Sentenza del 10/05/2017 n. 3276 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - Decreto ingiuntivo - Piano di rientro - Non integra atto innovativo - Misura fissa - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che il piano di rientro non costituisce un atto innovativo, poiché non modifica il rapporto contrattuale originario né crea una nuova obbligazione autonoma. Esso si limita a regolare le modalità di adempimento del debito preesistente. Pertanto, in applicazione del combinato disposto degli artt. 22 e 40 del d.P.R. 131/1986, il piano deve essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione tributaria di un piano di rientro allegato a un ricorso per decreto ingiuntivo. Occorreva stabilire se il piano introducesse un nuovo e diverso rapporto contrattuale, con conseguente applicazione dell'imposta di registro proporzionale, oppure se si limitasse a disciplinare le modalità di pagamento di un debito già esistente e già fatturato.
Norme richiamate
Art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disposizione rileva per la qualificazione fiscale degli atti collegati o enunciati, distinguendo gli atti meramente ricognitivi o esecutivi da quelli che introducono un nuovo rapporto giuridico. Nel caso concreto, il piano di rientro è stato ritenuto privo di contenuto innovativo.
Art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La norma concorre a individuare il regime dell'imposta di registro applicabile. Poiché il piano di rientro non realizza un nuovo assetto negoziale, trova applicazione la misura fissa e non quella proporzionale.
Massime di principio
- Un piano di rientro normalmente non è un atto innovativo quando riconosce un debito già esistente e si limita a stabilire termini, scadenze o modalità di pagamento.
- Per determinare l'imposta di registro occorre verificare il contenuto sostanziale dell'atto, non la sua mera denominazione o il fatto che sia allegato a un decreto ingiuntivo.
- L'imposizione proporzionale può essere giustificata solo se il piano modifica sostanzialmente il rapporto originario, sostituisce l'obbligazione precedente o introduce un'autonoma causa negoziale.
- La semplice dilazione o riorganizzazione del pagamento di importi già fatturati, senza novazione o diverso titolo contrattuale, conduce in linea generale all'applicazione dell'imposta in misura fissa.
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