Cassazione Civile, Ordinanza n. 21497/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da cinque avvisi di accertamento relativi a ICI per gli anni 2010 e 2011 e IMU per gli anni 2012, 2013 e 2014, con i quali il Comune aveva rideterminato la superficie complessiva delle aree ricadenti in zona C/1 e, conseguentemente, la base imponibile e le maggiori imposte dovute. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; la CTR dell'Abruzzo aveva poi rigettato l'appello della contribuente. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 e della circolare ministeriale n. 3/DF del 2012, sostenendo che il valore imponibile delle aree fabbricabili non potesse essere determinato sulla base di una delibera comunale del 2001, ma dovesse essere riferito al valore venale al 1° gennaio di ciascun anno di imposta; 2) travisamento e omessa valutazione della prova, con richiamo all'art. 115 c.p.c. e al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., per non aver considerato l'indennità di esproprio corrisposta dal Comune a terreni confinanti e la circostanza che le aree fossero vicine a un sito di interesse nazionale oggetto di bonifica; 3) violazione degli artt. 5 e 13 del d.lgs. n. 472/1997, perché le sanzioni sarebbero state illegittime in difetto di consapevolezza della violazione, essendo stato comunque effettuato un versamento d'imposta, sebbene inferiore al dovuto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il regolamento comunale richiamato disciplinava la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili e non l'aliquota, ed era espressione della facoltà attribuita ai comuni dall'art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997 di predeterminare periodicamente i valori venali per zone omogenee, senza obbligo di aggiornamento annuale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo: quanto alla prima censura, perché mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione di merito del materiale probatorio; quanto alla seconda, per difetto di specificità, non essendo stata allegata la decisività del fatto né la sua deduzione nel contraddittorio processuale. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, affermando che, in materia di sanzioni tributarie, è sufficiente la coscienza e volontà della condotta e la colpa si presume, salvo prova dell'errore inevitabile; il mero pagamento parziale dell'imposta non esclude la responsabilità sanzionatoria. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
La base imponibile delle aree fabbricabili va determinata considerando i parametri legali relativi alla zona territoriale, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso, agli oneri di adattamento e ai prezzi medi di mercato di aree analoghe.
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 504/1992
Riguarda la determinazione dell'aliquota da parte del consiglio comunale; la Corte esclude che la disciplina comunale sui valori venali delle aree fabbricabili sia riconducibile a tale norma.
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 504/1992
L'imposta si determina applicando l'aliquota alla base imponibile.
art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997
Attribuisce ai comuni la facoltà, non l'obbligo, di regolamentare periodicamente e per zone omogenee i valori venali delle aree fabbricabili, al fine di limitare il potere di accertamento quando il tributo sia versato su valori non inferiori a quelli predeterminati.
art. 115 c.p.c.
Non è violato quando si contesti soltanto la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito; la norma rileva invece se siano poste a base della decisione prove non dedotte, prove legali mal valutate o elementi considerati con efficacia di piena prova senza adeguato apprezzamento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo in presenza di omesso esame di un fatto decisivo, storico e discusso tra le parti; non consente di sindacare le valutazioni di merito o di introdurre censure generiche.
art. 5 d.lgs. n. 472/1997
Per le sanzioni tributarie è richiesta la coscienza e volontà della condotta; la colpa si presume sino a prova contraria, ed è rilevante solo l'errore inevitabile che esclude la rimproverabilità.
art. 13 d.lgs. n. 472/1997
Richiamato insieme all'art. 5 per confermare la legittimità della sanzione in presenza dell'illecito tributario contestato.
art. 3 l. n. 689/1981
Opera, per il tramite dell'art. 5 d.lgs. n. 472/1997, come parametro del principio di colpevolezza in materia sanzionatoria amministrativa.
art. 16, commi 3 e 5, d.lgs. n. 546/1992
Regola la notificazione a mezzo posta degli atti del processo tributario; la Corte rileva la ritualità della notificazione della sentenza ai fini del termine breve.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, quando la sentenza sia notificata a mezzo posta e il ricorrente produca copia autentica della sentenza con prova della spedizione, l'onere di contestare il termine breve grava sul controricorrente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Le deduzioni svolte solo in memoria non possono introdurre nuovi motivi di ricorso non proposti nell'atto introduttivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- I regolamenti comunali che predeterminano i valori venali delle aree fabbricabili ai fini ICI/IMU costituiscono esercizio di una facoltà dell'ente locale e non impongono un aggiornamento annuale, potendo essere richiamati per determinare la base imponibile se adottati secondo la disciplina di settore.
- La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio; essa è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte ritualmente, su prove legali mal valutate o su elementi considerati come prova piena senza apprezzamento critico.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se il fatto storico sia specificamente indicato, sia stato discusso tra le parti e sia potenzialmente idoneo a determinare un esito diverso della controversia.
- In materia di sanzioni tributarie, la responsabilità richiede coscienza e volontà della condotta e si presume la colpa del contribuente, salvo prova dell'errore inevitabile; il mero versamento parziale dell'imposta non è di per sé idoneo a escludere la sanzionabilità.
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