Cassazione Civile, Ordinanza n. 04076/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento tributario fondato sugli studi di settore, confermato in primo e secondo grado. Il contribuente ha impugnato la decisione della CTR che aveva ritenuto legittimo l’accertamento, sostenendo che gli studi di settore non potessero da soli giustificare la ripresa a tassazione e che l’Ufficio dovesse provare l’applicabilità concreta dello standard e l’affidabilità matematico-statistica del parametro, oltre a considerare la documentazione prodotta per dimostrare la crisi del settore e l’insussistenza dei redditi presunti. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 2697 c.c. e del D.L. 81/2007 conv. in L. 127/2007, lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio dell’Amministrazione e avesse trascurato le prove offerte. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse omesso di valutare l’imponente documentazione sulla crisi del settore e avesse motivato in modo contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: da un lato, ha richiamato il principio secondo cui l’accertamento standardizzato mediante studi di settore costituisce sistema di presunzioni semplici che richiede il contraddittorio con il contribuente, il quale può contestare lo scostamento allegando circostanze concrete; dall’altro, ha osservato che la CTR aveva comunque motivato sulla base di più elementi indiziari, tra cui la reiterata conduzione in perdita, e che il generico richiamo alla crisi del settore non era sufficiente a infirmare l’accertamento. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha ribadito che, per le sentenze successive all’11 settembre 2012, è deducibile solo l’anomalia motivazionale radicale, non il semplice difetto di sufficienza o una diversa lettura del materiale istruttorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La ripartizione dell’onere della prova è richiamata dal ricorrente per contestare la pretesa fiscale; la Corte, però, ritiene che nel procedimento di accertamento standardizzato il contribuente debba allegare e provare circostanze concrete idonee a giustificare lo scostamento dagli studi di settore.
D.L. 81/2007 conv. con mod. L. 127/2007
La norma è invocata nel motivo di ricorso, ma il testo non consente di ricavarne una specifica interpretazione autonoma della Corte.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro di censura per violazione di legge, ma la Corte ribadisce che, ove si contesti la ricostruzione del fatto, la censura attiene semmai al vizio motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte afferma che, per i provvedimenti pubblicati dopo l’11 settembre 2012, il vizio è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione: non è consentito sindacare la sufficienza della motivazione, ma solo anomalie radicali come motivazione apparente, mancanza assoluta o contrasto irriducibile.
art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
È richiamato per spiegare la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., limitativa del controllo di legittimità sulla motivazione.
art. 12 delle preleggi
È menzionato come criterio ermeneutico per l’interpretazione della riforma del vizio di motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- L’accertamento tributario fondato sugli studi di settore si configura come accertamento presuntivo: lo scostamento dagli standard, da solo, non basta, ma può essere valorizzato se l’Ufficio attiva il contraddittorio e mantiene ferma la motivazione in presenza delle contestazioni del contribuente.
- Il contribuente che intenda superare la presunzione derivante dagli studi di settore ha l’onere di allegare e provare circostanze concrete, specifiche e riferite alla propria attività, non essendo sufficiente un generico richiamo alla crisi del settore.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere alla Cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio: la censura deve investire un reale vizio di motivazione nei limiti oggi ristretti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
- Dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale è configurabile solo in presenza di anomalie estreme della motivazione, come mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva, e non per mera insufficienza argomentativa.
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