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Sentenza

Sentenza n. 1253/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio comunale di Massa n. 117 del 20/07/2021, avente a oggetto “Regolamento Urbanistico. Approvazione definitiva delle parti ripubblicate”; - del successivo avviso di approvazione del regolamento urbanistico del Comune di Massa, pubblicato sul B.U.R.T. n. 46 del 17/11/2021; - di tutti gli elaborati, le tavole, i documenti e gli allegati al regolamento urbanistico del Comune di Massa definitivamente approvato, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 117 del 20/07/2021; - in particolare, degli elaborati, delle tavole, delle norme e di ogni altro atto del regolamento urbanistico riferito all'Ambito di Ronchi Poveromo, oggetto di definitiva approvazione con la deliberazione di Consiglio comunale n. 117 del 20/07/2021; - nello specifico, delle tavole del quadro progettuale (QP) e del quadro conoscitivo (QC), rispettivamente indicate alla lettera a) e alla lettera d) del punto 3) della parte dispositiva delle deliberazioni di Consiglio comunale n. 117 del 20/07/2021 e n. 142 del 30/07/2019, nella parte in cui rappresentano l'Ambito di Ronchi Poveromo come “zona bianca”, priva di qualsivoglia disciplina e pianificazione, in specie della tavola QP 1.9 “Disciplina degli insediamenti e perimetro del territorio urbanizzato”; - dell'art. 153, comma 3, della N.T.A. del regolamento urbanistico del Comune di Massa definitivamente approvato; - della deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 28/07/2020, avente a oggetto “Regolamento Urbanistico. Esame e controdeduzione alle osservazioni sulle parti ripubblicate”, nonché di ogni atto e documento allegato, ivi compreso, in particolare, l'allegato 4) di cui al capo terzo della parte dispositiva della deliberazione medesima, recante i prospetti sintetici delle osservazioni e delle controdeduzioni; - della deliberazione del Consiglio comunale n. 142 del 30/07/2019, avente a oggetto “Regolamento Urbanistico e Piano di indirizzo degli orari. Approvazione definitiva con ripubblicazione di alcune parti”; - del successivo avviso di ripubblicazione del regolamento urbanistico del Comune di Massa, pubblicato sul B.U.R.T. n. 41 del 9 ottobre 2019; - ove occorra, della deliberazione del Consiglio comunale n. 189 del 06/11/2019, avente a oggetto “Regolamento Urbanistico. Rettifica di errori materiali”; - di tutti gli elaborati, le tavole, i documenti e gli allegati al regolamento urbanistico del Comune di Massa definitivamente approvato, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 142 del 30/07/2019; - ove occorra e nei limiti di interesse dei ricorrenti, della deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 13/08/2018, avente a oggetto “Regolamento Urbanistico e Piano di indirizzo degli orari. Esame e controdeduzione alle osservazioni – integrazioni e modifiche”, nonché dei relativi emendamenti e proposte approvate con la stessa; - della deliberazione del Consiglio comunale 20/11/2018 avente a oggetto “Regolamento Urbanistico e Piano di indirizzo degli orari. Esame e controdeduzione alle osservazioni – integrazioni e modifiche n. 2”; - della deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 04/05/2018, avente a oggetto “Regolamento Urbanistico e Piano di indirizzo degli orari. Esame e controdeduzione alle osservazioni”; - della deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 24/07/2015, avente a oggetto “Regolamento Urbanistico e Piano di indirizzo degli orari. Adozione”; - dei verbali della conferenza paesaggistica del 5/12/2018, del 19/12/2018, del 11/1/2019, del 20/2/2019, del 5/7/2019, del 9/7/2019, del 20/09/2019, del 7/10/2019, del 8/06/2021 e del 18/10/2021; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, eventualmente anche non conosciuto; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto degli odierni ricorrenti di veder pianificato anche il lotto di loro proprietà e la zona di Ronchi – Poveromo in cui gli stessi ricadono e per la condanna del Comune di Massa all'approvazione di una concreta e compiuta disciplina urbanistica anche della zona di Ronchi Poveromo.

Giustizia amministrativa202200845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione. La declaratoria è stata adottata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate, considerata la mancata opposizione delle parti resistenti e la loro costituzione con memoria di stile.

TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti di approvazione e gli elaborati del regolamento urbanistico del Comune di Massa, nella parte relativa all'Ambito di Ronchi-Poveromo, rappresentato come zona bianca priva di disciplina urbanistica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato gli atti di adozione, approvazione, ripubblicazione e rettifica del regolamento urbanistico del Comune di Massa, nonché gli elaborati, le norme tecniche e i verbali della conferenza paesaggistica, contestando in particolare la rappresentazione dell'Ambito di Ronchi-Poveromo e dei terreni di loro proprietà come zona bianca, priva di pianificazione e disciplina urbanistica. Essi avevano inoltre chiesto l'accertamento del diritto a una pianificazione della zona e la condanna del Comune all'approvazione di una concreta disciplina urbanistica. Con memoria del 19 aprile 2026 hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a seguito della dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e non emergono contestazioni delle parti resistenti sul punto.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere rilevata e dichiarata dal giudice ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di merito e delle ulteriori domande proposte.
  • In caso di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non contestata dalle parti resistenti, le spese di giudizio possono essere compensate.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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