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Ordinanza

Ordinanza del 10/01/2018 n. 327 - Corte di Cassazione

Contenzioso - impugnazione - Ricorso per Cassazione e ricorso per revocazione ordinaria - Richiesta di riunione delle due impugnazioni - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTR Toscana che aveva dichiarato inammissibile la revocazione ordinaria soltanto perché la medesima sentenza era stata impugnata anche per Cassazione. La nuova formulazione dell’art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, applicabile dal 1° gennaio 2016, consente la proposizione contestuale dei due mezzi di impugnazione, secondo il modello dell’art. 398, comma 4, c.p.c. Tuttavia, i giudizi restano autonomi e non devono essere riuniti. La sentenza è cassata con rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, per l’esame nel merito della revocazione e per la regolazione delle spese.

Ricorso per Cassazione contro l’inammissibilità della revocazione ordinaria e richiesta di riunione delle impugnazioni: ammissibilità concorrente, ma autonomia dei giudizi ed esclusione della riunione.

Ammissibilità concorrente della revocazione ordinaria e del ricorso per Cassazione

La pronuncia riguarda il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1338 del 15 luglio 2016. La CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione presentato dall’Agenzia avverso la precedente sentenza della stessa Commissione n. 1644 del 9 dicembre 2015, ritenendo ostativa la contemporanea pendenza del ricorso per Cassazione contro quella decisione.

La Corte di cassazione ritiene errata tale conclusione. La proposizione del ricorso per revocazione ordinaria non è impedita dalla contestuale proposizione del ricorso per Cassazione avente a oggetto la medesima sentenza.

Normativa applicabile e riforma dell’art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992

La CTR aveva applicato il testo previgente dell’art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui la revocazione era ammessa contro sentenze riguardanti accertamenti di fatto soltanto quando non fossero ulteriormente impugnabili sul punto controverso o non fossero state impugnate nei termini.

Su tale base, la CTR aveva richiamato il precedente orientamento della Corte di cassazione, secondo cui la revocazione era inammissibile quando la sentenza fosse ancora impugnabile o fosse stata impugnata con i mezzi ordinari di gravame, come affermato, tra le altre, da Cass. n. 5827 del 2011.

Tale disciplina è stata modificata dall’art. 9, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156. Il nuovo art. 64, comma 1, stabilisce che le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell’art. 395 c.p.c., senza riprodurre la precedente limitazione connessa alla non ulteriore impugnabilità o alla mancata proposizione dei mezzi ordinari.

La nuova disposizione si applica dal 1° gennaio 2016, secondo quanto previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 156/2015. Essa era quindi applicabile al ricorso per revocazione presentato dall’Agenzia delle entrate il 24 settembre 2016. La relazione illustrativa al decreto ha chiarito che le modifiche si applicano anche ai giudizi in corso, non essendo stata ritenuta opportuna una limitazione ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della riforma. Una disciplina differenziata avrebbe infatti determinato la coesistenza di due riti, con conseguenti incertezze interpretative.

Rapporto con il processo civile

La Corte afferma che il nuovo art. 64, comma 1, deve essere interpretato in modo analogo alla disciplina del processo civile ordinario.

In particolare, rileva l’art. 398, comma 4, c.p.c., secondo cui la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per Cassazione né il procedimento relativo a tale ricorso. La disposizione è applicabile al processo tributario in forza dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

Da tale coordinamento normativo deriva che:

  • la revocazione ordinaria prevista dall’art. 395 c.p.c. può essere proposta contro una sentenza della CTR anche quando la stessa decisione sia stata impugnata per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c.;
  • la contemporanea pendenza dei due giudizi non determina l’inammissibilità della revocazione;
  • il precedente orientamento formatosi sul testo previgente dell’art. 64 non è più applicabile alla disciplina riformata.

La Corte richiama, a sostegno dell’interpretazione, Cass. Sezioni Unite n. 2039 del 1967, Cass. n. 5480 del 1998, in tema di sospensione del termine per il ricorso per Cassazione, Cass. n. 14717 del 2001, in tema di litispendenza tra i due giudizi, e Cass. n. 23445 del 2014, sull’autonomia delle impugnazioni.

Autonomia dei giudizi e rigetto della richiesta di riunione

L’Agenzia delle entrate aveva chiesto la riunione del ricorso per Cassazione con l’altro ricorso per Cassazione proposto contro la sentenza oggetto di revocazione.

La richiesta è stata respinta. Secondo la Corte, le due impugnazioni sono assolutamente autonome, poiché hanno oggetti e presupposti differenti. In particolare, il presente giudizio riguarda una questione di rito, ossia l’ammissibilità del ricorso per revocazione ordinaria, mentre l’altro giudizio concerne il merito della sentenza impugnata per Cassazione.

L’esame dell’ammissibilità della revocazione non è quindi né precluso né pregiudicato dalla trattazione del ricorso per Cassazione. La contestuale proposizione dei due mezzi di impugnazione consente la loro coesistenza, ma non comporta la necessità né l’opportunità della riunione.

Esito processuale

La Corte considera fondato l’unico motivo di ricorso, dedotto per nullità della sentenza e del procedimento di appello, in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 64 del D.Lgs. n. 546/1992 e 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

Con ordinanza a motivazione semplificata, adottata il 5 dicembre 2017 e depositata il 10 gennaio 2018, la Corte:

  • accoglie il motivo di ricorso;
  • cassa la sentenza della CTR Toscana n. 1338 del 15 luglio 2016;
  • rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione;
  • demanda al giudice del rinvio l’esame nel merito del ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle entrate;
  • demanda inoltre al giudice del rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

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