Sentenza n. 6653/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di liquidazione dell'indennizzo integrativo per l'abbattimento di 227 capi bufalini infetti da brucellosi
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania n. 6236/2024, che aveva respinto il ricorso contro il diniego dell'indennizzo integrativo previsto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale Campania n. 3/2005. Il beneficio, aggiuntivo rispetto all'indennizzo ordinario previsto dalla normativa nazionale, concerne l'abbattimento di capi appartenenti alla categoria della bufala mediterranea italiana. Il primo motivo deduceva il mancato esame di un punto decisivo, costituito dall'iscrizione dei capi abbattuti al Libro genealogico della specie bufala di razza mediterranea italiana. Il secondo motivo deduceva error in iudicando, motivazione illogica ed errata, falsa applicazione e violazione di numerose disposizioni legislative e regolamentari, nonché eccesso di potere, irragionevolezza, travisamento, sviamento e manifesta ingiustizia. In particolare, l'appellante sosteneva che dovessero essere inclusi nella categoria della bufala mediterranea italiana anche i capi nati all'estero, importati e allevati in Italia, la cui appartenenza alla razza sarebbe stata comprovata dall'iscrizione al Libro genealogico e da altra documentazione. L'ASL aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello per genericità e mancata specifica critica alla sentenza impugnata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha prescisso dall'esame dell'eccezione di inammissibilità, ritenendo l'appello infondato nel merito. Ha condiviso l'interpretazione già affermata nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4983/2026: l'indennizzo integrativo regionale è limitato alla bufala mediterranea italiana, in coerenza con la finalità promozionale della normativa regionale di tutela del patrimonio zootecnico regionale. La medesima pronuncia ha chiarito che devono poter accedere al beneficio sia i capi nati e allevati in Italia, sia quelli di discendenza estera purché nati e allevati in Italia, senza che rilevi il numero di generazioni, mentre restano esclusi i capi nati e allevati all'estero. Poiché nel caso concreto i 227 capi erano stati importati dall'Ungheria e quindi erano di provenienza straniera, essi non rientravano nella categoria tutelata, anche applicando il criterio interpretativo più favorevole elaborato dal precedente. Il diniego dell'ASL è stato pertanto ritenuto conforme alla disciplina applicabile e immune dai vizi dedotti. La sentenza di primo grado è stata confermata e l'appello respinto. Le spese sono state compensate, in ragione del recente assestamento della giurisprudenza sulla questione.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, l.r. Campania 1 febbraio 2005, n. 3
indennizzo integrativo per l'abbattimento di capi di “bufala mediterranea italiana”
La disposizione riconosce un beneficio regionale aggiuntivo rispetto all'indennizzo ordinario previsto dalla normativa nazionale e lo limita ai capi appartenenti alla categoria della bufala mediterranea italiana.
art. 34 l.r. Campania 26 luglio 2002, n. 15
La disposizione concorre a definire la finalità di tutela e promozione del patrimonio zootecnico regionale, rilevante per l'interpretazione della disciplina dell'indennizzo integrativo.
art. 6 l. 27 dicembre 1981, n. 296
Citata dall'appellante tra le norme asseritamente violate; il Consiglio di Stato non ne ha accolto la dedotta violazione.
art. 23 d.m. 29 gennaio 1994, n. 651
Citata dall'appellante tra le norme asseritamente violate; il Consiglio di Stato non ne ha accolto la dedotta violazione.
d.m. 429/1997
Richiamato dall'appellante nel secondo motivo; la decisione non ravvisa una violazione rilevante ai fini dell'indennizzo.
d.G.R. Campania n. 147 del 24 marzo 2020
Indicata dall'appellante come disciplina applicabile ratione temporis; la decisione non la interpreta in senso idoneo a fondare la spettanza del beneficio per capi nati e allevati all'estero.
l. 27 dicembre 2002, n. 292
Richiamata quale fonte dei principi di tutela posti a fondamento della finalità promozionale della disciplina regionale.
art. 8 o.m. 28 maggio 2015
Citata dall'appellante tra le norme asseritamente violate; il Consiglio di Stato non ha ravvisato una violazione decisiva.
d.G.R. Campania n. 104/2022
soli capi “nati ed allevati in Italia”
Il Consiglio di Stato richiama il precedente secondo cui la delibera non può fondare l'esclusione dei capi nati e allevati in Italia soltanto perché discendenti da animali esteri o perché appartenenti a una discendenza estera oltre la terza generazione; resta invece legittima l'esclusione dei capi nati e allevati all'estero.
art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dall'appellante in relazione ai principi dell'azione amministrativa; la censura è stata ritenuta infondata.
art. 97 Cost.
Richiamato dall'appellante in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; non è stata ravvisata una violazione.
art. 26 c.p.a.
Utilizzato, unitamente all'art. 92 c.p.c., quale base per la compensazione delle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
Applicato per compensare le spese in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, individuate nel recente consolidamento della giurisprudenza.
Massime di principio
- L'indennizzo integrativo previsto dalla normativa regionale campana per l'abbattimento di capi bufalini è finalizzato alla tutela e alla promozione del patrimonio zootecnico regionale e spetta esclusivamente per capi riconducibili alla categoria della bufala mediterranea italiana.
- Ai fini dell'accesso all'indennizzo integrativo, l'esclusione dei capi di discendenza estera non può essere fondata sul solo fatto che essi discendano da animali provenienti dall'estero o sul numero di generazioni considerato; devono invece essere ammessi i capi nati e allevati in Italia, purché la loro appartenenza alla razza tutelata sia comprovata, anche mediante l'iscrizione al Libro genealogico.
- Sono legittimamente esclusi dall'indennizzo integrativo i capi nati e allevati all'estero, anche se successivamente importati e allevati in Italia, poiché non rientrano nella categoria della bufala mediterranea italiana delimitata dalla disciplina regionale.
- Il criterio dell'iscrizione al Libro genealogico può assumere valore presuntivo dell'appartenenza alla razza della bufala mediterranea italiana, ma non consente di estendere il beneficio a capi che, in base alla ricostruzione normativa, risultino nati e allevati all'estero.
- Quando il provvedimento amministrativo risulta legittimo sulla base della corretta qualificazione dei fatti decisivi, il giudice può respingere l'appello anche prescindendo dall'esame di un'eccezione processuale, quale quella relativa alla genericità dei motivi.
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