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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48083/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso limitato alla statuizione che disponeva la revoca della patente di guida. Il ricorrente contestava l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, sostenendo che il fatto era commesso alla guida di un monopattino (equiparato al velocipede) per la cui circolazione non è richiesta abilitazione e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la sospensione o revoca della patente non è applicabile a chi guida veicoli che non richiedono titolo abilitativo. Il motivo invocava inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e illegittimità della pena (art. 448, comma 2-bis c.p.p. in relazione all'art. 186 c.d.s.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. La Corte ha richiamato il consolidato principio che la sanzione accessoria della sospensione o revoca della patente non può essere applicata a chi conduca veicolo per la cui circolazione non è richiesta abilitazione (es. velocipede) e ha esteso il principio alla conduzione del monopattino, in forza dell'equiparazione legislativa prevista dall'art. 1, comma 75, legge 27 dicembre 2019, n. 160. In ossequio all'art. 620, comma 1, lett. I) c.p.p., la Corte ha eliminato direttamente la statuizione sulla revoca.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata nel procedimento di merito: la sentenza di patteggiamento con applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 è stata il contesto processuale in cui è stata inflitta la pena e la sanzione accessoria impugnata.

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    commi 1, 2 lett. c) e 2-bis

    Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; qui applicata per il fatto (tasso 1,67 g/l) ma la Corte distingue tra la responsabilità penale per guida in stato di ebbrezza e l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie connesse alla patente.

  • art. 1, comma 75, legge 27 dicembre 2019, n. 160

    Prevede l'equiparazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi; la Corte utilizza questa disposizione per estendere al monopattino il principio giurisprudenziale che esclude applicazione di revoca/sospensione patente per veicoli che non richiedono abilitazione.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Richiamato come riferimento normativo relativo ai motivi di impugnazione avverso la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) e all'argomentazione di illegittimità della sanzione accessoria.

  • art. 620, comma 1, lett. I) c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione, in caso di annullamento parziale senza rinvio, di provvedere direttamente all'eliminazione della statuizione illegittima; la Corte ha cancellato la revoca della patente in forza di questa norma.

Massime di principio

  • La sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida non è applicabile quando il fatto illecito è stato commesso alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione (es. velocipede e, per estensione normativa, monopattino a propulsione prevalentemente elettrica).
  • La responsabilità penale per guida in stato di ebbrezza (sanzioni penali previste dall'art. 186 c.d.s.) può restare pienamente operante anche se l'accessoria sanzione amministrativa della revoca della patente viene esclusa per mancanza di titolo abilitativo richiesto per il mezzo.
  • Chi riceve una sanzione accessoria sulla patente in casi analoghi può impugnare la statuizione indicando la normativa e la giurisprudenza che escludono l'applicabilità di tale accessorio quando il mezzo non richiede patente.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e eliminare direttamente la statuizione illegittima (art. 620 c.p.p.), evitando un ulteriore giudizio di merito quando la questione è pacifica e risolvibile in sede di legittimità.
  • In procedimenti di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le parti e il giudice devono rispettare i limiti legali delle sanzioni accessorie; l'accordo tra le parti non legittima l'applicazione di accessori non previsti dalla legge.

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