Regolamento (UE) 2018/1936
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1936 della Commissione, del 10 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 per quanto riguarda il limite massimo di dimetilaminoetanolo (DMAE) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il precedente atto di esecuzione che autorizzava il sale di sodio di dimetilglicina come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso. La modifica recepisce l’esito della valutazione scientifica dell’EFSA su un nuovo processo di fabbricazione e introduce un limite massimo per la presenza di dimetilaminoetanolo (DMAE). L’additivo resta autorizzato perché la Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni previste dal regolamento quadro sugli additivi per mangimi.
Modifica dell’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso, con precisazione del limite massimo di dimetilaminoetanolo (DMAE).
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, al titolare dell’autorizzazione dell’additivo sale di sodio di dimetilglicina autorizzato per i polli da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011. Riguarda l’uso dell’additivo nei mangimi destinati ai polli da ingrasso nell’Unione europea; è rilevante anche nel SEE. L’intervento consiste nella modifica dei termini dell’autorizzazione per effetto di un cambiamento del processo di fabbricazione, con inserimento del limite di DMAE pari o inferiore allo 0,1 %.
Modifica dell’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina nei mangimi per polli da ingrasso
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1936 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 per aggiornare i termini dell’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina, additivo destinato ai mangimi per polli da ingrasso. La modifica è conseguenza di una variazione del processo di fabbricazione e si fonda sulla valutazione scientifica dell’EFSA, richiamata nei considerando.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione opera sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, che disciplina autorizzazione, motivi e procedure di rilascio. In particolare, il regolamento richiama l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 7, per la modifica dei termini di un’autorizzazione già concessa al titolare. La Commissione precisa che la domanda era corredata da dati giustificativi ed è stata trasmessa all’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Valutazione scientifica e condizioni sostanziali
Nel parere del 17 aprile 2018, l’EFSA ha concluso che l’additivo prodotto mediante il nuovo processo di fabbricazione non presenta effetti dannosi per:
- la salute degli animali,
- la salute umana,
- l’ambiente.
L’Autorità ha inoltre ritenuto che la presenza di dimetilaminoetanolo (DMAE) a un livello pari o inferiore allo 0,1 % non incida sull’efficacia dell’additivo. Ha anche verificato la relazione del laboratorio di riferimento sul metodo analitico e ha considerato non necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio post-immissione sul mercato.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 371/2011, nella quarta colonna relativa a "Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico". Alla voce "Sostanza attiva" viene inserita la specificazione "Dimetilaminoetanolo (DMAE) ≤ 0,1 %". Si tratta dell’elemento tecnico centrale del regolamento, che riflette il nuovo processo di fabbricazione e fissa il relativo limite massimo.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore dei mangimi, la conseguenza principale è che l’additivo resta autorizzato per i polli da ingrasso, ma solo nel quadro aggiornato dalla nuova specifica tecnica sul DMAE. La modifica non introduce nuovi obblighi procedurali generali né un regime di monitoraggio aggiuntivo, ma impone il rispetto del parametro compositivo indicato nell’allegato modificato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 371/2011
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011, quarta colonna "Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico", alla voce "Sostanza attiva", sono aggiunti i termini "Dimetilaminoetanolo (DMAE) ≤ 0,1 %". Si tratta della precisazione tecnica che accompagna la modifica del processo di fabbricazione dell’additivo.
Base giuridica e valutazione di conformità
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2, e dell’articolo 13, paragrafo 3. La Commissione richiama la domanda del titolare dell’autorizzazione per modificare i termini dell’autorizzazione e il parere favorevole dell’EFSA del 17 aprile 2018, secondo cui il prodotto ottenuto con il nuovo processo non presenta effetti dannosi e il DMAE fino allo 0,1 % non incide sull’efficacia.
Conferma delle condizioni di autorizzazione
La Commissione conclude che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e che l’uso del sale di sodio di dimetilglicina, così modificato, può quindi essere autorizzato. È inoltre richiamato che non sono necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 10 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1929
- Regolamento · 10 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1931
- Regolamento · 10 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1932
- Regolamento · 10 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1933
- Regolamento · 10 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1934
- Regolamento · 10 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1937
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →