Regolamento (UE) 2018/1929
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1929 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio dell’UE nei confronti dell’Ucraina orientale, aggiungendo nove persone all’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive. L’inserimento deriva dal ruolo svolto nell’organizzazione delle cosiddette elezioni dell’11 novembre 2018 nelle autoproclamate "Repubblica popolare di Donetsk" e "Repubblica popolare di Lugansk". L’atto modifica quindi l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 e si applica immediatamente dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Aggiunge nove persone all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) n. 269/2014 per il loro ruolo nelle cosiddette elezioni dell’11 novembre 2018 nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutte le persone fisiche elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione e, per effetto del rinvio, al regime restrittivo già previsto dal regolamento (UE) n. 269/2014 relativo ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. L’effetto territoriale è quello proprio dei regolamenti UE: obbligatorietà in tutti i suoi elementi e diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri. Non disciplina nuove categorie di soggetti oltre a quelli inseriti nell’allegato I del regolamento base e non introduce esclusioni specifiche nel testo fornito.
Aggiunta di nove persone al regime sanzionatorio UE relativo all’Ucraina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1929 del Consiglio modifica il regime restrittivo istituito dal regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. L’intervento è motivato dall’organizzazione delle cosiddette "elezioni" dell’11 novembre 2018 nelle autoproclamate "Repubblica popolare di Donetsk" e "Repubblica popolare di Lugansk".
Finalità del provvedimento
Il Consiglio ritiene che nove persone debbano essere inserite nell’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. Secondo il testo, tali soggetti hanno partecipato all’organizzazione delle consultazioni elettorali e, in tale veste, hanno attivamente sostenuto azioni e attuato politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, contribuendo alla destabilizzazione del Paese.
Ambito di applicazione e effetto giuridico
Il regolamento si applica alle persone fisiche indicate nell’allegato e produce l’effetto di aggiornarne l’inclusione nell’elenco sanzionatorio dell’allegato I del regolamento base. Non introduce un autonomo sistema sanzionatorio, ma opera per rinvio e integrazione del regime già vigente ai sensi del regolamento (UE) n. 269/2014. Come atto dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Contenuto dell’articolo 1
L’articolo 1 prevede espressamente che le persone di cui all’allegato del regolamento di esecuzione siano aggiunte all’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. La misura ha natura di aggiornamento puntuale dell’elenco dei soggetti destinatari delle misure restrittive dell’Unione.
Allegato: persone inserite nell’elenco
L’allegato riporta i nominativi dei nove soggetti, con informazioni identificative e motivazione del listing. In sintesi, i destinatari sono:
- Olga Valerievna Pozdnyakova, indicata come "presidente" della cosiddetta commissione elettorale centrale della "Repubblica popolare di Donetsk";
- Elena Valerievna Kravchenko, indicata come "presidente" della cosiddetta commissione elettorale centrale della "Repubblica popolare di Lugansk";
- Leonid Ivanovich Pasechnik, indicato come "leader eletto" della cosiddetta "Repubblica popolare di Lugansk";
- Vladimir Anatolievich Bidyovka/Bidevka, indicato come "presidente" del cosiddetto Consiglio popolare della "Repubblica popolare di Donetsk";
- Denis Nikolaevich Miroshnichenko, indicato come "presidente" del cosiddetto Consiglio popolare della "Repubblica popolare di Lugansk";
- Aleksey Alekseevich Naydenko, indicato come "vicepresidente" della commissione elettorale centrale della "Repubblica popolare di Donetsk";
- Vladimir Yurievich Vysotskiy, indicato come "segretario" della commissione elettorale centrale della "Repubblica popolare di Donetsk";
- Maksim Aleksandrovich Svidchenko, indicato come "vicepresidente" della commissione elettorale centrale della "Repubblica popolare di Lugansk";
- Ekaterina Vasilyevna Tereshchenko, indicata come "segretario" della commissione elettorale centrale della "Repubblica popolare di Lugansk".
Per ciascuno di essi il testo riporta anche dati di nascita e, ove presenti, luogo di nascita, nonché la data di inserimento nell’elenco: 10 dicembre 2018.
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con efficacia immediata dal 10 dicembre 2018.
Disposizioni principali
Inserimento di nove persone nell’elenco sanzionatorio
L’articolo 1 dispone che le persone elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione siano aggiunte all’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. Si tratta di nove soggetti individuati con dati anagrafici e motivazione del listing, collegati all’organizzazione delle cosiddette elezioni dell’11 novembre 2018 nei territori di Donetsk e Lugansk.
Motivazione del mantenimento o rafforzamento delle misure restrittive
Nei considerando il Consiglio precisa che, a seguito delle cosiddette elezioni svoltesi l’11 novembre 2018 nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, ritiene opportuno aggiungere nove persone all’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, in quanto hanno sostenuto azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato con i nominativi aggiunti
L’allegato contiene l’elenco delle nove persone aggiunte, con indicazione di nome, varianti onomastiche, dati identificativi essenziali e motivazione del provvedimento. Le persone elencate sono: Olga Valerievna Pozdnyakova, Elena Valerievna Kravchenko, Leonid Ivanovich Pasechnik, Vladimir Anatolievich Bidyovka/Bidevka, Denis Nikolaevich Miroshnichenko, Aleksey Alekseevich Naydenko, Vladimir Yurievich Vysotskiy, Maksim Aleksandrovich Svidchenko, Ekaterina Vasilyevna Tereshchenko.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 10 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1931
- Regolamento · 10 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1932
- Regolamento · 10 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1933
- Regolamento · 10 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1934
- Regolamento · 10 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1936
- Regolamento · 10 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1937
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →