Cassazione Penale, Sentenza n. 397/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione dei reati per prescrizione emessa 'de plano' in fase predibattimentale, lamentando l'omessa notifica della citazione a comparire e l'assenza di contraddittorio nonché l'inosservanza di norme procedurali a pena di nullità. In secondo luogo deducevano che sussisteva una causa di proscioglimento nel merito non valutata e chiedevano l'annullamento con rinvio ovvero la statuizione di merito favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la pronuncia predibattimentale d'appello che dichiara l'estinzione per prescrizione senza contraddittorio è viziata da nullità assoluta. Tuttavia, dopo l'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022, è stato riconosciuto l'interesse dei ricorrenti a proporre ricorso per cassazione contro tale pronuncia. Alla luce di ciò la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bari per il giudizio di merito (ossia per consentire il contraddittorio e la valutazione delle eventuali cause di proscioglimento).
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo; invocato sia per sostenere la declaratoria di estinzione, sia per valutare l'interesse a impugnare
art. 469 cod. proc. pen.
Disciplina del proscioglimento predibattimentale; la Corte ha rilevato che in appello non è ammessa l'applicazione di questa disciplina ex articolo 469 quando manca il contraddittorio
artt. 598, 599, 601 cod. proc. pen.
Norme sul giudizio d'appello e sulle pronunce di merito: la Corte ha ritenuto che non rinviano alla disciplina del proscioglimento predibattimentale in appello
art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.
Riferimenti alle nullità processuali; la sentenza predibattimentale emessa senza contraddittorio è stata qualificata come nullità assoluta e insanabile nelle letture richiamate
art. 568, comma 4, cod. proc. pen. (interpretazione giurisprudenziale)
Precedente indirizzo interpretativo che rendeva inammissibile il ricorso per cassazione per carenza d'interesse contro sentenze predibattimentali d'appello di estinzione per prescrizione è stato ritenuto non conforme alla Costituzione nella parte in cui veniva interpretato come impedimento all'impugnazione
Cost., art. 24, comma 2
Tutela del diritto di difesa; richiamato dalla Corte costituzionale nel bilanciamento tra difesa e durata del processo
Cost., art. 111, comma 2
Principio del giusto processo e ragionevole durata; utilizzato per valutare la legittimità costituzionale dell'interpretazione che escludeva l'impugnabilità
Corte costituzionale, sent. n. 111/2022
Ha dichiarato fondata la questione di legittimità sollevata, affermando che l'interpretazione che rendeva inammissibile il ricorso per cassazione contro sentenze predibattimentali d'appello pronunciate senza contraddittorio non è compatibile con il diritto di difesa e il giusto processo; ne consegue la possibilità di impugnare tali sentenze
Massime di principio
- Una sentenza d'appello che dichiara 'de plano' l'estinzione per prescrizione senza aver attivato il contraddittorio è affetta da nullità assoluta e, salvo prova evidente dell'innocenza, la nullità non può essere semplicemente compensata dalla mera esistenza della causa estintiva
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022 l'interessato ha titolo a proporre ricorso per cassazione contro la pronuncia predibattimentale d'appello che ha dichiarato l'estinzione dei reati senza contraddittorio
- Se l'imputato non ha rinunciato alla prescrizione e non è dimostrata in modo evidente l'innocenza, la Corte di cassazione può pronunciare la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, solo nei casi previsti dalla giurisprudenza consolidata; altrimenti la via corretta è l'annullamento e il rinvio o la rinnovazione del giudizio di merito per consentire il contraddittorio
- Per la difesa è strategico valutare la possibilità di rinunciare alla prescrizione solo se si ritiene realistico ottenere un proscioglimento di merito; viceversa si può impugnare la sentenza predibattimentale per ottenere il rimedio della rinnovazione del giudizio
- I diritti del contraddittorio e della difesa prevalgono sull'esigenza di rapidità processuale quando la mancata apertura del contraddittorio compromette il 'giusto processo', pertanto le decisioni che comprimono tali garanzie sono oggi sindacabili
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