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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1931

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

Normativa europea32018R1931

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento esecutivo aggiorna l'elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive adottate dall'Unione nei confronti della Repubblica democratica del Congo. In esito al riesame delle misure autonome previste dal regolamento (CE) n. 1183/2005, vengono modificate le motivazioni di otto persone già inserite nell'elenco e aggiornate le informazioni relative a tutti i soggetti elencati. L'atto sostituisce integralmente l'allegato I bis del regolamento base ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell'elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive per violazioni dell'embargo sulle armi e gravi violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone, entità e organismi iscritti nell'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005, nell'ambito delle misure restrittive autonome dell'Unione relative alla Repubblica democratica del Congo. Il regolamento incide sull'elenco nominativo dei designati e sui relativi dati identificativi e motivazioni, sostituendo integralmente l'allegato I bis. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dell'UE ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Aggiornamento dell'elenco sanzionatorio per la Repubblica democratica del Congo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 aggiorna il regime di misure restrittive dell'Unione nei confronti della Repubblica democratica del Congo, previsto dal regolamento (CE) n. 1183/2005. L'intervento deriva dal riesame periodico delle misure autonome e consiste principalmente nella sostituzione integrale dell'allegato I bis, con l'aggiornamento delle informazioni e delle motivazioni di designazione dei soggetti già inclusi.

Base normativa e finalità

L'atto è adottato dal Consiglio sulla base dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005. I considerando precisano che, a seguito del riesame delle misure restrittive autonome di cui all'articolo 2 ter, è opportuno modificare le motivazioni relative a otto persone già inserite nell'elenco e aggiornare i dati concernenti tutte le persone elencate. La finalità è dunque quella di mantenere allineato il regime sanzionatorio alle valutazioni più recenti sui soggetti responsabili o coinvolti in condotte gravi in RDC.

Ambito soggettivo del regolamento

Il regolamento si applica ai soggetti iscritti nell'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005, cioè alle persone, entità e organismi sottoposti a misure restrittive nell'ambito del regime collegato alla RDC. Nel testo fornito, la parte sostanziale dell'allegato elenca 14 persone fisiche, con indicazione di alias, date e luoghi di nascita, documenti di identità o passaporto, cittadinanza, indirizzi e soprattutto motivi della designazione. La sezione B, relativa alle entità, risulta nel testo trasmesso non riportata integralmente.

Contenuto delle designazioni

Le motivazioni di iscrizione richiamano, per la maggior parte dei designati, comportamenti connessi a uso sproporzionato della forza, repressione violenta, arresti e detenzioni arbitrarie, intimidazioni contro oppositori e membri della società civile, nonché ostacoli a una soluzione consensuale e pacifica in vista di elezioni nella RDC. In diversi casi le persone designate rivestivano o hanno rivestito ruoli apicali nelle forze armate, nella polizia, nei servizi di intelligence o nel governo provinciale o nazionale, ritenuti rilevanti ai fini dell'imputazione delle condotte.

Tra i nominativi elencati figurano, tra gli altri, Ilunga Kampete, Gabriel Amisi Kumba, Ferdinand Ilunga Luyoyo, Célestin Kanyama, John Numbi, Roger Kibelisa, Delphin Kaimbi, Evariste Boshab, Alex Kande Mupompa, Jean-Claude Kazembe Musonda, Lambert Mende, Eric Ruhorimbere, Ramazani Shadari e Kalev Mutondo. Per alcuni sono richiamate ulteriori evoluzioni della posizione istituzionale, ma tali aggiornamenti non eliminano la designazione.

Effetti giuridici e decorrenza

L'articolo 1 sostituisce direttamente l'elenco dell'allegato I bis del regolamento base con quello contenuto nell'allegato del nuovo regolamento. L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilevanza pratica per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il regolamento rileva soprattutto per la verifica aggiornata dei nominativi soggetti a congelamento e restrizioni nel quadro delle sanzioni UE sulla RDC. L'aggiornamento dell'allegato I bis impone di controllare con attenzione le controparti, i beneficiari effettivi e i soggetti collegati ai nominativi designati, in quanto l'effetto pratico deriva dalla permanenza nell'elenco e non da una nuova disciplina di obblighi procedurali o finanziari autonoma rispetto al regime sanzionatorio già vigente.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I bis

L'articolo 1 dispone la sostituzione dell'elenco contenuto nell'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 con l'elenco riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione. L'intervento riguarda sia le motivazioni della designazione di otto persone sia l'aggiornamento delle informazioni identificative di tutte le persone inserite nell'elenco.

Base giuridica e finalità dell'aggiornamento

Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per la Repubblica democratica del Congo. I considerando precisano che il riesame delle misure autonome di cui all'articolo 2 ter ha reso opportuno modificare le motivazioni e aggiornare i dati delle persone elencate.

Elenco dei soggetti designati

L'allegato riporta l'elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 2 ter. Nella sezione A sono indicate 14 persone fisiche, con dati anagrafici, alias, numeri di documenti, indirizzi e motivazioni collegate a uso sproporzionato della forza, repressione violenta, arresti arbitrari, detenzioni, intimidazioni e altre gravi violazioni dei diritti umani nella RDC. La sezione B è riservata alle entità, ma nel testo fornito il contenuto appare omesso con ellissi.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni restrittivepolitica estera e di sicurezza comunediritti umaniembargo sulle armi

Testo integrale

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