Sentenza n. 6548/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: − del verbale conclusivo della terza seduta della conferenza dei servizi adottato dalla Regione Lazio, Direzione regionale ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti, Area Valutazione di Impatto Ambientale, identificato dal n. di registro ufficiale I.0915462.17-09-2025 e recante quale oggetto: “Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 bis del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e D.M. 52/2015 relativo al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW per una potenza complessiva di 30 MW, da realizzarsi nei comuni di Capodimonte e Marta (VT) con opere connesse ricadenti nei Comuni di Piansano, Arlena di Castro e Tuscania (VT)”; − del parere del Ministero della Cultura, Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, identificato dal n. di protocollo MIC|MIC_SABAP-VTEM_U03|17/09/2025|0014897-P e recante quale oggetto: “Comuni di Capodimonte, Marta (VT). Indizione Conferenza dei Servizi per la Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 relativo al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nei comuni di Capodimonte e Marta (VT) con opere connesse ricadenti nei comuni di Piansano, Arlena di Castro e Tuscania (VT). Riavvio del Procedimento. Società proponente Iris Rinnovabili S.r.l. - Registro elenco progetti n. 105/2022 Trasmissione Parere di competenza”; − del parere del Ministero della Cultura, Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, nella sua qualità di rappresentante unico delle amministrazioni statali, identificato dal n. di protocollo MIC|MIC_SABAP-VT-EM_U03|17/09/2025|0014898-P, dal n. di registro ufficiale della Regione Lazio E.0913361.17-09-2025 e recante quale oggetto: “Comuni di Capodimonte, Marta (VT). Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 relativo al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nei comuni di Capodimonte e Marta (VT) con opere connesse ricadenti nei comuni di Piansano, Arlena di Castro e Tuscania (VT). Società proponente Iris Rinnovabili S.r.l. Registro elenco progetti n. 105/2022 Conferenza di Servizi art. 27 bis, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della D.G.R. n.132 del 27/02/2018 PARERE DEL RAPPRESENTANTTE UNICO DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 14-TER, COMMA 4, DELLA LEGGE N.241 DEL 1990”; − del verbale della seconda seduta della conferenza dei servizi adottato dalla Regione Lazio, Direzione regionale ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti, Area Valutazione di Impatto Ambientale, identificato dal n. di registro ufficiale I.0692497.03-07-2025 recante quale oggetto: “Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 bis del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e D.M. 52/2015 relativo al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW per una potenza complessiva di 30 MW, da realizzarsi nei comuni di Capodimonte e Marta (VT) con opere connesse ricadenti nei Comuni di Piansano, Arlena di Castro e Tuscania (VT)”; − della comunicazione adottata dalla Regione Lazio, Direzione regionale ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti, Area Valutazione di Impatto Ambientale, identificata dal n. di registro ufficiale U.1081125.03-11-2025 recante quale oggetto: “Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs.152/2006 relativo al progetto di “Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW per una potenza complessiva di 30 MW, da realizzarsi nei comuni di Capodimonte e Marta (VT) con opere connesse ricadenti nei Comuni di Piansano, Arlena di Castro e Tuscania (VT)”; − di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto dalla ricorrente. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Iris Rinnovabili srl il 16\1\2026: − della Determinazione della Regione Lazio, Direzione regionale ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti, Area Valutazione di Impatto Ambientale n. G15009 dell’11 novembre 2025 recante quale oggetto: “Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs.152/2006 relativo al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW per una potenza complessiva di 30 MW, da realizzarsi nei comuni di Capodimonte e Marta (VT) con opere connesse ricadenti nei Comuni di Piansano, Arlena di Castro e Tuscania (VT). Proponente: Società Iris Rinnovabili S.r.l. Registro elenco progetti: n. 105/2022”; − della Determinazione dirigenziale della Provincia di Viterbo n. 2593 del 24 novembre 2025, identificata dal protocollo Partenza N. 45663/2025 del 25-11-2025 e recante quale oggetto: “procedimento di valutazione di impatto ambientale - provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 bis del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e d.m. 52/2015 relativo al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 mw per una potenza complessiva di 30 mw, da realizzarsi nei comuni di capodimonte e marta (vt) con opere connesse ricadenti nei comuni di piansano, arlena di castro e tuscania (vt). proponente: società iris rinnovabili s.r.l. registro elenco progetti via: n. 105/2022. prat.n. 628/ener - presa d'atto lavori della conferenza di servizi”; − della Determinazione della Regione Lazio, Direzione regionale ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti, Area Valutazione di Impatto Ambientale n. G16098 del 28 novembre 2025 recante quale oggetto: “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs.152/2006 relativo al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW per una potenza complessiva di 30 MW, da realizzarsi nei comuni di Capodimonte e Marta con opere connesse ricadenti nei Comuni di Piansano, Arlena di Castro e Tuscania, Provincia di Viterbo (VT). Proponente: Società Iris Rinnovabili S.r.l. Registro elenco progetti: n. 105/2022”; − di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto dalla ricorrente; - degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti, pareri, verbali della conferenza di servizi e determinazioni regionali e provinciali conclusivi in senso negativo del procedimento VIA-PAUR relativo a un impianto eolico da 30 MW
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il diniego di compatibilità ambientale e la conclusione negativa del PAUR, deducendo, tra l'altro, violazione della disciplina paesaggistica e ambientale, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti per avere il Ministero della Cultura considerato il progetto originario anziché quello modificato; illegittimo richiamo alla D.G.R. Lazio n. 171/2023, già annullata; erronea necessità dell'autorizzazione paesaggistica; asserita natura non vincolante del parere ministeriale; contraddittorietà tra il parere favorevole condizionato della Direzione urbanistica e il successivo dissenso del rappresentante unico regionale; illegittima valutazione della saturazione territoriale e del cumulo degli impianti FER; violazione del dovere di dissenso costruttivo, del soccorso istruttorio, dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e leale collaborazione; disparità di trattamento rispetto ad altri progetti; tardività degli atti adottati dopo il termine originariamente previsto per la conferenza di servizi. Con i motivi aggiunti contestava inoltre l'utilizzo, nella determinazione negativa di VIA, delle interferenze con un progetto fotovoltaico e con impianti eolici esistenti, l'applicazione delle distanze 3D/5D previste dal D.M. 10 settembre 2010, la valutazione del vincolo idrogeologico sulla base di elaborati non aggiornati e la ritenuta necessità della VIA negativa quale presupposto per il PAUR.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che l'esito negativo della conferenza di servizi non dipendesse esclusivamente dal parere del Ministero della Cultura, ma da una pluralità di criticità autonomamente espresse dalle amministrazioni: interferenze visive e paesaggistiche degli aerogeneratori W004 e W005 con aree tutelate, insufficiente superamento delle criticità mediante le modifiche progettuali, saturazione del contesto territoriale per la concentrazione di impianti FER, profili relativi al vincolo idrogeologico, agli espropri, alla viabilità e agli scarichi. Il parere ministeriale è stato ritenuto riferito anche al progetto modificato, poiché il rappresentante del Ministero aveva esaminato le modifiche del 2023 e confermato la necessità dell'autorizzazione paesaggistica. Il richiamo alla D.G.R. n. 171/2023 è stato considerato meramente ricognitivo di un dato fattuale sulla saturazione territoriale, non applicazione della disciplina dispositiva della delibera annullata. La necessità dell'autorizzazione paesaggistica è stata ritenuta coerente con l'interferenza dei rotori con aree tutelate e con la più ampia proiezione visiva del paesaggio rispetto alla sola perimetrazione fisica del vincolo. È stata esclusa la violazione del soccorso istruttorio, poiché la società aveva avuto un ampio contraddittorio, aveva ricevuto richieste di chiarimenti e integrazioni ed era stata invitata anche a una rimodulazione sostanziale del progetto. Il rinvio della seduta conclusiva al 17 settembre 2025 è stato ritenuto legittimo e conforme alla leale collaborazione. Gli atti e i pareri negativi erano stati adottati prima o durante l'ultima seduta della conferenza e non ricadevano, pertanto, nella regola di inefficacia degli atti tardivi prevista dall'art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990. I motivi aggiunti sono stati respinti anche perché la determinazione regionale era plurimotivata: le ragioni ostative erano state oggetto di contraddittorio e, comunque, le ulteriori motivazioni fondate sulle criticità paesaggistiche e ambientali erano autonomamente sufficienti a sorreggere il diniego. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate complessivamente in euro 5.000,00, di cui euro 2.500,00 in favore delle amministrazioni resistenti ed euro 2.500,00 in favore della controinteressata.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Il proponente presenta all'Autorità competente un'istanza [...] allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.
Disciplina il PAUR regionale e la conferenza di servizi finalizzata all'acquisizione della VIA e degli ulteriori titoli abilitativi necessari al progetto.
art. 14-ter l. 241/1990
Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
La regola sull'assenso senza condizioni opera nei casi previsti dalla norma; non impedisce l'espressione tempestiva di pareri negativi prima o durante l'ultima seduta della conferenza.
art. 2, comma 8-bis l. 241/1990
Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate [...] successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7 [...] sono inefficaci.
La sanzione di inefficacia riguarda gli atti adottati dopo l'ultima riunione della conferenza; non si applica ai pareri espressi prima o nella seduta conclusiva.
art. 146 d.lgs. 42/2004
L'autorizzazione paesaggistica è stata ritenuta necessaria per le interferenze degli aerogeneratori con aree tutelate, anche considerando l'impatto visivo esteso dell'opera.
art. 142, comma 1, lett. c) e g), d.lgs. 42/2004
Le aree tutelate ai sensi delle lettere c) e g), interessate dalla proiezione dei rotori e dall'area boscata, rilevano ai fini della necessità dell'autorizzazione paesaggistica.
art. 3 d.lgs. 190/2024
I progetti relativi agli impianti FER sono considerati di interesse prevalente, salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio e sul patrimonio culturale.
La prevalenza dell'interesse energetico non esclude un giudizio negativo quando risultino effetti ambientali, paesaggistici o culturali significativi; nel caso concreto il progetto è stato ritenuto non assorbibile per saturazione e cumulo.
art. 21 d.lgs. 152/2006
È richiamato nel quadro della valutazione ambientale e dell'istruttoria sugli impatti del progetto, inclusi gli effetti cumulativi.
D.M. 10 settembre 2010, Allegato 4, punto 3
L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico.
L'impatto visivo e cumulativo degli impianti eolici costituisce elemento rilevante nella valutazione ambientale e paesaggistica.
Massime di principio
- Nel procedimento PAUR, l'esito negativo della conferenza di servizi può essere legittimamente fondato su una pluralità di criticità autonomamente espresse dalle amministrazioni competenti; non è necessario che il dissenso derivi esclusivamente dal parere dell'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica.
- Il parere paesaggistico può riferirsi legittimamente al progetto modificato quando l'amministrazione abbia preso espressamente atto delle modifiche progettuali e abbia motivato perché esse non eliminano le interferenze con aree tutelate.
- Per opere eoliche di rilevante impatto visivo, la valutazione paesaggistica può estendersi alla proiezione spaziale e alla visuale d'insieme dell'opera, anche oltre la perimetrazione fisica delle aree sottoposte a vincolo, considerando gli effetti cumulativi e l'intervisibilità con impianti esistenti o previsti.
- L'annullamento di una delibera contenente dati sulla saturazione territoriale non impedisce alle amministrazioni di utilizzare tali dati come elementi fattuali e ricognitivi, purché il diniego sia fondato su una valutazione concreta e autonoma degli impatti del progetto e non sull'applicazione della portata prescrittiva della delibera annullata.
- La disciplina sull'inefficacia degli atti adottati dopo l'ultima riunione della conferenza di servizi non si applica ai pareri espressi prima o durante la seduta conclusiva; il differimento della seduta è legittimo se tempestivamente comunicato e funzionale alla partecipazione delle amministrazioni, nel rispetto della leale collaborazione.
- Un provvedimento amministrativo plurimotivato non è annullabile quando almeno una delle ragioni autonome poste a fondamento della decisione risulti legittima e sufficiente a sorreggerla.
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