Ordinanza n. 3126/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'assunzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e ordinanza cautelare del TAR Lazio-Roma che non aveva accolto la tutela richiesta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio-Roma, concernente il provvedimento di diniego della sua assunzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi dedotti, ma precisa che essi riguardavano gli atti impugnati e che il TAR aveva valorizzato la discrezionalità amministrativa connotante tali atti. In sede cautelare l'appellante ha chiesto la riforma dell'ordinanza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare, che i motivi proposti in primo grado non presentassero profili di manifesta fondatezza, riservandone il compiuto esame al TAR nella sede di merito e condividendo la valorizzazione della discrezionalità amministrativa operata dal primo giudice. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalente l'interesse dell'Amministrazione a garantire l'assunzione di personale in possesso delle necessarie qualità morali e di condotta, osservando che l'appellante avrebbe potuto ottenere adeguata tutela in caso di successivo accoglimento nel merito. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre oneri.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto applicabile dal giudice per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello il giudice valuta il fumus sulla base di una cognizione sommaria e può respingere la domanda quando i motivi non presentino, prima facie, profili di manifesta fondatezza, rinviando il loro esame compiuto alla fase di merito.
- Quando il provvedimento amministrativo impugnato è connotato da discrezionalità, l'assenza di manifesta fondatezza delle censure e la valutazione già operata dal giudice di primo grado possono giustificare il rigetto della tutela cautelare, senza anticipare la decisione sul merito.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi può prevalere l'interesse dell'amministrazione a garantire l'assunzione di personale dotato delle necessarie qualità morali e di condotta, qualora il pregiudizio privato sia comunque suscettibile di adeguata riparazione in caso di successivo accoglimento del ricorso nel merito.
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