Cassazione Penale, Sentenza n. 44592/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato misura cautelare (arresti domiciliari poi sostituita con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) per il reato di sfruttamento del lavoro (art.603-bis c.p.), deducendo: mancata, contraddittoria e illogica motivazione; assenza di elementi idonei a dimostrare la consapevolezza del Vulcano circa le reali condizioni retributive imposte dal cosiddetto caporale Pometti; inesistenza del concorso nell'attività illecita; inesistenza delle esigenze cautelari (l'obbligo di firma non sarebbe idoneo a prevenire la reiterazione). Si è inoltre dedotta carenza di motivazione sull'accertamento dei fatti dedotti dalle intercettazioni e dalle querele dei lavoratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del tribunale del riesame fosse caratterizzata da ampia, congrua e analitica motivazione: le emergenze indiziarie erano desunte da querele, intercettazioni e dalla condotta complessiva (metodo di pagamento elusivo, disponibilità dei lavoratori a cambiare datore per pochi euro). Ha inoltre ritenuto fondate le esigenze cautelari, ritenendo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria un idoneo deterrente alla reiterazione. La dichiarazione di rinuncia al ricorso presentata non è stata considerata efficace perché non sottoscritta personalmente né da procuratore speciale; tuttavia è emersa una sopravvenuta carenza di interesse per la revoca della misura cautelare intervenuta anteriormente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 603-bis c.p.
n.d. nel testo della sentenza fornita
Norma applicata per la configurazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: il tribunale ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi (sfruttamento, stato di bisogno, adesione a sistema di pagamento elusivo) sulla base di querele, intercettazioni e circostanze fattuali
art. 81, comma 2 c.p.
n.d. nel testo della sentenza fornita
Riferimento alla causa di aumento di pena per concorso di persone; il provvedimento ha imputato a Vulcano la responsabilità in concorso con il caporale per il sistema di sfruttamento
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
citato come parametro di censura sulla motivazione
Il ricorrente lamentava violazione di tale norma (richiesta di motivazione), ma la Corte ha ritenuto la motivazione del tribunale del riesame ampiamente sufficiente
art. 273 cod. proc. pen.
citato come parametro di censura
Rilevato dal ricorrente in ordine ad eventuali vizi formali della motivazione; la Corte ha invece ritenuto l'analiticità e la congruità della motivazione
art. 274 cod. proc. pen.
citato dal ricorrente in relazione alla motivazione sulle esigenze cautelari
Il ricorrente contestava la mancata spiegazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto spiegate le ragioni per cui l'obbligo di presentazione sia idoneo a prevenire la reiterazione
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
citato dal ricorrente come parametro di impugnazione
Norma che disciplina i motivi di ricorso in cassazione (vizi di motivazione); la Corte ha esaminato il confronto con la motivazione e ritenuto infondate le censure
art. 616 cod. proc. pen.
viene applicato per il versamento alla Cassa delle Ammende
Norma che dispone l'obbligo di versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile ove non ricorrano colpevoli ragioni; la Corte ha fissato l'importo in euro 3.000,00
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000
Richiamo giurisprudenziale per valutare l'onere del versamento in favore della Cassa delle Ammende e le condizioni per escludere la colpevolezza del ricorrente nella scelta di proporre il ricorso
Massime di principio
- Per censurare la motivazione di un provvedimento cautelare in cassazione occorre confrontare in modo puntuale le argomentazioni impugnate con la motivazione del provvedimento: censure generiche sono inammissibili
- Le emergenze indiziarie possono essere composte da più fonti (querele, intercettazioni, comportamenti dei lavoratori e del datore), e il loro apprezzamento spetta al giudice del merito/riesame, che se argomenta in modo analitico rende difficile la cassazione per vizio di motivazione
- L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria può essere ritenuto, motivandolo, idoneo a prevenire la reiterazione di reati connessi all'attività d'impresa; per contrastarlo è necessario dimostrare concretamente l'irrilevanza della misura rispetto al rischio di reiterazione
- Le dichiarazioni di rinuncia al ricorso devono essere sottoscritte personalmente dalla parte o dal suo procuratore speciale per essere efficaci; l'assenza di sottoscrizione rende la rinuncia inammissibile secondo la giurisprudenza citata
- La sopravvenuta revoca della misura cautelare può determinare una sopravvenuta carenza d'interesse, ma non basta a sanare difetti formali nella rinuncia o a evitare le conseguenze di inammissibilità (es. spese e somme dovute)
- In contenziosi su sfruttamento del lavoro, per difendersi efficacemente è utile produrre documentazione probatoria (contratti, buste paga, versamenti contributivi, ordini di lavoro) e contestare puntualmente l'interpretazione delle intercettazioni, mostrando il contesto e l'assenza di adesione consapevole a un sistema illecito
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