorrente;
- la "pubblicità comparativa", che identifica esplicitamente o implicitamente un concorrente o i suoi beni/servizi;
- il "professionista";
- il "responsabile del codice".
Criteri per valutare la pubblicità ingannevole
L'articolo 3 impone una valutazione complessiva di tutti gli elementi del messaggio pubblicitario. Sono particolarmente rilevanti le indicazioni relative:
- alle caratteristiche del bene o servizio, tra cui disponibilità, natura, composizione, metodo e data di fabbricazione o prestazione, idoneità allo scopo, usi, quantità, descrizione, origine geografica o commerciale, risultati attesi e caratteristiche di prove o controlli;
- al prezzo o al metodo di calcolo del prezzo e alle condizioni di fornitura;
- alla natura, qualifiche e diritti dell'operatore pubblicitario, inclusi identità, patrimonio, capacità, diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale, premi e riconoscimenti.
Pubblicità comparativa lecita
L'articolo 4 disciplina in modo dettagliato le condizioni cumulative di liceità della pubblicità comparativa. Essa è ammessa solo se:
- non è ingannevole ai sensi dell'articolo 2, lettera b), degli articoli 3 e 8, paragrafo 1, e, per il rinvio previsto, degli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE;
- confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o perseguono gli stessi obiettivi;
- effettua un confronto obiettivo di caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, eventualmente anche del prezzo;
- non denigra o scredita marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;
- per i prodotti con denominazione di origine, si riferisce a prodotti aventi la stessa denominazione;
- non trae indebito vantaggio dalla notorietà del segno distintivo altrui o delle denominazioni di origine;
- non presenta un bene o servizio come imitazione o contraffazione di un bene o servizio protetto;
- non genera confusione tra professionisti, tra operatore pubblicitario e concorrente, o tra i rispettivi segni distintivi, beni o servizi.
Rimedi, azioni e poteri delle autorità
L'articolo 5 costituisce la norma centrale sui mezzi di tutela. Gli Stati membri devono garantire mezzi adeguati ed efficaci per combattere la pubblicità ingannevole e assicurare il rispetto delle regole sulla pubblicità comparativa nell'interesse dei professionisti e dei concorrenti. Le persone o organizzazioni aventi, secondo il diritto nazionale, un legittimo interesse devono poter:
- promuovere un'azione giudiziaria; oppure
- sottoporre la questione a un'autorità amministrativa competente a decidere sui ricorsi o a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.
Gli Stati membri conservano un ampio margine di discrezionalità sulla configurazione dei rimedi, potendo stabilire se sia necessario un previo ricorso ad altri strumenti di composizione delle controversie, nonché se le azioni siano proponibili individualmente o congiuntamente contro più professionisti e se possano essere dirette contro il responsabile del codice quando il codice incoraggia il mancato rispetto dei requisiti legali.
Le autorità giudiziarie o amministrative devono inoltre poter:
- sospendere la pubblicità ingannevole o illecitamente comparativa;
- vietarla, se la diffusione è imminente ma non ancora avvenuta;
- adottare tali misure anche in assenza di prova del danno effettivo o dell'intenzionalità/negligenza dell'operatore pubblicitario.
Gli Stati membri possono prevedere procedimenti d'urgenza, con effetti provvisori o definitivi. Se la sospensione è disposta con decisione definitiva, può essere ordinata la pubblicazione integrale o parziale della decisione oppure di una dichiarazione rettificativa.
Autorità amministrative e garanzie procedurali
L'articolo 5, paragrafi 5 e 6, pone requisiti specifici per le autorità amministrative:
- imparzialità non dubitabile;
- poteri sufficienti per vigilare e imporre l'esecuzione delle decisioni;
- motivazione, in linea di massima, delle decisioni.
Se i poteri di sospensione o divieto sono attribuiti esclusivamente a un'autorità amministrativa, le decisioni devono essere sempre motivate e devono essere previste vie di ricorso giurisdizionale contro l'esercizio improprio o ingiustificato dei poteri e contro le omissioni nell'esercizio degli stessi.
Controllo volontario e onere della prova
L'articolo 6 non esclude, e anzi incoraggia, il controllo volontario da parte di organismi autonomi. Tali organismi possono essere aditi dalle persone o organizzazioni legittimate, purché resti ferma la possibilità di ricorrere anche ai rimedi giudiziari o amministrativi.
L'articolo 7 consente ai giudici e alle autorità amministrative di esigere dall'operatore pubblicitario la prova dell'esattezza materiale delle affermazioni di fatto contenute nella pubblicità; nella pubblicità comparativa, la prova deve essere fornita in tempi brevi. Se la prova non viene fornita o è insufficiente, le affermazioni possono essere considerate inesatte.
Rapporti con il diritto nazionale e con altre norme UE
L'articolo 8 lascia agli Stati membri la possibilità di mantenere o adottare disposizioni più protettive in materia di pubblicità ingannevole a favore di professionisti e concorrenti, ma tale facoltà non vale per il profilo del confronto nella pubblicità comparativa. La direttiva non pregiudica inoltre le norme UE speciali relative a specifici prodotti o servizi, né le restrizioni o i divieti riguardanti il contenuto pubblicitario di determinati mezzi di comunicazione.
In materia di pubblicità comparativa, gli Stati membri che mantengono o introducono divieti per taluni beni o servizi, o per taluni servizi professionali, non sono tenuti a consentirla per tali categorie, nel rispetto del trattato. Se il divieto riguarda solo specifici mezzi di comunicazione, la direttiva si applica ai mezzi non coperti dal divieto.
Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore
L'articolo 9 impone la comunicazione alla Commissione delle disposizioni interne essenziali adottate. L'articolo 10 abroga la direttiva 84/450/CEE, mantenendo però salvi gli obblighi collegati ai termini di attuazione e applicazione richiamati nell'allegato I, parte B. La direttiva entra in vigore il 12 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 11, ed è destinata agli Stati membri ai sensi dell'articolo 12.
Profili utili per la pratica professionale
Per avvocati e commercialisti, la direttiva assume rilievo soprattutto in tre ambiti: valutazione della liceità delle campagne comparative, gestione del contenzioso per pubblicità ingannevole e predisposizione di prove documentali a sostegno delle affermazioni pubblicitarie. Il testo lascia agli ordinamenti nazionali ampio spazio di implementazione, ma impone un nucleo minimo inderogabile di tutela effettiva e di controllo probatorio sulle allegazioni fattuali.
Disposizioni principali
Obiettivo della direttiva
L'articolo 1 stabilisce che la direttiva tutela i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e fissa le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.
Definizioni chiave
L'articolo 2 definisce: "pubblicità" come qualsiasi messaggio diffuso nell'esercizio di un'attività economica per promuovere beni o servizi; "pubblicità ingannevole" come quella idonea a indurre in errore e a pregiudicare il comportamento economico o a ledere un concorrente; "pubblicità comparativa" come quella che identifica un concorrente o i suoi beni o servizi; "professionista" come qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca nell'ambito della propria attività; "responsabile del codice" come il soggetto che formula, revisiona o controlla un codice di condotta.
Criteri per qualificare la pubblicità ingannevole
L'articolo 3 impone di valutare tutti gli elementi della pubblicità, con particolare attenzione alle indicazioni su caratteristiche dei beni o servizi, prezzo o modalità di calcolo, condizioni di fornitura, nonché natura, qualifiche e diritti dell'operatore pubblicitario.
Condizioni di liceità della pubblicità comparativa
L'articolo 4 consente la pubblicità comparativa solo se sono rispettate cumulativamente le condizioni previste: assenza di ingannevolezza; confronto di beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o obiettivi; confronto obiettivo di caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, incluso il prezzo; assenza di discredito o denigrazione; rispetto delle denominazioni di origine; divieto di sfruttamento indebito della notorietà altrui; divieto di presentare un bene o servizio come imitazione o contraffazione; assenza di confusione tra operatori, marchi, denominazioni o beni e servizi.
Mezzi di tutela e azioni esperibili
L'articolo 5 obbliga gli Stati membri ad assicurare mezzi adeguati ed efficaci per combattere la pubblicità ingannevole e garantire l'osservanza delle regole sulla pubblicità comparativa. Le persone o organizzazioni con legittimo interesse devono poter agire in sede giudiziaria o davanti a un'autorità amministrativa competente; gli Stati decidono quale via o combinazione di vie adottare e se imporre il previo ricorso ad altri mezzi di risoluzione delle controversie.
Poteri di sospensione e divieto
Sempre l'articolo 5 attribuisce a giudici e autorità amministrative il potere di ordinare la sospensione della pubblicità ingannevole o illecitamente comparativa, oppure di vietarla se la pubblicazione è imminente, anche in assenza di prova di danno effettivo o di dolo/colpa. Gli Stati possono prevedere misure d'urgenza e, in caso di decisione definitiva, la pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa.
Requisiti delle autorità amministrative e tutela giurisdizionale
L'articolo 5 richiede che le autorità amministrative siano imparziali, abbiano poteri idonei a far eseguire le decisioni e, di regola, motivino le proprie decisioni. Se i poteri di sospensione/divieto sono esercitati solo da un'autorità amministrativa, devono essere previste vie di ricorso giurisdizionale contro esercizio improprio, ingiustificato o omissioni nell'esercizio di tali poteri.
Controllo volontario
L'articolo 6 consente e incoraggia il controllo volontario della pubblicità ingannevole o comparativa da parte di organismi autonomi, senza escludere la possibilità di adire tali organismi oltre alle vie giudiziarie o amministrative previste dall'articolo 5.
Onere e mezzi di prova
L'articolo 7 autorizza giudici e autorità amministrative, nei procedimenti civili o amministrativi di cui all'articolo 5, a chiedere all'operatore pubblicitario prove sull'esattezza materiale delle affermazioni fattuali; nella pubblicità comparativa tali prove devono essere fornite in tempi brevi. Se le prove mancano o sono insufficienti, i dati di fatto possono essere considerati inesatti.
Rapporto con discipline nazionali e settoriali
L'articolo 8 consente agli Stati membri di mantenere o adottare regole più ampie a tutela di professionisti e concorrenti contro la pubblicità ingannevole, ma non per quanto riguarda il confronto nella pubblicità comparativa. La direttiva lascia impregiudicate le norme UE specifiche per determinati prodotti/servizi e le restrizioni su specifici mezzi di comunicazione; inoltre non impone di consentire pubblicità comparativa per beni o servizi soggetti a divieti nazionali, né per servizi professionali se vietata o limitata da organismi nazionali competenti.
Comunicazione alla Commissione
L'articolo 9 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Abrogazione, entrata in vigore e destinatari
L'articolo 10 abroga la direttiva 84/450/CEE, fatti salvi gli obblighi connessi ai termini di attuazione e applicazione indicati nell'allegato I, parte B; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva. L'articolo 11 prevede l'entrata in vigore il 12 dicembre 2007. L'articolo 12 indica che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva. L'allegato I, parte B, riporta i termini storici di attuazione delle direttive sostituite: 84/450/CEE, 1° ottobre 1986; 97/55/CE, 23 aprile 2000; 2005/29/CE, 12 giugno 2007 con applicazione dal 12 dicembre 2007.
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