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Sentenza

Sentenza n. 6688/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), 2 marzo 2026, n. 3895, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione del raggruppamento da una procedura aperta per lavori di ammodernamento tecnologico della rete autostradale, nonché contro gli atti di gara e l’aggiudicazione del lotto C1

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato l’esclusione dalla gara del RTI, deducendo, in primo luogo, che il requisito SOA nella categoria OG10 della mandante avrebbe dovuto essere parametrato alla quota di lotto concretamente aggiudicabile, pari al 60% o al 40%, e non all’intero valore del lotto, pari a 20.800.000 euro. Ha inoltre sostenuto che la clausola del disciplinare relativa alla possibilità di affidare fino al 100% del lotto a un unico aggiudicatario non fosse decisiva, trattandosi di un’ipotesi eccezionale, e ha invocato i principi di concorrenza, massima partecipazione e tassatività delle cause di esclusione. L’appellante ha altresì dedotto l’applicabilità dell’art. 97 del d.lgs. 36/2023, sostenendo che le altre imprese del raggruppamento avrebbero potuto compensare il requisito mancante mediante una modifica in riduzione del RTI, senza alterare la composizione sostanziale dell’offerta. In secondo luogo, ha contestato la rilevanza della differenza di 400 euro tra la qualificazione SOA della mandante Mancino, pari a 6.198.000 euro con incremento di un quinto, e la quota di lavori dichiarata, pari a 6.198.400 euro, qualificando lo scostamento come errore materiale dovuto all’arrotondamento di un foglio Excel e chiedendo, comunque, l’attivazione di chiarimenti o del soccorso istruttorio. Infine, ha censurato la dichiarazione di improcedibilità del motivo relativo a un’ulteriore autonoma ragione di esclusione, concernente l’omessa dichiarazione di non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni.

La decisione

L’appello è stato rigettato. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la sentenza di primo grado quanto alla necessità di riferire il requisito SOA all’intero importo del lotto. Il disciplinare prevedeva infatti che, in caso di unico aggiudicatario, la stazione appaltante potesse affidare contratti attuativi fino al 100% dell’importo posto a base di gara; pertanto, gli operatori dovevano possedere la qualificazione necessaria per l’intero valore del lotto, pari a 20.800.000 euro. È stata respinta anche la censura fondata sull’art. 97 del d.lgs. 36/2023, poiché dagli atti non risultava che il difetto del requisito fosse stato comunicato in sede di offerta, né che il raggruppamento avesse estromesso o sostituito la mandante priva della qualificazione con altro soggetto qualificato, secondo le condizioni previste dalla norma. Il giudice ha escluso che lo scostamento di 400 euro potesse essere considerato un irrilevante errore materiale: la mandante si era impegnata a eseguire lavori per un importo superiore a quello coperto dalla propria attestazione SOA, sicché l’esclusione era legittima. Non è stato esaminato nel merito il motivo relativo all’ulteriore causa di esclusione, poiché il provvedimento impugnato si fondava su plurime ragioni autonome e la censura, anche se accolta, non avrebbe determinato l’annullamento dell’esclusione; è stata quindi confermata l’improcedibilità già dichiarata dal TAR. Il capo della sentenza di primo grado relativo al difetto di legittimazione passiva del Ministero era passato in giudicato, non essendo stato impugnato. L’appellante è stata condannata alle spese in favore della stazione appaltante e dell’impresa appellata, liquidate in 5.000 euro per ciascuna; le spese nei confronti del Ministero sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, Allegato II.12 d.lgs. 36/2023

    eventuale incremento di un quinto della qualificazione SOA

    La qualificazione della mandante, incrementata di un quinto, copriva lavori OG10 fino a 6.198.000 euro, importo inferiore alla quota di 6.198.400 euro dichiarata come eseguibile.

  • art. 3 d.lgs. 36/2023

    principi di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 36/2023

    Invocato dall’appellante in relazione ai principi di concorrenza e apertura al mercato; il richiamo non conduce all’accoglimento dell’appello.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 36/2023

    le cause di esclusione possono essere poste solo favorendo l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese, compatibilmente «con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica»

    Il principio di massima partecipazione non esclude l’applicazione della causa di esclusione derivante dal mancato possesso del requisito di qualificazione necessario rispetto alle prestazioni acquisibili.

  • art. 97 d.lgs. 36/2023

    il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri

    La disposizione consente l’estromissione o sostituzione del componente privo del requisito soltanto nel rispetto delle condizioni e degli oneri previsti, tra cui la comunicazione alla stazione appaltante e l’effettiva estromissione o sostituzione; tali presupposti non risultavano adempiuti.

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    requisiti di cui all’articolo 100

    Il requisito di qualificazione richiamato dall’art. 97 è riferito ai requisiti speciali di partecipazione previsti dall’art. 100.

  • sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato 27 marzo 2019, n. 6

    la mancanza del requisito di qualificazione, in misura corrispondente alla quota di lavori cui si era impegnata la singola impresa associata, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento

    Il TAR aveva richiamato tale principio; la decisione d’appello conferma l’esito escludente nel caso concreto.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis consente alla stazione appaltante, anche in una procedura multi-operatore, di affidare a un unico aggiudicatario contratti attuativi fino all’intero importo del lotto, i concorrenti devono dimostrare il possesso della qualificazione SOA parametrata al 100% del valore posto a base di gara, non soltanto alla quota ordinariamente assegnabile al primo o al secondo classificato.
  • Il mancato possesso, da parte di una componente di un raggruppamento, del requisito di qualificazione necessario per la quota di lavori dichiarata nell’offerta giustifica l’esclusione del raggruppamento quando la disciplina dell’art. 97 del d.lgs. 36/2023 non sia stata attivata nel rispetto delle sue condizioni e dei relativi oneri comunicativi e sostitutivi.
  • La mera possibilità che altre imprese del raggruppamento possiedano il requisito mancante non consente di evitare l’esclusione se non risultano effettuate, nei tempi e nelle forme previste dall’art. 97 del d.lgs. 36/2023, la comunicazione del difetto e l’estromissione o sostituzione del componente privo del requisito.
  • Uno scostamento, anche minimo, tra l’importo dei lavori che un’impresa raggruppata dichiara di eseguire e l’importo coperto dalla sua qualificazione SOA non è irrilevante se determina l’effettivo superamento della capacità attestata; il fatto che la divergenza derivi da un errore di calcolo o da un arrotondamento non elimina il difetto del requisito di partecipazione.
  • Quando un provvedimento di esclusione è fondato su più ragioni autonome, è improcedibile per carenza di interesse il motivo diretto contro una sola di esse se l’eventuale accoglimento non potrebbe comunque comportare l’annullamento dell’esclusione sorretta dalle restanti motivazioni.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaSoccorso istruttorioSopravvenuta carenza di interesse

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