Cassazione Penale, Sentenza n. 47121/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: dopo la presentazione del ricorso il ricorrente ha espiato la pena oggetto dell'ordine (31 maggio 2022), pertanto la finalità utile dell'impugnazione è venuta meno e il Tribunale non ha esaminato nel merito le contestazioni sulla notifica. Non sono state imposte al ricorrente spese processuali né sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti per presunta irregolarità della notifica eseguita in Romania a mezzo piego raccomandato: la firma sulla cartolina di ricevuta non sarebbe riconducibile al condannato, come attestato dalla consulenza tecnica di parte
Norme richiamate
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
La nozione di interesse a impugnare è requisito soggettivo dell'impugnazione; va intesa in termini utilitaristici e deve sussistere in modo immediato, concreto e attuale sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando sia sopravvenuta carenza di interesse, consentendo al giudice di non entrare nel merito se la finalità dell'impugnazione è venuta meno
Giurisprudenza (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011 e pronunce collegate)
Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj) e altre Sez. U. citate
La giurisprudenza ha delineato il concetto di 'carenza d'interesse sopraggiunta': l'interesse all'impugnazione deve persistere fino alla decisione; se mutata la situazione di fatto o di diritto che assorbe la finalità dell'impugnante, l'appello può essere dichiarato inammissibile
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare deve essere attuale al momento della decisione: se la decisione richiesta non può più produrre effetti utili (es. pena già espiata), l'impugnazione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
- La contestazione della regolarità della notifica perde efficacia come motivo di impugnazione quando, per fatti sopravvenuti, l'annullamento non produce più un vantaggio concreto per il ricorrente
- Il giudice dell'esecuzione può dichiarare l'inammissibilità senza esaminare il merito se sussiste la sopravvenuta mancanza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.1 lett. a)
- La mancata condanna alle spese processuali può essere giustificata se non sussiste una soccombenza neppure virtuale del ricorrente
- Per preservare l'interesse a impugnare in situazioni analoghe è utile chiedere tempestivamente misure cautelari o sospensive o proporre rimedi prima che la pena venga eseguita, in modo che l'annullamento possa ancora determinare un vantaggio concreto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46973/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46975/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46976/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46979/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46981/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46983/2022 del 13/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →