Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13766/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di reiezione n. 400090131889 del 30 novembre 2022 della domanda di CIG ordinaria con n. protocollo INPS.4000.16/02/2022.0077233, relativa al periodo 07 febbraio 2022 – 08 maggio 2022; - del provvedimento di reiezione n. 400090131890 del 30 novembre 2022 della domanda di CIG ordinaria con n. protocollo INPS.4000.16/02/2022.0077239, relativa al periodo 07 febbraio 2022 – 08 maggio 2022; - del provvedimento di reiezione n. 400090131891 del 30 novembre 2022 della domanda di CIG ordinaria con n. protocollo INPS.4000.16/02/2022.0077249, relativa al periodo 07 febbraio 2022 – 08 maggio 2022; - del provvedimento di reiezione n. 400090131892 del 30 novembre 2022 della domanda di CIG ordinaria con n. protocollo INPS.4000.23/05/2022.0239993, relativa al periodo 09 maggio 2022 – 07 agosto 2022; - del provvedimento di reiezione n. 400090131893 del 30 novembre 2022 della domanda di CIG ordinaria con n. protocollo INPS.4000.23/05/2022.0240000, relativa al periodo 09 maggio 2022 – 07 agosto 2022; - del provvedimento di reiezione n. 400090131894 del 30 novembre 2022 della domanda di CIG ordinaria con n. protocollo INPS.4000.23/05/2022.0240001, relativa al periodo 09 maggio 2022 – 07 agosto 2022; - dei provvedimenti di silenzio diniego formatosi in data 11 aprile 2023 sugli altrettanti ricorsi amministrativi proposti dalla società ricorrente al “Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee” c/o la Direzione Generale INPS Roma, avverso i sopra citati provvedimenti di diniego; - di ogni altro atto preordinato, conseguente, connesso e/o, comunque lesivo, anche se non conosciuto;

Giustizia amministrativa202309573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sei provvedimenti di reiezione di domande di Cassa integrazione guadagni ordinaria e i successivi provvedimenti di silenzio-diniego sui ricorsi amministrativi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente CIGO)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato sei provvedimenti dell’INPS del 30 novembre 2022, con i quali erano state respinte domande di Cassa integrazione guadagni ordinaria relative a periodi compresi tra il 7 febbraio e il 7 agosto 2022, nonché i provvedimenti di silenzio-diniego formatisi l’11 aprile 2023 sui ricorsi amministrativi proposti contro tali dinieghi. Il testo non espone ulteriori motivi specifici di illegittimità dedotti dalla ricorrente.

La decisione

Nel corso del giudizio, in data 7 agosto 2023, le istanze dirette all’erogazione dei benefici sono state accolte integralmente dall’amministrazione, senza riserve o condizioni. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo pienamente soddisfatta in corso di causa la pretesa azionata. L’INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Considerato che dai documenti depositati in atti risulta che le istanze volte all’erogazione dei benefici per cui è causa sono state accolte, senza riserve o condizioni, in data 7 agosto 2023

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio a seguito della piena soddisfazione della pretesa della parte ricorrente nel corso del processo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La norma è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l’interpretazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’amministrazione accoglie integralmente e senza riserve o condizioni la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuta piena soddisfazione dell’interesse dedotto.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso sulla domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.