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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34375/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario diciotto cartelle di pagamento, per un importo complessivo di euro 1.145.778,32, deducendo la nullità insanabile, qualificata come inesistenza, della notifica. In primo grado il ricorso era stato respinto perché le cartelle risultavano ritualmente notificate e l’impugnazione era ritenuta tardiva rispetto agli atti presupposti. In appello, invece, la CTR aveva accolto il gravame osservando che la documentazione dell’Agente della riscossione mostrava relate complete degli elementi essenziali, ma le copie in possesso del debitore ne erano prive, e aveva quindi ritenuto inesistente la notifica e proponibile il ricorso anche oltre i termini decadenziali. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 21 d.lgs. 546/1992, dell’art. 25 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 2712 c.c., sostenendo che: la relata sull’originale degli atti era completa; non vi era contestazione su tempo, luogo e ricevente; la mancata indicazione sulla copia consegnata al destinatario non comportava inesistenza ma, al più, irregolarità; per le cartelle redatte secondo il modello legale e sottoscritte digitalmente non erano configurabili vizi formali idonei a travolgere la notifica. Il contribuente ha resistito con controricorso, anche eccependo l’inammissibilità del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nella notificazione diretta della cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 d.P.R. 602/1973, ai fini del perfezionamento della notifica valgono le regole del servizio postale ordinario e non quelle della L. 890/1982; è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario con raccolta della firma sul registro di consegna e sull’avviso di ricevimento, senza ulteriori formalità. La CTR ha quindi errato nel considerare viziata la notifica per la sola incompletezza della relata presente sulla copia consegnata al destinatario, requisito non richiesto dalla disciplina applicabile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame della notifica delle cartelle e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte afferma che non disciplina la notifica diretta della cartella esattoriale mediante raccomandata ex art. 26 d.P.R. 602/1973.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel motivo per sostenere la tardività dell’impugnazione in assenza di vizi invalidanti della notifica.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato insieme all’art. 26 come norma sul procedimento di notifica delle cartelle di pagamento.

  • art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    consente la notificazione della cartella mediante invio diretto da parte dell’agente della riscossione con raccomandata con avviso di ricevimento.

  • art. 2712 c.c.

    richiamato nel motivo, in relazione alla documentazione prodotta e alla prova della regolarità della notificazione.

  • L. n. 890 del 1982

    la Corte esclude l’applicazione di questa disciplina alla notifica diretta della cartella esattoriale tramite raccomandata.

Massime di principio

  • Nella notifica diretta della cartella di pagamento effettuata dall’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la disciplina applicabile è quella del servizio postale ordinario prevista dall’art. 26 d.P.R. 602/1973, non quella della L. 890/1982.
  • Ai fini del perfezionamento della notifica è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario e la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del soggetto individuato come legittimato alla ricezione; non sono richiesti ulteriori adempimenti formali.
  • La validità della notificazione non è inficiata dalla sola incompletezza della relata presente sulla copia consegnata al destinatario, quando la relata sull’originale risulti completa e la consegna sia comunque provata.
  • In tema di impugnazione delle cartelle di pagamento, la tardività del ricorso resta ferma quando la notifica sia valida; il ricorso oltre i termini decadenziali è ammissibile solo se la notifica è inesistente o radicalmente nulla nei limiti previsti dall’ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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