Sentenza del 13/05/2016 n. 9842 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio, che aveva ritenuto legittime: 1) le note di credito emesse dalla società oltre un anno dopo la fatturazione, con conseguente riduzione dell'imponibile IVA; 2) la detrazione dell'IVA relativa a spese di rappresentanza per beni di costo unitario inferiore a lire 50.000, applicando retroattivamente la disciplina introdotta dalla legge n. 388 del 2000. La Cassazione ha ritenuto che la variazione in diminuzione dell'IVA, quando deriva da un accordo sopravvenuto tra le parti o da inesattezze nella fatturazione, debba essere effettuata entro un anno dall'operazione, salvo i diversi casi tassativamente previsti dalla legge. Ha inoltre escluso la retroattività della nuova disciplina sulla detraibilità delle spese di rappresentanza, trattandosi di norma innovativa e non interpretativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo motivo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessarie ulteriori valutazioni di fatto, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della società contro l'avviso di accertamento. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26
"Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti"
La variazione in diminuzione dell'imponibile o dell'IVA richiede la presenza di uno degli eventi previsti dalla norma. Quando la variazione dipende da un accordo sopravvenuto tra le parti, deve essere effettuata entro un anno dalla fatturazione. Il contribuente deve provare i presupposti della variazione e indicare una causale idonea a collegare la nota di credito all'operazione originaria.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21
La norma rileva in tema di inesattezze della fatturazione; anche in tale ipotesi la variazione collegata a un accordo sopravvenuto deve rispettare il limite temporale previsto dall'art. 26.
Direttiva 77/388/CEE, art. 21
Richiamata nel motivo di ricorso in materia di rettifica della base imponibile e dell'imposta IVA.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 9 e 72
Richiamata nel motivo di ricorso con riferimento ai principi europei sulla nozione di soggetto passivo e sulla determinazione della base imponibile IVA.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis 1, comma 1, lett. h)
Prevede limitazioni alla detrazione dell'IVA per determinate spese, comprese le spese di rappresentanza, secondo la disciplina vigente nel periodo d'imposta considerato.
Legge n. 388 del 2000, art. 31, comma 1, lett. a), n. 2
"tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila"
Ha introdotto una nuova ipotesi di detraibilità dell'IVA per beni di costo unitario non superiore a lire 50.000 acquistati nell'ambito di spese di rappresentanza. La disposizione è innovativa e non può essere applicata a operazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
Legge n. 388 del 2000, art. 158
La disposizione ha stabilito l'entrata in vigore della nuova disciplina dal 1° gennaio 2001; pertanto non era applicabile alle spese sostenute nell'anno d'imposta 2000.
Legge n. 212 del 2000, art. 3, e art. 11 delle preleggi
Richiamate in relazione ai principi di efficacia temporale delle norme e al divieto di applicazione retroattiva delle disposizioni fiscali innovative.
Massime di principio
- Le note di credito IVA non possono essere utilizzate oltre il termine annuale quando la riduzione dell'operazione deriva da un accordo sopravvenuto tra le parti; il contribuente deve dimostrare documentalmente l'evento e il collegamento con la fattura originaria.
- La semplice indicazione generica di "vendita non effettuata" nella nota di credito non dimostra, da sola, che ricorra una delle ipotesi che consentono di superare il limite temporale previsto dalla legge.
- Per applicare una variazione in diminuzione è necessario che la causale della nota di credito sia precisa e riconducibile a un evento previsto dalla disciplina IVA; in caso contrario opera il termine ordinario di un anno.
- Una norma fiscale che introduce una nuova possibilità di detrazione è, di regola, innovativa e si applica solo dal momento della sua entrata in vigore, non alle operazioni anteriori.
- Le prassi o risoluzioni amministrative non possono estendere una disciplina agevolativa a fattispecie diverse da quelle espressamente considerate né derogare ai limiti temporali stabiliti dalla legge.
- In caso di contestazione, l'onere di provare i presupposti della variazione IVA e della detrazione spetta al contribuente, mediante registrazioni contabili complete e altri mezzi di prova idonei.
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