Regolamento (UE) 2018/1937
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1937 della Commissione, del 10 dicembre 2018, che sostituisce l'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009, sostituendo l'elenco delle autorità amministrative competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2. L'aggiornamento recepisce le comunicazioni pervenute da Regno Unito e Lettonia e mantiene l'allineamento formale della disciplina di cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Si tratta quindi di una modifica tecnica, ma rilevante per l'individuazione delle autorità nazionali abilitate nei rapporti transfrontalieri.
Sostituzione dell'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 con l'elenco aggiornato delle autorità amministrative competenti in materia di obbligazioni alimentari.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, in particolare, alle autorità amministrative designate ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. L'intervento riguarda esclusivamente l'aggiornamento dell'elenco delle autorità amministrative per Lettonia, Finlandia, Svezia e Regno Unito, senza incidere sulla disciplina sostanziale delle obbligazioni alimentari. È direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Sostituzione dell'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1937 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, limitatamente all'aggiornamento dell'allegato X. La finalità è adeguare l'elenco delle autorità amministrative di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento base, sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli Stati interessati.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento base disciplina competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, nonché cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. L'allegato X contiene l'elenco delle autorità amministrative rilevanti ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2; il presente atto ne sostituisce il contenuto per allinearlo alle modifiche comunicate da Regno Unito e Lettonia.
Aggiornamento delle autorità amministrative competenti
L'allegato sostitutivo indica le autorità amministrative da considerare ai fini del regolamento (CE) n. 4/2009:
- in Lettonia, il fondo di garanzia per gli alimenti ("Uzturlīdzekļu Garantiju Fonds");
- in Finlandia, il dipartimento degli affari sociali ("Sosiaalilautakunta/Socialnämnd");
- in Svezia, l'autorità di esecuzione ("Kronofogdemyndigheten");
- nel Regno Unito:
- in Inghilterra e Galles e in Scozia, il dipartimento del lavoro e delle pensioni (DWP), compresi i relativi settori dell'amministrazione presso la Child Support Agency (CSA) e il Child Maintenance Service (CMS);
- in Irlanda del Nord, il Child Maintenance Service (CMS).
Effetti giuridici e decorrenza
Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si tratta di una modifica tecnica di coordinamento, priva di nuove regole sostanziali, ma necessaria per l'individuazione corretta delle autorità amministrative competenti nei procedimenti e nelle cooperazioni transfrontaliere in materia alimentare.
Disposizioni principali
Sostituzione dell'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 con il testo contenuto nell'allegato del regolamento di esecuzione. L'effetto è l'aggiornamento dell'elenco delle autorità amministrative di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento base.
Elenco aggiornato delle autorità amministrative
L'allegato individua le autorità amministrative competenti: in Lettonia, il fondo di garanzia per gli alimenti ("Uzturlīdzekļu Garantiju Fonds"); in Finlandia, il dipartimento degli affari sociali ("Sosiaalilautakunta/Socialnämnd"); in Svezia, l'autorità di esecuzione ("Kronofogdemyndigheten"); nel Regno Unito, per Inghilterra, Galles e Scozia, il dipartimento del lavoro e delle pensioni (DWP), inclusi i relativi settori presso la Child Support Agency (CSA) e il Child Maintenance Service (CMS), e per l'Irlanda del Nord, il Child Maintenance Service (CMS).
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri conformemente ai trattati.
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