Cassazione Penale, Sentenza n. 10060/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza cautelare che aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente, con unico motivo relativo alla mancata sussistenza delle esigenze cautelari richieste per la misura
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia pervenuta il 25/11/2022. Si rileva che il Giudice per le indagini preliminari ha successivamente sostituito gli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; in ragione del parziale accoglimento delle ragioni dedotte (sostituzione della misura), il ricorrente è stato condannato al pagamento delle sole spese del procedimento e non al versamento di somme alla Cassa delle Ammende. Decisione resa il 15/12/2022
Norme richiamate
misure cautelari (arresti domiciliari, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria)
La sostituzione della misura cautelare con una misura meno afflittiva può rendere privo di oggetto il ricorso; la rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione
oneri delle spese processuali e Cassa delle Ammende
Quando la rinuncia comporta un parziale accoglimento delle ragioni (p.es. sostituzione della misura), il ricorrente può essere condannato alle sole spese del procedimento senza obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione: la Corte non entra nel merito se l'interesse processuale è venuto meno per rinuncia
- Se, nel frattempo, il giudice di merito o il GIP modifica la misura cautelare in senso meno gravoso, ciò può essere considerato un parziale accoglimento della censura e influire sulle conseguenze economiche (spese vs. sanzioni alla Cassa delle Ammende)
- La sostituzione di una misura detentiva con misure non detentive può rendere inutile l'impugnazione diretta ad ottenere la revoca della misura più gravosa
- In casi simili il ricorrente resta comunque esposto al pagamento delle spese processuali nonostante la rinuncia; valutare attentamente il momento e le conseguenze della rinuncia prima di abbandonare l'impugnazione
- Per preservare posizioni di interesse è preferibile considerare soluzioni procedurali alternative (istanze al GIP, memorie, ricorsi tempestivi) prima di rinunciare all'impugnazione in Cassazione
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