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Ordinanza

Ordinanza del 09/01/2018 n. 303 - Corte di Cassazione

Accertamento ICI - Abitazione principale - Residenza anagrafica - Requisiti - Benefici.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune di Castiglione della Pescaia contro il riconoscimento dell’agevolazione ICI per abitazione principale. Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dalla L. n. 296/2006, la detrazione spetta solo se l’immobile costituisce dimora abituale non soltanto del contribuente, ma anche dei suoi familiari. Poiché nell’immobile risiedeva e dimorava abitualmente soltanto la contribuente, mentre il coniuge e i figli risultavano residenti e dimoranti in altro Comune, la Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e rigettato il ricorso originario. Le spese di merito sono state compensate; quelle di legittimità sono state poste a carico della contribuente per Euro 1.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali e accessori di legge.

ICI 2007-2008: detrazione per abitazione principale subordinata alla residenza e dimora abituale dell’intero nucleo familiare

Detrazione ICI per abitazione principale e residenza familiare

La decisione riguarda il riconoscimento della detrazione ICI prevista per l’abitazione principale con riferimento agli anni d’imposta 2007 e 2008. La Corte Suprema di Cassazione chiarisce che la detrazione non spetta quando l’immobile costituisce dimora abituale soltanto del contribuente, ma non anche del coniuge e degli altri familiari conviventi.

Quadro normativo e principio applicato

Il riferimento normativo è l’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lettera b), della L. n. 296/2006, con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Ai fini dell’individuazione dell’abitazione principale, la residenza anagrafica rileva quale elemento presuntivo, salvo prova contraria.

Secondo il principio richiamato dalla Cassazione, il contribuente deve dimostrare che l’immobile costituisce la dimora abituale:

  • del contribuente stesso;
  • dei suoi familiari.

Il diritto alla detrazione non può sorgere quando il requisito della dimora abituale sia riscontrabile esclusivamente in capo al contribuente, mentre il nucleo familiare risieda anagraficamente e dimori abitualmente altrove.

Fatti accertati nel caso concreto

Il Comune di Castiglione della Pescaia aveva emesso avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2007 e 2008, contestando il mancato versamento conseguente al riconoscimento dell’agevolazione per abitazione principale.

La contribuente aveva fissato nell’immobile la propria residenza anagrafica e vi dimorava abitualmente. Tuttavia, risultava pacificamente che:

  • il coniuge e i figli erano residenti anagraficamente in altro Comune;
  • il coniuge e i figli dimoravano abitualmente in altro Comune;
  • l’immobile oggetto di tassazione era abitato esclusivamente dalla contribuente.

Nonostante tali circostanze, i giudici di merito avevano riconosciuto alla contribuente il diritto all’agevolazione. Il Comune ha quindi impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana con ricorso per Cassazione articolato in due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi.

Censure del Comune

Il Comune ha denunciato la violazione dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 e, con riferimento alla disciplina dei rapporti familiari, degli artt. 143 e 144 del codice civile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La censura verteva sull’erroneo riconoscimento dell’esenzione o detrazione, nonostante la residenza e la dimora nell’immobile della sola contribuente e la stabile residenza e dimora del coniuge e dei figli in un altro Comune.

Orientamenti giurisprudenziali richiamati

La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui, in materia di ICI, la detrazione per abitazione principale richiede la prova della dimora abituale sia del contribuente sia dei suoi familiari. Sono state citate Cass. ord. n. 15444/2017 e Cass. ordd. nn. 12299/2017, 13062/2017 e 12050/2010.

In particolare, la Cassazione aveva già affermato che la detrazione deve essere esclusa quando l’immobile costituisca dimora abituale del solo ricorrente e non anche del coniuge.

Decisione della Corte

La Cassazione ha ritenuto fondata la censura del Comune e ha rilevato che la sentenza impugnata si poneva in evidente contrasto con il principio sopra indicato.

Poiché era pacifico che il nucleo familiare della contribuente non risiedesse anagraficamente né dimorasse abitualmente nell’immobile oggetto di tassazione, mentre soltanto la contribuente vi risiedeva e dimorava, la stessa non poteva invocare il riconoscimento dell’agevolazione per abitazione principale.

La Corte ha pertanto:

  • accolto il ricorso del Comune;
  • cassato la sentenza impugnata;
  • deciso la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.;
  • rigettato il ricorso introduttivo della contribuente.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha definito direttamente la controversia senza rinvio.

Spese processuali

La Corte ha disposto la compensazione delle spese dei giudizi di merito, ravvisando giusti motivi nell’alterno esito dei precedenti giudizi di merito e del giudizio di legittimità.

Le spese del giudizio di Cassazione sono state invece poste a carico della contribuente e liquidate in:

  • Euro 1.000,00 per compensi;
  • Euro 200,00 per esborsi;
  • maggiorazione del 15% per spese generali;
  • ulteriori accessori di legge.

Data della decisione

La decisione è stata deliberata a Roma in camera di consiglio il 23 novembre 2017 e depositata in cancelleria il 9 gennaio 2018. La motivazione è stata redatta in forma semplificata.

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