Ordinanza n. 143/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (sezione quarta) n. 743 del 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl CGARS non ha definito nel merito l'appello né ha accolto o respinto espressamente la domanda cautelare. Ha ritenuto che le questioni prospettate richiedessero l'approfondimento proprio della fase di merito e, ai sensi dell'art. 119, comma 3, c.p.a., richiamato dall'art. 120, comma 9, c.p.a., ha fissato l'udienza pubblica del 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra tutte le parti.
Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 743 del 2026, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
La controversia
Le società appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso di primo grado e hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Il testo dell'ordinanza non specifica i motivi di appello né le censure rivolte agli atti amministrativi sostanziali, limitandosi a dare atto della domanda cautelare, delle costituzioni delle parti e della necessità di approfondire le questioni prospettate nella fase di merito.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile alla domanda cautelare in appello.
art. 119, comma 3, c.p.a.
Applicato per disporre la fissazione dell'udienza pubblica di merito, in ragione della necessità di approfondire le questioni prospettate.
art. 120, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale disposizione che estende alla controversia il regime processuale dell'art. 119, comma 3, c.p.a.
Massime di principio
- Quando, nella fase cautelare d'appello, le questioni prospettate necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito, il giudice può non definire immediatamente la domanda cautelare e fissare l'udienza pubblica di merito secondo il rito applicabile.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta tra tutte le parti quando il giudice rinvia l'approfondimento delle questioni alla fase di merito senza adottare una pronuncia definitiva sulla controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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