Sentenza n. 27/2026 - L'aquila, Sezione 1
per la declaratoria della mancata apposizione ovvero della sopravvenuta inefficacia, da pronunciarsi anche in via incidentale, della dichiarazione di pubblica utilità resa dal Comune di Pineto per la realizzazione della strada comunale denominata Via Bolognini; nonché per l’accertamento della responsabilità del Comune di Pineto per l’occupazione illegittima e per l’irreversibile trasformazione del terreno di proprietà del ricorrente mediante la realizzazione della strada; e per la condanna del Comune di Pineto alla riconsegna dei beni illegittimamente appresi, nello stato ex ante, e al pagamento dell’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima, comprensivo di interessi e rivalutazione, e, in via gradata, per la condanna a valutare l’acquisizione del bene al patrimonio comunale, ai sensi dell’articolo 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e al risarcimento del danno da perdita da mancato godimento, da liquidarsi anche in via equitativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Occupazione e trasformazione irreversibile di un fondo privato per la realizzazione di una strada comunale, in assenza di un valido ed efficace provvedimento dichiarativo della pubblica utilità
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto di accertare la mancata apposizione o la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità relativa alla strada comunale, nonché l'illegittimità dell'occupazione e dell'irreversibile trasformazione del fondo. Ha domandato la restituzione del bene nello stato antecedente, il risarcimento del danno da occupazione illegittima, con interessi e rivalutazione, e, in via subordinata, la condanna del Comune a valutare l'acquisizione del bene al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. 327/2001, oltre al risarcimento del danno da mancato godimento. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato una deliberazione consiliare di acquisizione del fondo al patrimonio comunale; il ricorrente ha accettato il pagamento delle relative indennità e ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la pretesa azionata in via subordinata è stata integralmente soddisfatta dopo la proposizione del ricorso: il Comune ha disposto l'acquisizione del fondo al patrimonio comunale e il pagamento di euro 6.843,33 a titolo di indennità di acquisizione coattiva e di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'occupazione illegittima. Ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato la fondatezza virtuale del ricorso, ritenendolo fondato sulla base della documentazione prodotta e del riconoscimento comunale dell'illegittima occupazione e dell'irreversibile trasformazione del fondo, avvenute in assenza di un valido ed efficace provvedimento dichiarativo della pubblica utilità. Il Comune è stato condannato a rifondere al difensore antistatario del ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Disciplina l'acquisizione al patrimonio dell'amministrazione del bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, con corresponsione delle relative indennità e dell'indennizzo per il pregiudizio derivante dall'occupazione illegittima.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata, anche mediante l'acquisizione del bene occupato e il pagamento delle somme dovute.
- Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può valutare la soccombenza virtuale esaminando il merito della controversia limitatamente alla fondatezza originaria della domanda.
- L'occupazione e l'irreversibile trasformazione di un fondo privato per la realizzazione di un'opera pubblica, in assenza di un valido ed efficace provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, integrano un'occupazione illegittima imputabile all'amministrazione.
- Il riconoscimento da parte dell'amministrazione dell'illegittimità dell'occupazione e l'adozione dell'atto di acquisizione del bene, accompagnati dal pagamento delle relative indennità e dell'indennizzo, possono determinare il pieno soddisfacimento della pretesa subordinata e la conseguente cessazione della materia del contendere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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