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Sentenza

Sentenza n. 3451/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202504375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, che aveva dichiarato improcedibili alcune domande, ritenuto prescritta la pretesa risarcitoria anteriore al 20 dicembre 2013 e irricevibile quella successiva all'entrata in vigore della legge n. 128/2013

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato parzialmente prescritta e parzialmente irricevibile la domanda risarcitoria connessa alla mancata adozione del regolamento sulle procedure di reclutamento del personale AFAM previsto dall'art. 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508/1999 e dall'art. 19 del d.l. n. 104/2013, convertito dalla legge n. 128/2013. Sostenevano che l'inadempimento amministrativo fosse unitario e ultraventennale, dal 1999 al 2021, e che la legge del 2013 non avesse rimesso in termini l'Amministrazione. In via subordinata, deducevano che la pretesa riguardasse un diritto soggettivo all'adozione del regolamento, con conseguente esclusione del termine decadenziale previsto per il risarcimento della lesione di interessi legittimi. Contestavano inoltre la formulazione e la tempestività dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione. Con il secondo motivo lamentavano il mancato esame nel merito della domanda risarcitoria, sostenendo che la mancata adozione del regolamento avesse cagionato una perdita di chance, quale autonoma voce di danno patrimoniale, relativa alla possibilità di passaggio dalla seconda alla prima fascia docente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto dirimente il fatto che il d.m. n. 565/2021 avesse consentito agli appellanti di conseguire il bene della vita perseguito, ossia il passaggio dalla seconda alla prima fascia, così rendendo improcedibili le domande di accertamento del silenzio e, comunque, la pretesa risarcitoria per perdita di chance. Quanto ai termini, il Collegio ha confermato che, ai sensi dell'art. 30, comma 4, c.p.a., l'azione per il danno derivante dalla mancata adozione di un atto amministrativo, anche generale, deve essere proposta entro centoventi giorni decorrenti dall'anno successivo alla scadenza del termine per provvedere. Tale termine era già decorso quando il ricorso è stato notificato nel 2018, sia assumendo come termine iniziale quello previsto dalla legge n. 508/1999, sia assumendo quello fissato dall'art. 19 del d.l. n. 104/2013. Anche l'eventuale esclusione della rimessione in termini operata dalla disciplina del 2013 non avrebbe quindi apportato alcun vantaggio agli appellanti. Il Collegio ha inoltre escluso la configurabilità di un diritto soggettivo all'adozione del regolamento idoneo a sottrarre la domanda al termine decadenziale e ha ritenuto correttamente formulata l'eccezione di prescrizione dell'Amministrazione. Non è stato esaminato il merito della concreta sussistenza e quantificazione del danno, essendo già precluso o comunque divenuto improcedibile il relativo scrutinio. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 7, lettera e), legge n. 508/1999

    Prevede il regolamento relativo alle procedure di reclutamento del personale AFAM, la cui mancata adozione è stata posta a fondamento della domanda di accertamento e risarcimento.

  • art. 19, comma 1, d.l. n. 104/2013, convertito dalla legge n. 128/2013

    Riprende la previsione relativa al regolamento e fissa un termine di centottanta giorni per la sua adozione; il Consiglio di Stato ha ritenuto che, anche a prescindere dal suo effetto di rimessione in termini, l'azione risarcitoria proposta nel 2018 fosse comunque decaduta.

  • art. 30, comma 4, c.p.a.

    per il risarcimento dell’eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l’inadempimento. Il termine di cui al comma 3 [120 giorni] inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.

    L'azione risarcitoria per la mancata adozione di un atto amministrativo, anche di contenuto generale, deve essere proposta entro centoventi giorni dalla decorrenza dell'anno successivo alla scadenza del termine per provvedere.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    Prevede il termine di centoventi giorni richiamato dal comma 4 per la proposizione dell'azione risarcitoria.

  • d.m. n. 565/2021

    Ha trasformato le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia, previo giudizio idoneativo, consentendo agli appellanti di ottenere il bene della vita perseguito e determinando la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alle domande collegate.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 30, comma 4, c.p.a., l'azione risarcitoria derivante dalla mancata adozione di un atto amministrativo, anche generale, deve essere proposta entro centoventi giorni dopo il decorso di un anno dalla scadenza del termine per provvedere; il termine è applicabile anche quando l'inadempimento riguarda l'adozione di un regolamento attuativo.
  • Quando una disciplina successiva fissa un nuovo termine per l'adozione dell'atto amministrativo, l'eventuale contestazione dell'effetto di rimessione in termini non consente di superare la decadenza se l'azione risarcitoria è comunque stata proposta oltre il termine calcolato sulla disciplina originaria o su quella successiva.
  • La pretesa all'adozione di un regolamento amministrativo attuativo non è qualificabile, per ciò solo, come diritto soggettivo idoneo a escludere il termine decadenziale previsto per l'azione risarcitoria amministrativa.
  • Il conseguimento sopravvenuto del bene della vita perseguito mediante l'azione contro il silenzio determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione di tale domanda; ove la domanda risarcitoria sia fondata sulla perdita della possibilità di conseguire quel medesimo risultato, il conseguimento del risultato può rendere improcedibile anche tale pretesa, oltre alle eventuali preclusioni derivanti da tardività o prescrizione.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoAFAM, enti di ricerca e formazioneDanno da provvedimento illegittimoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazioneRisarcimento del danno da attività amministrativa

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