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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 397/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione dei reati per prescrizione emessa 'de plano' in fase predibattimentale, lamentando l'omessa notifica della citazione a comparire e l'assenza di contraddittorio nonché l'inosservanza di norme procedurali a pena di nullità. In secondo luogo deducevano che sussisteva una causa di proscioglimento nel merito non valutata e chiedevano l'annullamento con rinvio ovvero la statuizione di merito favorevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la pronuncia predibattimentale d'appello che dichiara l'estinzione per prescrizione senza contraddittorio è viziata da nullità assoluta. Tuttavia, dopo l'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022, è stato riconosciuto l'interesse dei ricorrenti a proporre ricorso per cassazione contro tale pronuncia. Alla luce di ciò la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bari per il giudizio di merito (ossia per consentire il contraddittorio e la valutazione delle eventuali cause di proscioglimento).

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo; invocato sia per sostenere la declaratoria di estinzione, sia per valutare l'interesse a impugnare

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Disciplina del proscioglimento predibattimentale; la Corte ha rilevato che in appello non è ammessa l'applicazione di questa disciplina ex articolo 469 quando manca il contraddittorio

  • artt. 598, 599, 601 cod. proc. pen.

    Norme sul giudizio d'appello e sulle pronunce di merito: la Corte ha ritenuto che non rinviano alla disciplina del proscioglimento predibattimentale in appello

  • art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.

    Riferimenti alle nullità processuali; la sentenza predibattimentale emessa senza contraddittorio è stata qualificata come nullità assoluta e insanabile nelle letture richiamate

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen. (interpretazione giurisprudenziale)

    Precedente indirizzo interpretativo che rendeva inammissibile il ricorso per cassazione per carenza d'interesse contro sentenze predibattimentali d'appello di estinzione per prescrizione è stato ritenuto non conforme alla Costituzione nella parte in cui veniva interpretato come impedimento all'impugnazione

  • Cost., art. 24, comma 2

    Tutela del diritto di difesa; richiamato dalla Corte costituzionale nel bilanciamento tra difesa e durata del processo

  • Cost., art. 111, comma 2

    Principio del giusto processo e ragionevole durata; utilizzato per valutare la legittimità costituzionale dell'interpretazione che escludeva l'impugnabilità

  • Corte costituzionale, sent. n. 111/2022

    Ha dichiarato fondata la questione di legittimità sollevata, affermando che l'interpretazione che rendeva inammissibile il ricorso per cassazione contro sentenze predibattimentali d'appello pronunciate senza contraddittorio non è compatibile con il diritto di difesa e il giusto processo; ne consegue la possibilità di impugnare tali sentenze

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello che dichiara 'de plano' l'estinzione per prescrizione senza aver attivato il contraddittorio è affetta da nullità assoluta e, salvo prova evidente dell'innocenza, la nullità non può essere semplicemente compensata dalla mera esistenza della causa estintiva
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022 l'interessato ha titolo a proporre ricorso per cassazione contro la pronuncia predibattimentale d'appello che ha dichiarato l'estinzione dei reati senza contraddittorio
  • Se l'imputato non ha rinunciato alla prescrizione e non è dimostrata in modo evidente l'innocenza, la Corte di cassazione può pronunciare la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, solo nei casi previsti dalla giurisprudenza consolidata; altrimenti la via corretta è l'annullamento e il rinvio o la rinnovazione del giudizio di merito per consentire il contraddittorio
  • Per la difesa è strategico valutare la possibilità di rinunciare alla prescrizione solo se si ritiene realistico ottenere un proscioglimento di merito; viceversa si può impugnare la sentenza predibattimentale per ottenere il rimedio della rinnovazione del giudizio
  • I diritti del contraddittorio e della difesa prevalgono sull'esigenza di rapidità processuale quando la mancata apertura del contraddittorio compromette il 'giusto processo', pertanto le decisioni che comprimono tali garanzie sono oggi sindacabili

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