Ordinanza del 09/01/2018 n. 313 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate e rigetta il secondo. Esclude l’obbligo di contraddittorio preventivo per l’imposta di registro in assenza di una specifica previsione normativa, riconosce la necessità di valutare la causa reale dell’operazione ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 e rileva l’omesso esame della doglianza relativa alla mancata destinazione dell’immobile ricostruito ad abitazione principale. La sentenza viene cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Bolzano, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate su revoca delle agevolazioni prima casa e del prezzo-valore nell’acquisto di fabbricato con terreni pertinenziali
Revoca delle agevolazioni prima casa e del regime prezzo-valore
Il documento riguarda il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato a Hxxxx Gxxxx e Txxxx Sxxxxx. L’avviso aveva disposto la revoca dell’agevolazione prima casa e del regime di tassazione basato sul prezzo-valore applicati all’acquisto di un appartamento con terreni pertinenziali.
La Commissione d’appello aveva ritenuto illegittimo l’avviso per il mancato rispetto del contraddittorio preventivo, reputando applicabile il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Aveva inoltre ritenuto che i contribuenti avessero agito correttamente, escludendo che la cessione di un fabbricato successivamente demolito potesse essere qualificata come trasferimento di terreno edificabile ai fini degli artt. 67, comma 1, lett. b), e 17, comma 1, lett. g-bis), del D.P.R. n. 917/1986.
Primo motivo: contraddittorio preventivo
L’Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sostenendo che la Commissione d’appello avesse erroneamente applicato il termine dilatorio di sessanta giorni e richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 132/2015, anziché i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24823/2015.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura. Ha ribadito che:
- l’obbligo generale di contraddittorio preventivo opera esclusivamente per i tributi armonizzati;
- per i tributi non armonizzati è necessaria una specifica previsione normativa;
- in materia di imposta di registro, l’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 non costituisce una norma antielusiva in senso stretto, analoga all’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973;
- l’art. 20 del testo unico dell’imposta di registro contiene una regola interpretativa relativa alla portata oggettiva e agli effetti giuridici degli atti.
Secondo la Corte, l’avviso relativo all’imposta di registro non era quindi soggetto al contraddittorio preventivo previsto dall’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, né poteva ritenersi applicabile, nella fattispecie, l’art. 12 della legge n. 212/2000. La Commissione d’appello ha pertanto errato nell’annullare l’atto per tale ragione.
Secondo motivo: asserita extrapetizione
Con il secondo motivo l’Agenzia ha dedotto il vizio di extrapetizione, sostenendo che la Commissione d’appello, invece di esaminare la contestazione relativa all’indebito utilizzo dell’agevolazione prima casa in presenza dell’intento di demolire l’immobile e costruirne uno nuovo, avesse deciso una diversa questione concernente la plusvalenza.
La censura è stata respinta. La Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse comunque affrontato la questione sostanziale posta dall’impugnazione dell’Ufficio, utilizzando principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di plusvalenza. Tale scelta non integra extrapetizione; potrebbe eventualmente configurare una violazione di legge o un’omessa pronuncia su una diversa questione proposta in appello, ma tali vizi non erano oggetto della specifica censura formulata con il secondo motivo.
Terzo motivo: qualificazione dell’operazione ai fini dell’imposta di registro
Il terzo motivo, fondato sulla violazione degli artt. 20, 51, comma 3, e 52 del D.P.R. n. 131/1986, nonché degli artt. 1322 e 1362 c.c., è stato accolto.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in materia di imposta di registro, la vendita di un terreno con un fabbricato vetusto sovrastante può essere riqualificata come vendita di terreno edificabile quando, dopo l’acquisto, venga richiesta una concessione edilizia per la costruzione di un nuovo immobile previa demolizione del fabbricato esistente. In tal caso l’imposta deve essere rettificata in funzione degli effetti giuridici oggettivamente prodotti dall’operazione. Sono stati richiamati, tra gli altri, i precedenti Cass. n. 24799/2014, n. 16983/2015 e n. 12062/2016.
L’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 stabilisce che l’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche quando questi non corrispondano al titolo o alla forma apparente. Ne deriva che, ai fini fiscali, deve essere attribuita prevalenza:
- alla causa reale dell’operazione economica;
- all’effettiva regolamentazione degli interessi perseguiti dalle parti;
- agli elementi e alle circostanze di fatto rilevanti, anche diversi dal contenuto letterale del contratto, secondo il criterio interpretativo dell’art. 1362 c.c.
La Corte ha osservato che, nella determinazione del trattamento fiscale, i concetti privatistici di autonomia negoziale costituiscono soltanto elementi della fattispecie tributaria. La Commissione d’appello non si è conformata a tali principi e ha erroneamente utilizzato una giurisprudenza riferita a un ambito diverso, senza valutare adeguatamente la possibile causa reale dell’operazione e i suoi effetti oggettivi.
Quarto motivo: omesso esame della questione relativa all’abitazione principale
Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente fondato. L’Agenzia aveva dedotto la nullità della sentenza per il mancato esame di uno specifico motivo d’appello relativo all’erronea applicazione del beneficio prima casa.
La contestazione riguardava, in particolare, la mancata destinazione dell’immobile ricostruito ad abitazione principale da parte dei contribuenti. La Commissione Tributaria Regionale non aveva esaminato tale doglianza, omettendo completamente di pronunciarsi su una questione specificamente proposta in appello.
La Corte ha quindi rilevato un vizio della decisione derivante dall’omessa pronuncia sulla questione concernente i presupposti per il mantenimento dell’agevolazione prima casa rispetto all’immobile ricostruito.
Esito del giudizio e rinvio
In conclusione, la Corte di cassazione ha:
- accolto il primo motivo, relativo al contraddittorio preventivo;
- rigettato il secondo motivo, relativo all’extrapetizione;
- accolto il terzo motivo, concernente la riqualificazione dell’operazione ai fini dell’imposta di registro;
- accolto il quarto motivo, relativo all’omesso esame della questione sulla destinazione dell’immobile ricostruito ad abitazione principale.
La sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Bolzano. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia alla luce dei principi affermati dalla Corte, nonché provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 9 gen 2018Ordinanza del 09/01/2018 n. 303 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 10 gen 2018Ordinanza del 10/01/2018 n. 327 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 10 gen 2018Ordinanza del 10/01/2018 n. 326 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 12 gen 2018Ordinanza del 12/01/2018 n. 622 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 15 gen 2018Ordinanza del 15/01/2018 n. 27 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 16 gen 2018Ordinanza del 16/01/2018 n. 26 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →