Sentenza n. 1201/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento 1) del decreto n. 2282 del 10/02/2025, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito – USR per l’Emilia-Romagna – Ufficio V – ATP di Bologna, nella parte in cui esclude l’odierna ricorrente dalle GPS di Bologna, seconda fascia, per le classi di concorso A026 (matematica alle scuole superiori) ed A027 (matematica e fisica alle scuole superiori), per presunta assenza dei titoli (doc.1); 2) nonché del decreto prot. n. 2364 dell’08/02/2025, a firma del Dirigente Scolastico p.t. dell’IIS “Paolini – Cassiano” di Imola (BO), con il quale risolve il contratto in corso stipulato dalla ricorrente (doc.2); 3) del decreto prot. 2290 del 07/02/2025, a firma del dirigente scolastico p.t. dell’IIS “Paolini – Cassiano” di Imola (BO), nella parte in cui esclude l’odierna ricorrente dalle GPS di Bologna, II fascia, per le classi di concorso A026 e A027, per presunta assenza dei titoli con contestuale rettifica del punteggio (doc.3); 4) del dispositivo dirigenziale n. 1837 del 03/02/2025, a firma dell’ATP di Bologna, nella parte in cui prevede l’esclusione della ricorrente per le classi A026 e A027; 5) nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/ connesso, ossia: della presa di servizio presso l’IIS “Paolini – Cassiano” di Imola (BO), nella parte in cui dovesse essere intesa in senso escludente; 6) del decreto prot. n. 20249/2024, a firma dell’IIS “Paolini – Cassiano” di Imola (BO), se inteso in senso escludente, nella parte in cui convalidava il punteggio della parte istante per le classi di concorso di proprio interesse; 7) delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Bologna, così come pubblicate sul sito istituzionale dell’ATP di Bologna e del relativo decreto di approvazione prot. n. 12672/2024, nei limiti dell’interesse della ricorrente; 8) nonché di ogni altra graduatoria per la fascia e classi di interesse della ricorrente, e del relativo decreto di approvazione ed eventuale rettifica o modifica, nella parte in cui è disposta l’esclusione dell’istante per le classi A026 ed A027, la rettifica del punteggio e la risoluzione del servizio per la classe A026; 9) nonché di qualunque altro atto, anche dal protocollo non conosciuto, nella parte in cui dispone l’esclusione della ricorrente dalle ambite classi, fasce e graduatorie, con contestuale rettifica del punteggio; 10) del decreto n. 14672/2024, a firma dell’ATP di Bologna, con il quale la ricorrente era stata individuata come destinataria di un posto annuale per la classe di concorso A026, ivi compreso il provvedimento di cui al prot. 14038/2024, tramite cui è stata prevista l’assegnazione della cattedra alla ricorrente per la suddetta classe, per poi essere esclusa per presunta assenza dei titoli; 11) nonché del provvedimento n. 14037/2024, ove inteso in senso escludente, avente ad oggetto la presa di servizio della ricorrente, ivi compreso il provvedimento n. 14038/2024 concernete il rapporto di servizio stipulato con l’istituto scolastico; 12) della nota prot. n. 14142/2024 a firma dell’ATP di Bologna e relativa al primo turno di nomine a tempo determinato degli aspiranti docenti di ogni ordine e grado inseriti nelle GPS dell’Ambito territoriale di Bologna, per l’anno scolastico 2024/25, tramite cui veniva individuata l’odierna ricorrente come docente per la classe di concorso A026 per poi essere esclusa; 13) nonché di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o connesso e in via gradata: dell’ordinanza ministeriale n. 88 del 16/05/2024, avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, se è intesa in senso escludente per la ricorrente; 14) nonché, se intesi in senso escludente, di tutti gli atti allegati alla predetta ordinanza, ivi comprese le tabelle e gli allegati da A1 sino a C2, tra cui gli allegati A, B, e C; 15) della nota n. 71491 del 20/05/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico - Uff. III Reclutamento del personale docente ed educativo, ed avente ad oggetto “Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 - Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, tramite cui è stata resa nota anche agli Uffici Scolastici Regionali la predetta ordinanza n. 88/2024; 16) della nota 6108 del 20/05/2024 avente ad oggetto la trasmissione dell’ordinanza n. 88/2024 riguardante la procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; 17) dell’ordinanza n. 114 del 10/06/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito ed avente ad oggetto “Disposizioni modificative dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, tramite cui è stata disposta la proroga per l’aggiornamento delle GPS, ivi compresi tutti i relativi allegati e tabelle, tra cui, ove occorra, le pedisseque istruzioni riguardanti la procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze; 18) nonché ove occorra in quanto atti presupposti, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124; 19) nonché nei limiti dell’interesse dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; 20) nonché dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; 21) nonché del D.M. n. 51 del 17 marzo 2023, recante: “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenze personale docente ed educativo, art.10 Ordinanza Ministro Istruzione n.112 6/5/2022 e dei relativi allegati; 22) nonché di ogni altro ed eventuale avviso, nota o circolare, o provvedimento di aggiornamento, ivi compresa ogni rettifica delle graduatorie di interesse e del relativo decreto, anche dal protocollo sconosciuto, nella parte in cui legittimerebbero l’amministrazione ad escludere l’odierna ricorrente; 23) Nonché ove occorra in via ulteriormente subordinata: del D.P.R. n. 19/2016, avente ad oggetto il riordino delle classi di concorso, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento”, a firma del Ministero dell’Istruzione, tra cui i pedissequi allegati e note, comprese le allegate tabelle di riordino, ivi compresa dunque la tabella A allegata al predetto decreto, per quanto concerne le classi di concorso di interesse della ricorrente; 24) nonché in via gradata del Decreto ministeriale n. 255 pubblicato in GU il 10/02/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto: “Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado” ivi compresa la Tabella A con riferimento alla classe di concorso A027; 25) nonché del decreto avente ad oggetto la revisione dei requisiti di accesso per la classe di concorso A026, pubblicato in Gazzetta n. 12/2024, nella parte in cui dovesse essere inteso in maniera escludente; 26) nonché di qualunque altro atto, provvedimento o tabella, tramite cui sono disposti i titoli per le classi di concorso A026 ed A027 ove intesi in senso escludente; 27) del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, a firma del Ministero dell’Istruzione, recante “Testo Coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”, ivi compresi i pedissequi allegati e note, tra cui la tabella A e le gravate Tabelle sulle classi di concorso allegate al predetto decreto, nei limiti dell’interesse; 28) del D.M. n. 354 del 10 agosto 1998, recante “Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazioni di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed alte procedure”, a firma del Ministero dell’Istruzione, comprese pedisseque note ed allegati, ed ivi comprese le allegate tabelle degli ambiti disciplinari concorsuali, in particolare AD 8, nei limiti dell’interesse; 29) del D.M. n. 259 del 09/05/2017, recante “Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso” a firma del Ministro dell’Istruzione, ivi compresa la tabella A e le gravate tabelle relative alle classi di concorso di interesse; 30) nonché ove occorra, se inteso in senso lesivo, del DM. n. 201/2020 avente ad oggetto “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”, a firma del Ministero dell’istruzione e del Merito, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le tabelle, tra cui in particolare la Tabella. D; 31) del Dm n. 249 del 2010 avente ad oggetto: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», a firma del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e successive modifiche ed integrazioni e di tutti gli atti ad esso presupposti, e del dm n. 81/2013, a firma del Ministero dell’Istruzione, ed avente ad oggetto la modifica del predetto decreto dm n. 249/2010, se inteso in senso lesivo; Nonché per l’accertamento - del diritto della ricorrente a continuare lo svolgimento dell’attività didattica da cui è stata ingiustamente esclusa a causa dei provvedimenti gravati, previo riconoscimento del diritto al reinserimento nelle GPS per le classi di concorso di proprio interesse con posizione e punteggio spettante. Per la condanna in forma specifica - a permettere alla ricorrente di continuare l’attività didattica da cui è stata ingiustamente esclusa, previo reinserimento nelle GPS per le classi di concorso di proprio interesse con posizione e punteggio spettante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di esclusione e depennamento dalle GPS di Bologna, seconda fascia, per le classi di concorso A026 e A027, con rettifica del punteggio e risoluzione del contratto di supplenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, in possesso di una laurea in Ingegneria Civile conseguita nel 2020, ha impugnato i provvedimenti con cui era stata esclusa dalle GPS di Bologna, seconda fascia, per le classi A026 (matematica) e A027 (matematica e fisica), con conseguente rettifica del punteggio e risoluzione del contratto di supplenza già stipulato per A026. Ha dedotto, in sintesi, la violazione delle tabelle relative ai requisiti di accesso alle classi di concorso, dell'O.M. n. 88/2024, del D.P.R. n. 19/2016, dei DD.MM. n. 259/2017, n. 201/2020, n. 354/1998 e della disciplina successiva; l'illogicità, il travisamento dei fatti e dei presupposti normativi, il difetto di istruttoria e motivazione, la contraddittorietà dell'azione amministrativa, la violazione del buon andamento e del legittimo affidamento. La tesi centrale era che, essendo in possesso dei requisiti per insegnare separatamente matematica e fisica, avrebbe dovuto poter accedere anche alla classe A027, che riunisce i due insegnamenti. Ha inoltre dedotto che il precedente inserimento nelle GPS e il servizio già prestato avessero consolidato un affidamento meritevole di tutela, richiamando una precedente controversia relativa alla classe A027 e l'ambito disciplinare n. 8. In subordine, ha contestato la proporzionalità e la motivazione dei provvedimenti di esclusione. Il TAR ha rilevato, senza tuttavia fondare la decisione su tali profili, possibili questioni di inammissibilità per la mancata specifica indicazione delle ragioni di impugnazione dei numerosi atti indicati e possibili carenze di legittimazione passiva di alcuni soggetti. Quanto alla classe A027, ha inoltre segnalato un possibile difetto di giurisdizione e una possibile violazione del ne bis in idem, poiché la questione era stata oggetto di un giudizio civile ancora non definito con sentenza passata in giudicato.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha precisato che la giurisprudenza della Sezione ammette, in linea di principio, l'accesso dei laureati in Ingegneria alla classe A027 quando essi dimostrino di possedere sia i requisiti previsti per l'insegnamento della fisica nella classe A020 sia quelli previsti per l'insegnamento della matematica nella classe A026. Tale orientamento non è però applicabile alla ricorrente, poiché il presupposto relativo alla classe A026 non è stato dimostrato. Le tabelle di riferimento richiedevano, per i laureati in Ingegneria, determinati esami di matematica: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I e ulteriori esami tra geometria e algebra, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, per complessivi cinque esami rilevanti, anche eventualmente articolati in corsi semestrali. La ricorrente ha documentato soltanto tre esami rilevanti: analisi matematica I, analisi matematica II e geometria ed algebra. Non ha quindi provato il possesso dei requisiti per A026. Poiché l'esclusione era autonomamente giustificata dall'insufficiente percorso formativo per A026, sono risultate inconferenti le argomentazioni sull'irragionevolezza del divieto di accesso alla classe A027 per chi possieda i requisiti per insegnare separatamente matematica e fisica. Il Collegio ha escluso che tale carenza potesse essere superata in via giudiziale, non ravvisando una manifesta irragionevolezza della disciplina nel caso concreto. Il motivo sul legittimo affidamento è stato respinto perché l'inserimento nelle GPS si era protratto per un periodo limitato, le disposizioni sui titoli erano chiare e univoche e la periodicità dell'aggiornamento delle GPS implica la periodica rivalutazione dei requisiti di accesso. È stato richiamato l'art. 6, comma 4, dell'O.M. n. 88/2024, secondo cui l'ammissione avviene con riserva di accertamento dei requisiti e l'amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti privi dei requisiti. Il motivo relativo all'ambito disciplinare n. 8 è stato ritenuto già respinto dalla precedente sentenza della Sezione n. 6350/2022. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 6, comma 4, O.M. n. 88/2024
Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo.
L'ammissione alle GPS non consolida definitivamente la posizione dell'aspirante: l'amministrazione può verificare successivamente i requisiti e disporre l'esclusione, purché con provvedimento motivato.
D.P.R. n. 19/2016, Tabella A
La disciplina dei requisiti di accesso alla classe A026 richiede ai laureati in Ingegneria il possesso di specifici esami di matematica, oltre al titolo di laurea.
D.M. n. 259/2017, tabelle relative alle classi di concorso
Le modifiche e integrazioni ai requisiti di accesso confermano la necessità della documentazione degli esami previsti per la classe A026.
D.M. n. 221/2023, tabelle relative alle classi di concorso
Le tabelle richiamate dal giudice costituiscono, insieme alla disciplina previgente, il parametro per verificare il percorso formativo richiesto ai laureati in Ingegneria per l'accesso alla classe A026.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Il principio di buona fede e correttezza dell'amministrazione non impedisce la rivalutazione periodica dei requisiti di accesso alle GPS né rende intangibile un precedente inserimento privo dei requisiti richiesti.
art. 97 Cost.
Il richiamo al buon andamento non consente di derogare ai requisiti normativi di accesso alle classi di concorso.
Massime di principio
- L'ammissione alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze avviene con riserva di accertamento dei requisiti; l'amministrazione può quindi disporre successivamente l'esclusione dell'aspirante privo dei requisiti, con provvedimento motivato.
- Per l'accesso alla classe di concorso A027 da parte di un laureato in Ingegneria è necessario dimostrare il possesso sia dei requisiti previsti per la classe A026 sia di quelli previsti per la classe A020; la possibilità di insegnare congiuntamente matematica e fisica presuppone il possesso dei requisiti per entrambi gli insegnamenti disgiunti.
- La precedente inclusione nelle GPS e il servizio già prestato non impediscono la rivalutazione periodica dei titoli di accesso in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie, soprattutto quando la disciplina applicabile sia chiara e l'inserimento si sia protratto per un periodo limitato.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione nell'accertamento dei requisiti formativi né superare l'insufficienza del percorso di studi mediante un'interpretazione estensiva, salvo che la disciplina risulti manifestamente irragionevole nel caso concreto.
- Quando l'esclusione da una classe di concorso è autonomamente giustificata dalla mancata prova dei requisiti necessari per quella classe, diventano inconferenti le censure relative all'eventuale irragionevolezza della disciplina concernente una diversa classe di concorso collegata.
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