Cassazione Penale, Sentenza n. 15840/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha confermato la condanna per la contravvenzione di violazione del foglio di via obbligatorio (divieto di fare ritorno in Ascoli Piceno per 2 anni), contestando: 1) la mancata applicazione della causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto" prevista dall'art. 131-bis c.p.; 2) la mancata concessione delle attenuanti generiche. In primo grado il Tribunale aveva condannato Piccioni a 20 giorni di arresto; in appello la condanna era stata confermata. Il ricorso in Cassazione deduce inosservanza/erronea applicazione di norme penali e contraddittorietà/illogicità della motivazione relative alle due questioni sopra esposte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello rispetto alla esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità, perché il fatto non presentava le caratteristiche della tenuità essendo l'imputato stato controllato ripetutamente in violazione del foglio di via, avendo fornito informazioni mendaci agli organi di polizia e avendo tenuto una condotta non occasionale riconducibile a uno stesso stile di vita. Analogamente ha ritenuto motivato il diniego delle attenuanti generiche in ragione di precedenti penali rilevanti e dell'assenza di elementi contrari. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la causa di non punibilità per particolare tenuità non fosse applicabile perché mancavano i requisiti di tenuità: la valutazione deve basarsi sui criteri di cui all'art. 133 c.p. (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) e può essere esclusa anche quando sia assente anche uno solo dei presupposti considerati decisivi.
art. 133 cod. pen.
I criteri di valutazione della tenuità (art. 133, comma 1, n. 1 e n. 3 richiamati dalla Corte) sono stati utilizzati per valutare le modalità dell'azione e l'intensità del dolo; la Corte ha valorizzato la pluralità dei controlli e le informazioni mendaci come indicatori di elevato grado di colpevolezza e non occasionalità.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme del codice di procedura penale che individuano i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente aveva dedotto violazione di legge (lett. b) e vizio di motivazione (lett. e); la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili in quanto già valutati in sede di appello e adeguatamente motivati.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata dalle Sezioni Unite nella sentenza.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva basata sui criteri dell'art. 133 c.p.; la mera ridotta offensività non è sufficiente se emergono elementi (ripetizione della condotta, mendacità, non occasionalità) che indicano maggiore gravità o colpevolezza.
- La presenza di precedenti penali e di uno stile di vita antecedente al reato può giustificare il diniego delle attenuanti generiche; il giudice può ancorare il rifiuto ai parametri dell'art. 133, comma 2, n. 2 c.p.
- Se in appello un motivo è già stato sollevato e adeguatamente esaminato, il suo riproporre in Cassazione senza nuovi elementi rende il ricorso spesso inammissibile: la Corte di Cassazione non è chiamata a riesaminare fatti e valutazioni già adeguatamente motivate dal giudice di merito.
- Il giudice di appello non è obbligato a fornire una motivazione estesa per il rigetto delle attenuanti generiche quando il ricorrente ripropone in cassazione le stesse ragioni già disattese in primo grado e non aggiunge elementi nuovi.
- In contestazioni di violazione di misure di prevenzione/obblighi di foglio di via, la ripetizione della condotta e la fornitura di informazioni mendaci ai controlli rafforzano la valutazione di gravità e la motivazione del diniego di benefici di non punibilità o attenuanti.
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