Sentenza n. 4849/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022 n 251, con cui il Ministro ha adottato le “Linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - nonché di ogni ulteriore atto e\o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto connesso o conseguenziale ivi comprese ove e per quanto occorra l'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 14 settembre 2022 e dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché a precedente intesa in Conferenza dello Stato e delle Regioni del 7 novembre 2019, relativa alla fissazione del “tetto di spesa” (richiamate nel decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, ma non conosciute dalla ricorrente che non ha mai ricevuto notificazione o comunicazione, né risulta adempiuta alcuna idonea formalità di pubblicazione), e del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 recante certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Medical Ti S.r.l. il 7 marzo 2023: per l’annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 sulle linee guida per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché atti presupposti e decreto del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, i provvedimenti ministeriali e gli atti presupposti relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare della loro efficacia. Il contraddittorio è stato integrato mediante notificazione per pubblici proclami e la domanda cautelare è stata accolta con ordinanza del TAR n. 5922/2023. Successivamente, la società ha chiesto la cessazione della materia del contendere sulla base della sopravvenuta disciplina normativa, senza tuttavia produrre la documentazione necessaria ad attestare la specifica ipotesi legale di cessazione prevista dall'art. 7 del d.l. 95/2025, convertito nella l. 118/2025.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la società non ha prodotto la documentazione attestante il presupposto legale richiesto dall'art. 7 del d.l. 95/2025, convertito nella l. 118/2025. Ha tuttavia ritenuto che la dichiarazione della ricorrente dimostrasse il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, determinando l'improcedibilità sia del ricorso introduttivo sia dei motivi aggiunti ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità e dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale della vicenda.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 95/2025, convertito in l. 118/2025
La ricorrente aveva invocato la disciplina sopravvenuta per ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma il TAR ha rilevato la mancata produzione della documentazione necessaria a comprovare l'ipotesi legale prevista.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La disposizione consente di definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; il TAR l'ha applicata sulla base della dichiarazione della ricorrente.
art. 43 c.p.a.
La pronuncia di improcedibilità è stata estesa anche al ricorso per motivi aggiunti.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- La mancata prova dei presupposti documentali richiesti da una disciplina sopravvenuta impedisce la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, anche quando la parte la abbia espressamente domandata.
- La dichiarazione della parte circa il venir meno dell'interesse alla decisione può essere valutata dal giudice come prova del sopravvenuto difetto di interesse e condurre all'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche in assenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere.
- L'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse può essere dichiarata sia per il ricorso introduttivo sia per i motivi aggiunti, quando il venir meno dell'interesse incide sull'intero oggetto del giudizio.
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