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Sentenza

Sentenza n. 392/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione prima) n. 02472/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202506935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera ARERA n. 682/2022/E/EEL e atto di quantificazione degli importi oggetto del provvedimento prescrittivo

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (autorità di regolazione e società di gestione della rete)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro la delibera ARERA n. 682/2022/E/EEL, recante un provvedimento prescrittivo adottato in ottemperanza a una precedente sentenza del Consiglio di Stato in materia di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica, nonché contro il connesso atto di quantificazione degli importi dovuti. In appello è stato dedotto un unico motivo, qualificato come error in procedendo e in iudicando, concernente l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva accolto le censure di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. L'appello era corredato da istanza cautelare e istruttoria, ma il giudice non è entrato nel merito delle relative questioni, poiché l'appellante ha successivamente rinunciato al gravame.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all'appello, notificata alle parti costituite, e dell'adesione di Terna, dichiarata a verbale. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza esaminare i motivi di appello, né le istanze cautelare e istruttoria. Le spese del grado sono state compensate tra le parti, in ragione dell'evoluzione processuale della controversia e dell'adesione di Terna alla compensazione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il Collegio prende atto della rinuncia dell’appellante, notificata alle parti costituite, nonché dell’adesione di Terna, dichiarata a verbale, e dichiara estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a.

    La rinuncia all'appello, ritualmente comunicata alle parti costituite e accompagnata dall'adesione richiesta, determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili al giudizio, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 84 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili alla rinuncia, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili al giudizio, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

Massime di principio

  • La rinuncia all'appello, quando sia notificata alle parti costituite e risulti l'adesione richiesta, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza che il giudice debba esaminare i motivi di gravame o le domande accessorie non più coltivate.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione quando ciò sia giustificato dall'evoluzione processuale della controversia e dall'adesione delle parti alla compensazione.

Come è indicizzato

MaterieReti e impianti energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Estinzione, perenzione e improcedibilitàAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiResponsabilità precontrattuale

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