Sentenza n. 392/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione prima) n. 02472/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera ARERA n. 682/2022/E/EEL e atto di quantificazione degli importi oggetto del provvedimento prescrittivo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di regolazione e società di gestione della rete)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro la delibera ARERA n. 682/2022/E/EEL, recante un provvedimento prescrittivo adottato in ottemperanza a una precedente sentenza del Consiglio di Stato in materia di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica, nonché contro il connesso atto di quantificazione degli importi dovuti. In appello è stato dedotto un unico motivo, qualificato come error in procedendo e in iudicando, concernente l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva accolto le censure di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. L'appello era corredato da istanza cautelare e istruttoria, ma il giudice non è entrato nel merito delle relative questioni, poiché l'appellante ha successivamente rinunciato al gravame.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all'appello, notificata alle parti costituite, e dell'adesione di Terna, dichiarata a verbale. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza esaminare i motivi di appello, né le istanze cautelare e istruttoria. Le spese del grado sono state compensate tra le parti, in ragione dell'evoluzione processuale della controversia e dell'adesione di Terna alla compensazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Collegio prende atto della rinuncia dell’appellante, notificata alle parti costituite, nonché dell’adesione di Terna, dichiarata a verbale, e dichiara estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a.
La rinuncia all'appello, ritualmente comunicata alle parti costituite e accompagnata dall'adesione richiesta, determina l'estinzione del giudizio.
art. 38 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili al giudizio, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
art. 84 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili alla rinuncia, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili al giudizio, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
Massime di principio
- La rinuncia all'appello, quando sia notificata alle parti costituite e risulti l'adesione richiesta, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza che il giudice debba esaminare i motivi di gravame o le domande accessorie non più coltivate.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione quando ciò sia giustificato dall'evoluzione processuale della controversia e dall'adesione delle parti alla compensazione.
Come è indicizzato
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