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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33676/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguarda la conferma, da parte della Corte d'appello, della condanna di Pierluigi Terrazzano per il reato di estorsione continuata (artt. 81, 629 cod. pen.), contestata in relazione a fatti avvenuti tra l'8 marzo 2023 e il 16 settembre 2023, consistenti in minacce finalizzate a farsi riconoscere una "protezione" e nel costringere il titolare del circolo Club New Diavolo Dentro, Luca Mazzucca, a pagamenti ripetuti (ricariche PostePay tra 50 e 200 euro) su una carta intestata alla compagna Sonia Grigioni. In Cassazione il difensore ha dedotto: violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. c) per mancata traduzione dell'imputato detenuto per altra causa all'udienza pubblica del 17/2/2025 e difetto di motivazione in ordine a tale omissione; omissione di risposta della Corte d'appello rispetto alla richiesta difensiva di rinvio per permettere la partecipazione dell'imputato; questione di legittimità costituzionale dell'art. 601, comma 3, c.p.p. (termine perentorio di 15 giorni) in relazione all'art. 111 Cost., per compressione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente proceduto in camera di consiglio in assenza dell'imputato, che risultava detenuto in altra struttura, e che la richiesta difensiva di partecipazione presentata il 16/2/2025 fosse tardiva rispetto al termine perentorio di 15 giorni previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p.; inoltre la difesa non ha documentato la richiesta né la sua reiterazione in udienza, incorrendo così in autosufficienza probatoria. La questione di incostituzionalità dell'art. 601 è stata ritenuta infondata in quanto il termine è funzionale all'ordinato svolgimento del processo e non configura, di per sé, una compressione ingiustificata del diritto di difesa. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stato disposto il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che configura e punisce il reato di estorsione; applicata per affermare la responsabilità dell'imputato per estorsione continuata.

  • art. 81 cod. pen.

    Regola la continuazione di più reati; è stata richiamata per valutare la configurazione del reato continuato.

  • art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

    "Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene … l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l'avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore …"

    Stabilisce un termine perentorio (15 giorni dalla notifica del decreto) per chiedere la partecipazione all'udienza di appello in camera di consiglio; la mancata richiesta nei termini legittima lo svolgimento dell'udienza senza la presenza dell'imputato. La Corte ha interpretato il termine come congruo e perentorio.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione alla traduzione dell'imputato; la Corte ha ritenuto la censura generica e non provata.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Disciplina la partecipazione delle parti all'udienza; richiamata nella censura sulla mancata traduzione, ma la Corte ha ritenuto la richiesta tardiva e non documentata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 601 c.p.p. in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, ritenendo i termini procedurali compatibili con l'art. 111.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende per ricorsi manifestamente infondati con profili di colpa; è stata applicata per irrogare al ricorrente il versamento di euro 3.000.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza richiamata in relazione alla possibilità di applicare sanzioni pecuniarie per ricorsi manifestamente infondati con profili di colpa; citata a supporto dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Se l'imputato è detenuto in un luogo diverso, il difensore deve richiedere la partecipazione dell'imputato all'udienza di appello entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica del decreto d'appello (art. 601, comma 3 c.p.p.); una richiesta tardiva è, di norma, inammissibile.
  • La richiesta difensiva deve essere documentata (atto, PEC, ricevuta) e, se necessario, reiterata in udienza tramite il sostituto difensore; l'assenza di documentazione concretizza un vizio di "autosufficienza" del ricorso in Cassazione.
  • I termini procedurali stabiliti per l'organizzazione delle udienze in camera di consiglio sono generalmente ritenuti congrui e non costituiscono, di per sé, violazione del diritto di difesa salvo prova concreta di impossibilità di adempiervi.
  • La mancata partecipazione dell'imputato all'udienza, se avvenuta nel rispetto delle norme procedurali (avviso nel decreto e termini rispettati), non impedisce lo svolgimento dell'udienza né la conferma della decisione di merito.
  • Un ricorso in Cassazione privo di adeguata documentazione e basato su censure generiche rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi prudente allegare prove e atti processuali a sostegno delle doglianze procedurali.
  • La sollevazione di questioni di legittimità costituzionale relative a termini processuali richiede una motivazione puntuale che dimostri come il termine abbia effettivamente compresso il diritto di difesa nella concreta situazione di fatto.

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