Sentenza n. 1773/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento con data -OMISSIS- ed avente ad oggetto la mancata ammissione dell’alunno al secondo anno di scuola superiore; nonché ove occorra di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto consequenziale e connesso, anche dal protocollo non conosciuto, ivi compresi i tabelloni, le comunicazioni ed ogni eventuale ed ulteriore griglia di valutazione, verbale, pagella ed allegati, nonché di ogni altro provvedimento mediante cui è stato comunicato al ricorrente la mancata ammissione alla classe seconda superiore; per l’accertamento del diritto dell’alunno ad essere ammesso alla classe seconda superiore e per la condanna in forma specifica dell’amministrazione resistente ad adottare ogni relativo provvedimento di ammissione in favore dell’alunno per essere ammesso alla classe seconda superiore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione dello studente alla classe seconda della scuola secondaria superiore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il genitore, in rappresentanza del figlio minore, ha impugnato la non ammissione alla classe seconda, chiedendone l'annullamento, l'accertamento del diritto all'ammissione e la condanna dell'amministrazione a disporla. Con un'unica censura articolata ha contestato la valutazione dell'insufficienza in latino, deducendo che la docente, pur riconoscendo l'impegno dello studente e le sue condizioni di salute, aveva concluso per il mancato raggiungimento delle competenze disciplinari senza adeguata considerazione del lato umano e delle condizioni personali. Ha inoltre lamentato difetto di motivazione, poiché la comunicazione si limitava a riferire che, visti i risultati conseguiti, lo studente non era ammesso, senza menzionare la salute. Ha richiamato genericamente il fatto che lo studente fosse in cura presso l'Ospedale Meyer e l'impegno profuso nello studio, senza specificare la patologia, la sua incidenza sulle capacità di apprendimento o sulla frequenza, né contestare puntualmente i voti e i livelli di competenza nelle diverse discipline.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Dalla documentazione prodotta dagli stessi ricorrenti risultava che la non ammissione era fondata su un quadro complessivo di insufficienze in cinque materie: voto 5 in disegno e storia dell'arte e in scienze naturali; voto 4 in latino, inglese e matematica con informatica. Tale pluralità di insufficienze sosteneva la valutazione di inidoneità dei risultati a consentire l'ammissione alla classe successiva e rendeva adeguata la motivazione, riferita ai risultati conseguiti. La contestazione relativa alla salute è stata ritenuta generica e non suscettibile di specifica valutazione, perché non erano indicati la malattia, il suo possibile impatto sulle capacità di studio o sulla frequenza; dalla pagella risultava comunque una frequenza pari a tre quarti dell'orario annuale. Anche la censura sulla valutazione di latino è stata giudicata generica e irrilevante: non investiva direttamente il voto o le competenze accertate e si limitava a contestare la comunicazione della docente, che aveva dato conto del mancato raggiungimento del livello richiesto pur riconoscendo l'impegno e le condizioni di salute dello studente. Le domande di accertamento e di condanna in forma specifica non sono state accolte. Sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; spese compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Chiamata la causa alla camera di consiglio del 23.9.26, è stato dato alle parti comparse l’avvertimento, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., circa la possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti e averle sentite.
Massime di principio
- La non ammissione alla classe successiva può essere sorretta da un quadro complessivo di insufficienze in più discipline, valutato in rapporto ai risultati e alle competenze necessari per affrontare con profitto il successivo anno; una censura limitata a una singola materia non supera tale fondamento complessivo se i voti e le valutazioni nelle altre discipline non sono specificamente contestati.
- La deduzione dello stato di salute dello studente, per incidere sulla legittimità della valutazione scolastica, deve essere allegata in modo circostanziato, indicando almeno la condizione rilevante e la sua possibile incidenza sulle capacità di studio o sulla frequenza; un richiamo generico alla salute non consente al giudice di valutarne l'impatto sulla carriera scolastica.
- La motivazione della non ammissione può risultare adeguata quando richiama l'inidoneità dei risultati conseguiti e tale valutazione trova riscontro in un quadro documentato di insufficienze in più discipline, non specificamente contestato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1267/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1049/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 15196/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 15211/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1493/2026 - Bologna, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1494/2026 - Bologna, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →