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Sentenza

Sentenza n. 50/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 107/2024 in data 26 marzo 2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.

Giustizia amministrativa202500476

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Piacenza che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 107/2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione Civile, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente, per l’importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, e aveva condannato l’Amministrazione a mettere a sua disposizione la carta o altro strumento equipollente. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 4 settembre 2024 e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro sessanta giorni, l’accredito complessivo di 1.000 euro oltre interessi legali e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito. È stato inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l’omessa esecuzione da parte dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza del Tribunale di Piacenza entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza amministrativa. Ha respinto la richiesta di riconoscimento degli interessi legali, poiché la sentenza da eseguire non disponeva in materia e il giudice dell’ottemperanza non può integrare il contenuto precettivo del giudicato del giudice ordinario; inoltre, non era stata proposta la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. per la condanna al pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione della ricorrente successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il giudicato del giudice ordinario e ha nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’attuazione delle pronunce giurisdizionali non eseguite.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza

    La specifica azione di condanna per rivalutazione e interessi maturati dopo il giudicato non era stata proposta; la domanda formulata per interessi dalla maturazione del credito sino al saldo è stata pertanto respinta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il termine risultava decorso nel caso concreto.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    La ricorrente ha richiamato tali disposizioni quanto alle modalità e funzionalità della carta elettronica del docente; il TAR ha ordinato l’esecuzione nei modi imposti dalla sentenza del giudice ordinario, senza integrare il relativo precetto.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere, in sede di ottemperanza, della mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti, una volta decorso il termine legalmente previsto per l’esecuzione da parte delle amministrazioni pubbliche.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve limitarsi ad attuare il contenuto precettivo della sentenza da eseguire e non può integrarlo riconoscendo obblighi ulteriori, come interessi o rivalutazione, non previsti dal giudicato del giudice ordinario.
  • La richiesta di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato deve essere proposta mediante la specifica azione di condanna prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a.; la mera richiesta di interessi dalla maturazione del credito sino al saldo non consente al giudice dell’ottemperanza di ampliare il contenuto della pronuncia eseguita.
  • In caso di persistente inottemperanza dell’Amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento a una specifica comunicazione della parte interessata.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, per l’attività commissariale non deve essere liquidato alcun compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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