Direttiva 2006/95
Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica e sostituisce la direttiva 73/23/CEE in materia di materiale elettrico a bassa tensione, con l’obiettivo di garantire un livello uniforme di sicurezza e, al contempo, la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno. Stabilisce requisiti essenziali di sicurezza, un sistema di presunzione di conformità fondato su norme armonizzate o, in loro assenza, su altre norme tecniche riconosciute, e l’obbligo di marcatura CE. Prevede inoltre procedure di notifica, gestione delle contestazioni e controlli sulla marcatura, lasciando agli Stati membri margini nella scelta delle misure nazionali di attuazione e vigilanza.
Ravvicinamento delle legislazioni nazionali sul materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, con disciplina di sicurezza, libera circolazione e marcatura CE.
Ambito di applicazione
Si applica al materiale elettrico destinato ad essere adoperato a una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua, con esclusione dei materiali e fenomeni elencati nell’allegato II. Riguarda l’immissione sul mercato e la libera circolazione all’interno della Comunità, nonché gli obblighi per fabbricanti, importatori, mandatari stabiliti nella Comunità, autorità amministrative competenti e imprese distributrici di elettricità. Non si applica al materiale elettrico destinato all’esportazione verso paesi terzi.
Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
La direttiva 2006/95/CE è una direttiva di codificazione della precedente direttiva 73/23/CEE sul materiale elettrico a bassa tensione. Il suo scopo è duplice: garantire un livello comune di sicurezza per persone, animali domestici e beni, e rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti nel mercato interno.
Obiettivi e impostazione generale
La direttiva parte dall’idea che le divergenze tra le legislazioni nazionali in materia di sicurezza possano ostacolare gli scambi commerciali. Per questo fissa un risultato comune: il materiale elettrico deve poter essere immesso sul mercato e circolare liberamente se soddisfa requisiti di sicurezza riconosciuti a livello comunitario.
Ambito di applicazione e definizioni
Ai sensi dell’articolo 1, la direttiva riguarda il materiale elettrico destinato a funzionare entro i limiti di tensione di 50-1 000 V in corrente alternata e 75-1 500 V in corrente continua. L’allegato II esclude una serie di prodotti e fenomeni specifici, tra cui materiali per atmosfere esplosive, apparecchi radiologici e clinici, parti elettriche di ascensori e montacarichi, contatori elettrici, prese domestiche, dispositivi di alimentazione di recinti elettrici, disturbi radioelettrici e materiale speciale per navi, aeromobili e ferrovie quando conforme a norme internazionali. La direttiva non si applica inoltre al materiale destinato all’esportazione verso paesi terzi.
Requisiti essenziali di sicurezza
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure opportune affinché il materiale elettrico sia immesso sul mercato solo se, costruito secondo la regola dell’arte in materia di sicurezza valida nella Comunità, non compromette la sicurezza in caso di corretta installazione, manutenzione e utilizzazione. L’allegato I dettaglia gli obiettivi di sicurezza: indicazione delle caratteristiche essenziali del prodotto, corretta identificazione del marchio di fabbrica o commerciale, possibilità di collegamento sicuro, protezione contro contatti diretti e indiretti, sovratemperature, archi elettrici, radiazioni, rischi non elettrici, adeguato isolamento, resistenza meccanica, resistenza a fattori ambientali e tenuta alle condizioni di sovraccarico.
Libera circolazione e divieto di ostacoli
L’articolo 3 impone agli Stati membri di evitare ostacoli alla libera circolazione per ragioni di sicurezza quando il materiale sia conforme all’articolo 2 alle condizioni previste dagli articoli 5, 6, 7 o 8. Si tratta quindi di un obbligo di risultato: gli Stati non possono mantenere regimi nazionali che, in concreto, impediscano la circolazione di prodotti conformi al quadro armonizzato.
Obblighi specifici per le imprese distributrici di elettricità
L’articolo 4 vieta alle imprese distributrici di energia di subordinare il raccordo e la fornitura di elettricità a requisiti di sicurezza più rigorosi rispetto a quelli dell’articolo 2. La norma impedisce che, tramite condizioni contrattuali o tecniche di connessione, vengano introdotti standard più severi di quelli comunitariamente richiesti.
Presunzione di conformità tramite norme armonizzate
L’articolo 5 istituisce il principale meccanismo di armonizzazione tecnica. Quando il materiale elettrico soddisfa le norme armonizzate, le autorità amministrative devono considerarlo conforme all’articolo 2. Le norme sono tali quando sono elaborate di comune accordo dagli organismi notificati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 11 e pubblicate secondo le procedure nazionali; l’elenco dei riferimenti è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le norme devono essere costantemente aggiornate in funzione del progresso tecnologico e dell’evoluzione della regola dell’arte.
Regime transitorio con norme internazionali e norme nazionali equivalenti
In assenza di norme armonizzate, l’articolo 6 consente di considerare conforme anche il materiale che rispetta le disposizioni di sicurezza della CEE-el o della IEC, purché tali disposizioni siano state notificate e sottoposte alla procedura di pubblicazione prevista dalla direttiva. La Commissione notifica le disposizioni agli Stati membri; questi hanno tre mesi per formulare obiezioni motivate da ragioni di sicurezza. Le disposizioni non contestate sono pubblicate a fini informativi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Se mancano anche tali disposizioni pubblicate, l’articolo 7 ammette il ricorso alle norme di sicurezza applicate nello Stato membro di fabbricazione, a condizione che garantiscano una sicurezza equivalente a quella richiesta nello Stato membro interessato. La direttiva lascia dunque agli Stati un margine di discrezionalità nella valutazione dell’equivalenza, ma entro il vincolo del risultato di sicurezza equivalente.
Marcatura CE e valutazione della conformità
L’articolo 8 prevede che, prima dell’immissione sul mercato, il materiale elettrico rechi la marcatura CE, che attesta la conformità alla direttiva, inclusa la valutazione della conformità effettuata secondo l’allegato IV. In caso di contestazione, fabbricante o importatore possono produrre una relazione redatta da un organismo notificato ai sensi dell’articolo 11. Se il prodotto è regolato anche da altre direttive che prevedono la marcatura CE, tale marcatura esprime una presunzione di conformità anche rispetto a tali direttive; nei regimi transitori in cui il fabbricante può scegliere quale disciplina applicare, la marcatura CE indica solo le direttive effettivamente applicate, con i relativi riferimenti nei documenti e nelle istruzioni accompagnatorie.
Procedura di controllo interno della fabbricazione
L’allegato IV descrive la procedura di controllo interno della fabbricazione. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve verificare e dichiarare la conformità del prodotto, apporre la marcatura CE su ciascun prodotto e redigere una dichiarazione scritta di conformità. Deve inoltre predisporre la documentazione tecnica, conservarla nel territorio della Comunità a disposizione delle autorità per almeno dieci anni dall’ultima data di fabbricazione e assicurare che il processo produttivo garantisca la conformità alla documentazione e ai requisiti applicabili. Se né fabbricante né mandatario sono stabiliti nella Comunità, tali obblighi ricadono sulla persona responsabile dell’immissione sul mercato comunitario.
Gestione delle contestazioni e misure restrittive nazionali
L’articolo 9 disciplina il caso in cui uno Stato membro vieti o ostacoli la commercializzazione per motivi di sicurezza. Lo Stato deve informare immediatamente gli altri Stati interessati e la Commissione, specificando se la non conformità dipende da lacune delle norme armonizzate, delle disposizioni CEE-el/IEC o delle norme nazionali, oppure da cattiva applicazione o mancato rispetto della regola dell’arte. Se vi sono obiezioni, la Commissione avvia consultazioni; se entro tre mesi non si raggiunge un accordo, acquisisce il parere di un organismo notificato esterno agli Stati interessati e non coinvolto nella procedura di cui all’articolo 8. Successivamente può formulare raccomandazioni o pareri adeguati.
Marcatura CE: forma, uso e apposizione indebita
L’articolo 10 stabilisce che la marcatura CE deve essere apposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità sul materiale o, se ciò non è possibile, sull’imballaggio, sulle avvertenze d’uso o sul certificato di garanzia. Essa deve essere visibile, facilmente leggibile e indelebile, con forma conforme all’allegato III. È vietato apporre segni che possano ingannare terzi sul significato o sul simbolo della CE; altri marchi sono ammessi solo se non riducono visibilità e leggibilità della marcatura CE. In caso di apposizione indebita, lo Stato membro impone la regolarizzazione e la cessazione dell’infrazione; se la non conformità persiste, può limitare o vietare la messa in commercio o ordinare il ritiro del prodotto.
Cooperazione tra Stati membri e Commissione
L’articolo 11 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi notificati rilevanti ai fini delle norme armonizzate, quelli che redigono relazioni o esprimono pareri e gli estremi delle pubblicazioni delle norme armonizzate. Devono essere comunicate anche le successive modifiche delle indicazioni fornite.
Trasposizione, abrogazione e entrata in vigore
L’articolo 13 richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali adottate nel settore. L’articolo 14 abroga la direttiva 73/23/CEE, ma salva gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e applicazione delle direttive elencate nell’allegato V, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato VI.
Quanto ai tempi, il testo fornito non indica un autonomo termine di recepimento della direttiva 2006/95/CE; essa entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, mentre gli Stati membri sono i destinatari dell’atto. La struttura della direttiva conferma la sua natura di atto di armonizzazione minima/funzionale, che vincola gli Stati quanto al risultato di sicurezza e libera circolazione, lasciando loro la scelta delle misure nazionali di attuazione e vigilanza.
Disposizioni principali
Definizione e campo di applicazione
L’articolo 1 definisce il "materiale elettrico" come quello destinato ad essere usato entro i limiti di tensione indicati. L’allegato II esclude espressamente talune categorie, tra cui materiali per atmosfere esplosive, apparecchi per radiologia e uso clinico, parti elettriche di ascensori e montacarichi, contatori elettrici, prese domestiche, dispositivi di alimentazione di recinti elettrici, disturbi radioelettrici e materiale speciale per navi, aeromobili e ferrovie conforme a norme internazionali. L’articolo 12 precisa che la direttiva non si applica al materiale destinato all’esportazione verso paesi terzi.
Obiettivo di sicurezza e obblighi degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare misure affinché il materiale elettrico sia immesso sul mercato solo se, costruito secondo la regola dell’arte in materia di sicurezza, non compromette la sicurezza di persone, animali domestici o beni in caso di installazione, manutenzione e uso corretti. L’allegato I elenca gli elementi principali degli obiettivi di sicurezza. L’articolo 3 vieta ostacoli alla libera circolazione per ragioni di sicurezza quando il materiale è conforme all’articolo 2.
Requisiti per le imprese distributrici di elettricità
L’articolo 4 vieta alle imprese distributrici di elettricità di subordinare il raccordo e la fornitura agli utenti a requisiti di sicurezza più rigorosi di quelli previsti dall’articolo 2.
Norme armonizzate e presunzione di conformità
L’articolo 5 prevede che le autorità competenti considerino conforme all’articolo 2 il materiale che soddisfa le norme armonizzate, definite come norme elaborate di comune accordo dagli organismi notificati dagli Stati membri e pubblicate secondo le procedure nazionali. L’elenco delle norme armonizzate e i loro riferimenti sono pubblicati, a titolo d’informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le norme devono essere aggiornate in funzione del progresso tecnologico e della regola dell’arte.
Disposizioni internazionali transitorie in assenza di norme armonizzate
L’articolo 6 stabilisce che, in mancanza di norme armonizzate, il materiale conforme alle disposizioni di sicurezza della CEE-el o della IEC, per le quali sia stata espletata la procedura di notifica, è considerato conforme all’articolo 2. La Commissione notifica tali disposizioni agli Stati membri; questi hanno tre mesi per formulare obiezioni motivate da ragioni di sicurezza. Le disposizioni non contestate sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Ulteriore regime transitorio basato sulle norme nazionali
L’articolo 7 consente, in assenza sia di norme armonizzate sia di disposizioni pubblicate ai sensi dell’articolo 6, di considerare conforme il materiale costruito secondo le norme di sicurezza applicate nello Stato membro di fabbricazione, purché offra una sicurezza equivalente a quella richiesta nello Stato membro interessato.
Marcatura CE, relazione tecnica e coordinamento con altre direttive
L’articolo 8 impone che, prima dell’immissione sul mercato, il materiale sia munito della marcatura CE, che attesta la conformità alla direttiva, inclusa la valutazione della conformità di cui all’allegato IV. In caso di contestazione, fabbricante o importatore possono presentare una relazione di un organismo notificato sulla conformità all’articolo 2. Se il materiale è soggetto anche ad altre direttive che prevedono la marcatura CE, tale marcatura indica la presunzione di conformità anche a quelle direttive; nei regimi transitori con facoltà di scelta del fabbricante, la marcatura CE attesta solo le direttive effettivamente applicate, con indicazione dei relativi riferimenti nei documenti accompagnatori.
Gestione delle contestazioni e misure restrittive
L’articolo 9 disciplina il caso in cui uno Stato membro vieti o ostacoli la circolazione per motivi di sicurezza: esso deve informare immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, specificando se la non conformità deriva da lacune delle norme, da cattiva applicazione o dalla mancata osservanza della regola dell’arte. In caso di obiezioni, la Commissione avvia consultazioni; se non si raggiunge un accordo entro tre mesi, sente il parere di un organismo notificato esterno agli Stati interessati e può formulare raccomandazioni o pareri.
Regole sulla marcatura CE e sanzioni per apposizione indebita
L’articolo 10 stabilisce che la marcatura CE, conforme all’allegato III, è apposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità sul prodotto o, se ciò non è possibile, su imballaggio, avvertenze d’uso o certificato di garanzia, in modo visibile, leggibile e indelebile. È vietata ogni altra marcatura che possa ingannare terzi; sono consentiti altri marchi purché non compromettano la visibilità della CE. In caso di apposizione indebita, lo Stato membro impone la conformazione e la cessazione dell’infrazione; se la non conformità persiste, adotta misure di limitazione, divieto o ritiro dal mercato.
Organismi notificati e cooperazione amministrativa
L’articolo 11 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di cui all’articolo 5, secondo comma, quelli che redigono relazioni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, o esprimono pareri ai sensi dell’articolo 9, nonché gli estremi della pubblicazione delle norme armonizzate e le relative modifiche.
Trasposizione, abrogazione e entrata in vigore
L’articolo 13 prevede la comunicazione alla Commissione delle disposizioni nazionali di recepimento. L’articolo 14 abroga la direttiva 73/23/CEE, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di recepimento e di applicazione delle direttive elencate nell’allegato V, parte B, e dispone che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendano fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato VI. L’articolo 15 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 16 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 12 dic 2006Direttiva 2006/87
- direttiva · 12 dic 2006Direttiva 2006/93
- direttiva · 12 dic 2006Direttiva 2006/94
- direttiva · 12 dic 2006Direttiva 2006/113
- direttiva · 12 dic 2006Direttiva 2006/114
- direttiva · 12 dic 2006Direttiva 2006/115
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →