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Ordinanza

Ordinanza n. 143/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (sezione quarta) n. 743 del 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il CGARS non ha definito nel merito l'appello né ha accolto o respinto espressamente la domanda cautelare. Ha ritenuto che le questioni prospettate richiedessero l'approfondimento proprio della fase di merito e, ai sensi dell'art. 119, comma 3, c.p.a., richiamato dall'art. 120, comma 9, c.p.a., ha fissato l'udienza pubblica del 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra tutte le parti.

CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 743 del 2026, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le società appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso di primo grado e hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Il testo dell'ordinanza non specifica i motivi di appello né le censure rivolte agli atti amministrativi sostanziali, limitandosi a dare atto della domanda cautelare, delle costituzioni delle parti e della necessità di approfondire le questioni prospettate nella fase di merito.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile alla domanda cautelare in appello.

  • art. 119, comma 3, c.p.a.

    Applicato per disporre la fissazione dell'udienza pubblica di merito, in ragione della necessità di approfondire le questioni prospettate.

  • art. 120, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione che estende alla controversia il regime processuale dell'art. 119, comma 3, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando, nella fase cautelare d'appello, le questioni prospettate necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito, il giudice può non definire immediatamente la domanda cautelare e fissare l'udienza pubblica di merito secondo il rito applicabile.
  • La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta tra tutte le parti quando il giudice rinvia l'approfondimento delle questioni alla fase di merito senza adottare una pronuncia definitiva sulla controversia.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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