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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08467/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto della domanda di usucapione e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

Il giudizio nasceva da una domanda con cui un soggetto chiedeva di essere dichiarato proprietario per usucapione di un fondo. I convenuti contestavano la domanda e, per quanto rileva, alcuni di essi proponevano domande riconvenzionali di rivendicazione con richiesta di rilascio del bene, ripristino del terreno e risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva in parte le riconvenzionali; la Corte d’appello confermava. In cassazione il soccombente deduceva: 1) violazione degli artt. 61 e 191 c.p.c. per la mancata ammissione della c.t.u.; 2) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non provato il dies a quo del possesso e non avesse valorizzato documenti che attesterebbero l’edificazione delle opere negli anni ’80; 3) violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza d’appello si fosse limitata a riprodurre la motivazione di primo grado. La Suprema Corte ha ritenuto tutte le censure manifestamente infondate o inammissibili, osservando che la Corte d’appello aveva dato una motivazione autonoma e completa: il ricorrente non aveva provato che le opere fossero state realizzate sul fondo oggetto della pretesa usucapione, ma su altra particella, rendendo inutile la consulenza tecnica; le doglianze sull’apprezzamento delle prove erano in realtà contestazioni di merito non sindacabili in cassazione; la motivazione di appello non era apparente né meramente riproduttiva, avendo la Corte territoriale esaminato e disatteso specificamente i motivi di gravame.

Norme richiamate

  • artt. 61 e 191 c.p.c.

    mancata ammissione della richiesta c.t.u.

    La consulenza tecnica non è un mezzo di prova obbligatorio; il giudice può ritenerla superflua quando la parte non abbia prima assolto l’onere di provare i fatti costitutivi rilevanti.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La violazione di tali norme è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non è invece ammissibile una censura che si risolva nella contestazione del prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce per usucapione deve provare i fatti costitutivi del possesso utile, incluso l’individuazione del fondo sul quale il possesso è stato esercitato e del relativo dies a quo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è solo apparente quando la sentenza d’appello si limita a una riproduzione acritica di quella di primo grado senza illustrare, neppure sinteticamente, le ragioni di dissenso; ciò non ricorre se il giudice d’appello esamina i motivi di gravame e aderisce consapevolmente alla decisione di primo grado.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il filtro di inammissibilità opera motivo per motivo e consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando le censure non si confrontano con l’orientamento consolidato o sono prive di consistenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di usucapione l’attore deve provare con precisione il bene oggetto del possesso e la decorrenza del possesso utile; se non dimostra che le opere o i fatti allegati insistano proprio sul fondo rivendicato, la prova del possesso non può dirsi raggiunta.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alla mancata prova dei fatti costitutivi della domanda e può essere legittimamente negata quando il thema probandum non sia già sufficientemente circoscritto.
  • In cassazione non è consentito trasformare in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. una mera critica alla valutazione del materiale istruttorio svolta dal giudice di merito.
  • La motivazione d’appello non è apparente se il giudice, pur richiamando la sentenza di primo grado, dia conto dell’esame dei motivi di gravame e delle ragioni della propria adesione alla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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