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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22452/2021 del 06/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La controversia origina da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla società poi in amministrazione straordinaria per ottenere la declaratoria di inefficacia di pagamenti ritenuti eseguiti in pregiudizio della massa, per l'importo di Euro 1.000.143,91. Il Tribunale di Roma accolse parzialmente la domanda. La società convenuta propose appello, ma la Corte d'appello di Roma dichiarò l'impugnazione inammissibile per asserito difetto di specificità dei motivi. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. nella formulazione anteriore alla riforma del 2012 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'appello era sufficientemente specifico perché contestava, da un lato, l'inesistenza dei pagamenti oggetto della domanda e, dall'altro, la conoscenza dello stato di insolvenza, e che la Corte territoriale aveva applicato un criterio eccessivamente rigoroso di ammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel regime anteriore alla novella del 2012, la specificità dei motivi di appello non richiede formule sacramentali né un'analisi critica minuziosa, essendo sufficiente che dall'atto emergano, anche sinteticamente, i capi impugnati e le ragioni della richiesta di riforma, in modo da consentire la precisa individuazione delle censure. Ha inoltre rilevato che la valutazione della specificità va commisurata alla motivazione della sentenza impugnata e che, quando si contesti la valutazione di prove documentali, è sufficiente indicare i punti del riesame richiesto. Poiché l'atto di appello trascritto nel ricorso risultava idoneo a contestare la decisione di primo grado, la declaratoria di inammissibilità è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342, comma 1, c.p.c.

    formulazione anteriore alla novella del 2012

    Per l'appello anteriore alla riforma del 2012 è sufficiente l'esposizione, anche sommaria, delle ragioni di fatto e di diritto della censura; non è richiesto un particolare rigore formale, purché siano individuabili i punti contestati e le ragioni della riforma.

  • art. 2697 c.c.

    La censura lo richiama insieme all'art. 342 c.p.c. ma la Corte risolve la questione principalmente sul requisito di specificità dei motivi di appello e sulla corretta individuazione delle censure.

  • art. 67, comma 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    La disposizione è richiamata quale base dell'azione revocatoria fallimentare proposta in primo grado.

  • art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    La Corte precisa che la modifica normativa incide sulla formulazione dell'art. 342 c.p.c., ma nel caso si applica la disciplina anteriore ratione temporis.

Massime di principio

  • Nel regime anteriore alla riforma del 2012, l'appello è ammissibile se l'atto consente di comprendere, anche sinteticamente, quali capi della decisione siano censurati e per quali ragioni si chiede la riforma, senza necessità di formalismi o di una confutazione analitica di ogni passaggio della sentenza di primo grado.
  • La valutazione della specificità dei motivi di appello va compiuta in concreto, in rapporto alla ampiezza e al grado di articolazione della motivazione di primo grado: motivazioni generiche o scarne consentono censure più sintetiche.
  • Quando l'impugnazione investe la valutazione di prove documentali, ai fini dell'ammissibilità è sufficiente indicare i punti della decisione che si intendono rimettere al riesame del giudice di secondo grado, senza una minuta critica di tutte le conclusioni del primo giudice.
  • L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità non può essere dichiarata se dall'atto di gravame emergono chiaramente le contestazioni mosse alla decisione impugnata e il contenuto essenziale delle censure.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzione revocatoria
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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