Cassazione Civile, Ordinanza n. 29849/2024 del 20/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
Una società di agenzia di viaggio, insieme al proprio legale rappresentante, aveva convenuto in giudizio l’operatore telefonico chiedendo l’indennizzo e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla mancata o tardiva migrazione, nei termini di legge, di tre utenze telefoniche dal precedente gestore. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo procedibile solo la questione relativa a una sola utenza, per la quale era stato svolto il tentativo di conciliazione, e aveva escluso la responsabilità dell’operatore per impossibilità di adempiere, ascrivendo il ritardo alla presenza di codici di migrazione non corretti e ritenendo non provata dalla parte attrice la corretta comunicazione dei codici. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la corte d’appello fondato la decisione su un fatto estintivo non allegato; violazione delle regole sul contraddittorio e sulla non contestazione; travisamento di documenti; violazione degli artt. 1218, 1175 e 1176 c.c., per avere escluso la responsabilità contrattuale dell’operatore senza verificare la sua diligenza e senza considerare che il creditore aveva solo l’onere di allegare l’inadempimento; violazione dell’art. 329, comma 2, c.p.c.; motivazione apparente e contraddittoria; e, infine, erronea condanna alle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando i principi sul riparto dell’onere della prova nell’inadempimento contrattuale, sulla buona fede, correttezza e diligenza nell’esecuzione del contratto e sulla necessità di verificare se il ritardo nella migrazione fosse davvero imputabile a causa non imputabile all’operatore o, invece, a sua inerzia informativa e protettiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Invocato per il divieto di ultra o extra-petizione, ma non è la base decisiva della cassazione, perché il motivo assorbente accolto riguarda il riparto dell’onere probatorio e la responsabilità contrattuale.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l’omesso rilievo dei fatti non specificamente contestati.
art. 116 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione del materiale probatorio e al dedotto travisamento dei documenti.
art. 1218 c.c.
Il debitore risponde dell’inadempimento o del ritardo salvo prova dell’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile; il creditore deve provare il titolo e allegare l’inadempimento, mentre al debitore spetta provare l’esatto adempimento o la causa non imputabile.
art. 1175 c.c.
"il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza"
È espressione del principio di buona fede oggettiva, rilevante come regola di comportamento nell’esecuzione del contratto e fonte di obblighi di informazione, avviso e protezione.
art. 1176 c.c.
La diligenza attiene al modo dell’adempimento e, nel caso di attività professionale, va parametrata alla natura dell’attività svolta.
art. 1375 c.c.
"Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede"
Concorre a fondare la buona fede oggettiva come criterio di valutazione e integrazione dell’adempimento.
art. 1460 c.c.
Richiamato nel passaggio sui criteri di riparto dell’onere della prova anche quando sia sollevata eccezione di inadempimento.
art. 1256 c.c.
L’impossibilità liberatoria deve essere obiettiva, assoluta e riferibile alla prestazione; non basta una mera difficoltà.
art. 1, comma 3, L. 40/2007
"I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia … devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto e di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate dai costi dell’operatore, e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni"
Nel settore telefonico il trasferimento dell’utenza deve avvenire senza ritardi ingiustificati; la disciplina rafforza gli obblighi di tempestività dell’operatore.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato come norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 329, comma 2, c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la ritenuta pacificità di un fatto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente, illogica e contraddittoria.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la condanna alle spese di lite in relazione alla soccombenza.
art. 92 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la regolazione delle spese.
Massime di principio
- Nelle controversie per inadempimento contrattuale, il creditore deve provare la fonte del rapporto e allegare l’inadempimento o l’inesatto adempimento; grava sul debitore l’onere di dimostrare l’esatto adempimento oppure la causa non imputabile che abbia reso impossibile la prestazione.
- L’impossibilità liberatoria ex art. 1218 c.c. richiede un impedimento obiettivo, assoluto e non imputabile, riferito alla prestazione dovuta; una mera difficoltà operativa o l’intervento di terzi nel procedimento non sono di per sé sufficienti a escludere la responsabilità.
- La buona fede oggettiva e la correttezza impongono alle parti obblighi di informazione, avviso e cooperazione, specialmente quando l’esecuzione del contratto presenti ostacoli o ritardi che possano pregiudicare l’utilità della controparte.
- Nel settore della telefonia, il trasferimento dell’utenza verso altro operatore deve avvenire senza ritardi ingiustificati; l’operatore deve attivarsi con diligenza professionale e informare tempestivamente il cliente delle difficoltà incontrate nella migrazione.
- Il giudice di merito, nel valutare la responsabilità per ritardo nell’esecuzione, deve esaminare non solo la causa tecnica del ritardo ma anche il comportamento complessivo dell’operatore sotto il profilo della diligenza, della cooperazione e della protezione dell’interesse del cliente.
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