Cassazione Civile, Ordinanza n. 04389/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato un avviso di accertamento sintetico per l’anno d’imposta 2007, fondato sul possesso di indici di capacità contributiva non dichiarati: disponibilità finanziarie utilizzate per conferimenti societari in denaro, acquisto di un immobile con finanziamento, e un’autovettura intestata al coniuge con polizza assicurativa. L’Ufficio aveva determinato un reddito complessivo netto pari a euro 104.385,22, comprensivo di imposte, addizionali, interessi e sanzioni. Con tre motivi il ricorrente deduceva: (1) violazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973 e del D.M. 10.09.1992, assumendo che la CTR avesse errato nel ritenere non assolto l’onere della prova sulla rata di mutuo sproporzionata; (2) violazione dell’art. 38, comma 5, d.P.R. 600/1973, dell’art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973 e dell’art. 7, comma 1, L. 212/2000, sostenendo che la CTR si fosse limitata ad affermare apoditticamente la mancata dimostrazione della maggiore capacità reddituale necessaria per acquistare l’immobile; (3) violazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 600/1973, contestando che il redditometro fosse una mera presunzione semplice e non invece una presunzione legale relativa, e quindi che servissero ulteriori elementi probatori a sostegno dell’accertamento.
La decisione
La Corte ha respinto tutti e tre i motivi, esaminandoli congiuntamente perché tutti relativi alla disciplina dell’accertamento sintetico. Ha ribadito che il redditometro, nel testo applicabile ratione temporis, configura una presunzione legale relativa: una volta provata dall’Amministrazione la disponibilità degli specifici beni o spese-indice, non occorre altra prova sul reddito, restando al contribuente l’onere di dimostrare documentalmente che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, ovvero che le somme impiegate provengano da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. Nel caso concreto, la CTR aveva motivato in modo congruo e immune da violazioni di legge, rilevando che il contribuente aveva prodotto soltanto copie di certificazioni di presunte donazioni, senza dimostrare una reale e sufficiente capacità reddituale o la disponibilità di risorse idonee a sostenere l’acquisto dell’immobile e il mutuo per 15 anni; inoltre, nei cinque anni precedenti non erano state presentate dichiarazioni dei redditi. La Cassazione ha anche osservato che le doglianze tendevano in realtà a un nuovo giudizio di merito e che il ricorso non trascriveva né allegava adeguatamente l’atto impositivo. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
comma quarto; comma quinto; comma sesto
Disciplina l’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche; nel testo applicabile ratione temporis il redditometro consente di presumere il reddito sulla base di indici di capacità contributiva e delle spese per incrementi patrimoniali, configurando una presunzione legale relativa superabile solo con prova contraria documentale del contribuente.
D.M. 10 settembre 1992
Rileva come fonte degli indici del redditometro richiamati per la determinazione sintetica del reddito.
D.M. 19 novembre 1992
Richiamato dalla Corte nel descrivere il sistema del redditometro e gli indici di capacità contributiva.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Norma invocata dal ricorrente; la Corte non ne fa applicazione autonoma, poiché reputa infondati i motivi nel loro complesso.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Norma invocata dal ricorrente; la Corte non accoglie la censura, ritenendo congrua e sufficiente la motivazione dell’accertamento e della sentenza di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio di legittimità dedotto per violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, la disponibilità di beni o il sostenimento di spese-indice legittima la ricostruzione presuntiva del reddito senza necessità di ulteriori prove da parte dell’Amministrazione, purché sia dimostrata l’effettiva esistenza dei fattori-indice.
- Il redditometro, nel regime applicabile ratione temporis, opera come presunzione legale relativa: il giudice non può disapplicarne il valore presuntivo una volta accertata la disponibilità del bene o la spesa indice, ma deve valutare soltanto la prova contraria offerta dal contribuente.
- La prova contraria del contribuente non può risolversi nella mera allegazione di disponibilità economiche astratte o di somme transitate: occorre documentare la provenienza non reddituale delle risorse e fornire elementi oggettivi idonei a dimostrarne entità e durata del possesso.
- Per vincere l’accertamento sintetico è necessario dimostrare, con idonea documentazione, che il maggior reddito presunto deriva in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, oppure che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove già apprezzate dal giudice di appello.
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